La voce dei lettori 21/09/2016

Oltre leggi e regolamenti, le acque di vegetazione inquinano più di uno scarico domestico "forte"

La normativa prevede che la responsabilità degli scarichi ricada sul gestore del depuratore terminale. La risposta sul potenziale inquinante delle acque di vegetazione è indipendente da leggi e decreti, da speculazioni politiche e finanziarie secondo Spoladore Umberto


Spett.le Redazione,
relativamente alla Vs. cortese pubblicazione del 20 gennaio 2016 in Pensieri e Parole vorrei sottolineare che alla mia domanda semplice e chiara : ” Le acque di vegetazione inquinano oppure no?”.
La risposta è indipendente da leggi e decreti, da speculazioni politiche e finanziarie.

Vorrei comunque fare presente che la normativa richiama

ART. 101 comma 7 DLgs n.152/06
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

ART. 112
(utilizzazione agronomica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e' soggetta a comunicazione all'autorità competen-te ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.
2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare:
a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;
b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonche' specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall'articolo 137, comma 15.
In poche parole, tale normativa prevede che la responsabilità degli scarichi ,secondo le tabelle previste nella legge, ricada sul gestore del depuratore terminale.

Ricordiamo comunque che la concentrazione dell’acqua di fogna in ragione del contributo individuale e della quantità di acqua scaricata giornalmente dal singolo abitante è stimata secondo la sottostante tabella.

Un’acqua di vegetazione per gli stessi parametri presenta la seguente tabella:

Come si può notare, la vera differenza la fa il COD che, nelle acque di vegetazione, risulta essere ben 130 volte superiore a quello delle acque di scarico domestico “forte”.

Nel ringraziarVi, rimango a Vs. disposizione per dimostrarVi a quali sprechi ed assurdità si andrà incontro se tale legge sarà applicata con la dovuta serietà.

Cordiali saluti

Spoladore Umberto

 

Gentile Sig. Spoladore,

siamo sempre lieti di ricevere contribuiti e riflessioni ben documentati e approfonditi, come quello che ci ha voluto offrire oggi.

Saremo anche lieti di pubblicare le sue riflessioni su "sprechi e assurdità" che dalla legge deriverebbero.

Cordiali saluti

R.T.

di T N