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Etichetta sbagliata nel locale di confezionamento dell'olio d'oliva? Si paga la multa
Detenere nel locale di stoccaggio e imbottigliamento olio confezionato con etichetta irregolare o incompleta dà luogo a sanzioni? I dubbi di Luigi Tega, anche in merito al regime sanzionatorio. La giurisprudenza italiana è molto chiara
29 settembre 2016 | T N
Dott Grimelli,
chiedo , se possibile , una sua interpretazione su alcune questioni emerse da un recente incontro con ispettori dell’ICQRF.
Si parla ovviamente di corretta etichettatura degli oli ed è emerso che la semplice detenzione nel proprio magazzino (non nel punto vendita aziendale) di oli etichettati in modo non conforme configuri il reato previsto con conseguente diffida o sanzione.
Ricordo che in un precedente incontro si era invece sostenuta una tasi diversa: fino a quando il prodotto è nel magazzino del frantoio, separato dal punto vendita, non si può configurare l’immissione in commercio dello stesso ed il conseguente comportamento irregolare sottoposto a sanzione.
Mi sembrava una impostazione corretta; infatti se io detengo in magazzino un prodotto non correttamente etichettato ( ad esempio perchè contiene la dicitura “estratto a freddo” senza averne i presupposti, oppure contiene l’indicazione di una cultivar senza che risulti dai registri di carico...................... io posso decidere :
1) non immettere in consumo il prodotto
2) regolarizzare l’etichetta prima dell’immissione in commercio
3) destinare quel prodotto ad un mercato extra-Cee.
Un ulteriore esempio: mi capita spesso di etichettare solo con l’etichetta frontale un certo numero di bottiglie senza mettere l’etichetta posteriore. Faccio questo perchè quando mi arriverà un ordine supponiamo dalla Germania, metterò l’etichetta posteriore in tedesco, se mi arriva l’ordine dalla Francia metterò l’etichetta posteriore in francese ecc........ .
Mi sembra lunare che in caso di controllo io possa essere sanzionato perchè le bottiglie sono etichettate senza etichetta posteriore e quindi senza lotto, data di scadenza, luogo di confezionamento............. (sommando tutte le sanzioni previste si potrebbe arrivare a decine di migliaia di Euro) e mi sembra strano che la detenzione nel mio magazzino ( dove il consumatore non può entrare) sia equivalente alla presenza della bottiglia sugli scaffali della GDO.
La seconda questione riguarda il regime sanzionatorio.
Come sappiamo il regolamento CEE che disciplina l’etichattatura riguarda tutti i paesi CEE ma il regime sanzionatorio è compito di ogni singolo stato.
si potrebbe quindi configurare la situazione che una irregolarità venga sanzionata in Italia con 8000 € ed in Germania con 500 € oppure che alcuni stati non abbiano ancora emanato il regime sanzionatorio.
Nel caso quindi che un mio olio sia inequivocabilmente destinato ad un paese estero ( perchè l’etichetta è in lingua diversa dall’italiano o perchè compare il nome dell’importatore) ed io subisca un controllo, secondo l’ICQRF io sarò sanzionato in base al regime sanzionatorio italiano.
Anche questa mi sembra una interpretazione non corretta. Se frode o inganno c’è, questo si verifica non nei confronti di un consumatore italiano, impossibilitato ad acquistare il prodotto ma nei confronti di un consumatore tedesco o francese ed è lo stato tedesco o francese che deve tutelare i propri consumatori e stabilire, attraverso il regime sanzionatorio, la gravità di tale inganno.
Mi sembra un chiaro conflitto di competenza
Resto in attesa di Sua interpretazione che possa chiarirmi le idee.
Cordiali saluti
Luigi Tega
Buongiorno Sig. Tega,
il suo problema è piuttosto comune, purtroppo, ma la giurisprudenza è molto chiara in proposito.
Per quanto riguarda le due fattispecie descritte:
1) la detenzione, in magazzino, di bottiglie etichettate configura l'immissione in commercio, come da sentenze della Corte di Cassazione 36056/2004 (proprio su olio d'oliva) e 3479/2008. L'orientamento della giurisprudenza, confermato dalla suprema corte, è che il deposito nel magazzino dei prodotti finiti di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, è atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere il reato di frode nell'esercizio del commercio, in quanto indicativo della successiva immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle dichiarate o pattuite.
Nel caso si stocchino, in magazzino, bottiglie senza etichetta o con etichetta "irregolare" occorre che sul pancale o box dove sono situate le bottiglie venga posto e "ancorato" al suddetto bancale un foglio titolato "in confezionamento" riepilogante la natura dell'olio stoccato, la sua origine, eventuali indicazioni favoltative, la quantità delle bottiglie e il formato. In questo caso, la partita di olio, seppure imbottigliata, non viene considerata etichettata e pronta per l'immissione in commercio ma, considerando il confezionamento non terminato, si tratta di un prodotto non idoneo all'immissione in commercio.
2) il regime sanzionatorio è diverso da stato a stato. L'Unione europea ha lasciato a ogni nazione la facoltà di valutare, in ragione di interessi nazionali, fattori socio-economici ecc, la gravità di ogni singola fattispecie, con relativa sanzione.
La giurisdizione non dipende però dal mercato di riferimento, e dalle sue regole, ma dall'orgine dell'illecito. Il reato di frode nell'esercizio del commercio si considera commesso nel territorio nazionale nel caso in cui la condotta abbia ivi avuto inizio con la consegna della merce al vettore per la spedizione all'estero (sentenza Corte di Cassazione 34873/2009). Anche quando il prodotto è destinato all'estero, quindi, il regime sanzionatorio valido è quello italiano, fino a che il prodotto non ha varcato i confini nazionali, poichè l'illecito ha avuto origine in Italia.
In sintesi, per entrambe le fattispecie descritte, l'interpretazione fornita dai funzionari dell'ICQRF è corretta e in linea con la giurisprudenza consolidata.
Cordiali saluti
Alberto Grimelli
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