La voce dei lettori

Quale etichetta per l'olio d'oliva venduto nell'Unione europea?

Vendita a distanza e cessione a piccoli commercianti. Tutti i dubbi di Domenico Baffa per un regolare commercio entro i confini dell'Unione europea. Il regolamento 1169/2011 chiarisce molti dubbi sia riguardo ai requisiti linguistici sia per quanto riguarda le vendite a distanza

25 agosto 2016 | T N

Spett.le Redazione di Teatro Naturale,

sono un piccolo olivicoltore calabrese della provincia di Cosenza. 

Vendo direttamente il mio olio, e vorrei gentilmente sapere in caso di vendita a consumatori o piccoli commercianti di altri Paesi Ue, a quali obblighi, diversi dalla redazione dell'etichetta in lingua madre, andrei incontro (esempio la fattura va redatta? e in che lingua?, l'olio da che documenti deve essere accompagnato)

Grazie per la disponibilità e la grande professionalità,
Distinti saluti,

Domenico Baffa

 

Gentile Sig. Baffa,

lei ci pone due casi ben distinti e distinguibili, ovvero la vendita a consumatori privati e la commercializzazione attraverso rivenditori in un paese dell'Unione europea.

In prima battuta dobbiamo riferirci all'articolo 15 del regolamento 1169/2011. L'articolo in questione afferma: “Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 3, le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione.”
Nel caso di commercializzazione in territorio straniero, dunque, è obbligatorio che l'etichetta sia in una lingua “facilmente comprensibile” dal consumatore. In base a quanto dichiarato dalla Commissione europea (COM(93) 532 def. –Gazzetta ufficiale C 345 del 23.12.1993) “si tratta generalmente della o delle lingue ufficiali del paese di commercializzazione. Tuttavia, sono ammessi termini o espressioni in lingua straniera purché facilmente comprensibili.”

Nel caso di vendita a piccoli commercianti, quindi, l'etichetta va redatta nella lingua ufficiale del Paese dove verrà commercializzato l'olio.

Per quanto riguarda i documenti di accompagnamento, ovviamente servirà un documento di trasporto e a seguire la fattura/ricevuta fiscale. Essendo documenti di natura principalmente fiscale generalmente vengono redatti in lingua inglese, normalmente utilizzata nelle relazioni commerciali.

Nell'ambito di accordi commerciali privati il rivenditore potrà chiederle ulteriori documenti (ad esempio analisi e certificazioni) che, generalmente, vengono anch'esse inviate in lingua inglese.

Ricordiamo a tal proposito che la normativa stabilisce l'obbligatorietà dell'utilizzo della lingua ufficiale solo ed esclusivamente per le “informazioni obbligatorie” come stabilite dal regolamento 1169/2011.

Diverso in parte il caso di vendita a consumatori finali.

In questo caso va compreso se la vendita è avvenuta in loco, ovvero in Italia, nel qual caso l'etichetta può essere in lingua italiana, basterà l'emissione di scontrino/ricevuta fiscale,. Se la vendita avviene da Italia su estero si configura la “vendita a distanza”, prevista dall'articolo 14 del regolamento 1169/2011 che dice “le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l’operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori” e inoltre “tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.”

In questo caso lei dovrà avere nella disponibilità le informazioni obbligatorie (esempio copia dell'etichetta), potendole fornire in prima istanza in una lingua ufficiale dell'Unione europea e, su richiesta del cliente, nella sua lingua madre.

In caso di vendita dell'olio è consigliabile la consegna del prodotto etichettato nella lingua del cliente. L'olio dovrà essere accompagnato da documento di accompagnamento e da ricevuta fiscale.

Cordiali saluti

R.T.

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