La voce dei lettori

Per vendere l'olio d'oliva non è necessario solo etichettare bene la bottiglia

Una domanda del lettore Marco Speranti apre il tema della normativa sanitaria per poter commercializzare l'extra vergine. Il riferimento normativo è la direttiva europea 2004/41/CE e i regolamenti comunitari afferenti

23 gennaio 2015 | T N

Buonasera,

ho letto con molta attenzione gli articoli pubblicati sul sito concernenti l'etichettatura dell'olio da commercializzare; vorrei cortesemente chiedere quali siano, invece, le disposizioni, alimentari e sanitarie, concernenti la produzione e l'imbottigliamento dell'olio, con particolare riguardo a due ipotesi:
1) l'olivicoltore che ponga in commercio l'olio da lui prodotto;
2) il terzo che commercializzi l'olio prodotto ed imbottigliato da altri (olivicoltore o esercente l'attività di frantoio).

Vi ringrazio anticipatamente.
Buona serata

Marco Speranti


Egr. Sig. Speranti,

in effetti non è sufficiente etichettare bene la bottiglia di extra vergine, né essere in regola con la normativa fiscale per non incorrere in controlli e possibili sanzioni.

Come giustamente ha sottolineato esiste anche una normativa sanitaria di cui tenere presente. Quella in vigore è il Decreto legislativo193/2007 che dà attuazione alla Direttiva comunitaria 2004/41/CE e relativi regolamenti.
Le nuove disposizioni semplificano, ma solo in parte, la vecchia normativa che prevedeva un iter autorizzativo (autorizzazione sanitaria) per poter produrre o imbottigliare o manipolare o vendere prodotti alimentari, com'è l'olio extra vergine di oliva.

Ora si procede viceversa alla sola registrazione (art. 6 del Reg. 852/2004). Alla registrazione sono tenute tutte le strutture che producono, lavorano, trasformano, distribuiscono, ovvero vendono, stoccano, trasportano e somministrano alimenti.

La registrazione si effettua mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso l'Asl competente per il territorio.
E' evidente, quindi, che in entrambi i casi prospettati sarà necessario presentare la SCIA che consta di moduli e disegni, spesso disponibili on line sui siti dell'Asl di riferimento.
Nei moduli sarà necessario indicare il tipo di attività svolta, se solo vendita o anche imbottigliamento, specificare i locali dove si svolge l'attività e descriverli sommariamente, con particolare riferimento alle caratteristiche igenico sanitarie (muri e pavimenti lavabili, impianti e scarichi a norma...) presentando infine le planimetrie.

Escluse dal riconoscimento sono solo le micro realtà di produzione primaria per uso domestico privato; la preparazione, la manipolazione, la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico ivi compresa la macellazione a domicilio di un massimo di due suini per nucleo familiare effettuata a seguito dell'autorizzazione comunale; la cessione occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari ottenuti in azienda dal produttore al consumatore finale o al titolare di un esercizio di commercio al dettaglio oppure di un laboratorio annesso a un esercizio di commercio al dettaglio, a condizione che la cessione avvenga nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle provincie contermini.

Cordiali saluti

Graziano Alderighi

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filippo caucci

12 ottobre 2015 ore 16:06

Buongiorno e grazie per i dettagliati chiarimenti.
Vorrei chiedere se per piccoli quantitativi (olio evo nel caso) possano intendersi quelli prodotti da un'azienda con PIVA a regime di esonero(minore 7000 euro/anno) con regolare iscrizione in Camera di commercio. Vorrei anche sapere se facendo molire ed imbottigliare l'olio presso terzi, le bottiglie confezionate ed etichettate possono essere tenute in una stanza dell'abitazione dedicata o occorre presentare scia e riegistrazione ASL anche in questo caso.
Grazie mille per la disponibilità,
Filippo