La voce dei lettori 27/11/2014

Ma il regolamento Ue 1169/2011 vale anche per gli agriturismi?

Il quesito posto da Francesco Di Loreto è basilare ma molto utile per chiarire che il regolamento 1169/2011 è una norma europea orizzontale, valida per tutti gli alimenti e per tutti gli operatori del settore alimentare, così definiti dal regolamento 178/2002


Spett. redazione,

ho letto l'articolo: I dubbi dei ristoratori: allergeni anche nel menu dal 13 dicembre?

E per gli agriturismi è valida la stessa legge 1169?

Grazie.

Francesco Di Loreto

Gentile Francesco,

immaginiamo lei si riferisca a un agriturismo che fa somministrazione di pasti o alimenti. In questo caso la risposta è affermativa.

Il regolamento 1169/2011 è infatti una normativa orizzontale che riguarda tutti gli alimenti e quindi tutte le imprese alimentari vi si devono adeguare.

Il problema riguarda il come.

L'articolo 6 del regolamento afferma che: "qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento."

Ma cosa si intende per informazioni? A chiarircelo è l'articolo 2: "informazioni sugli alimenti: le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale
mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale"

In linea toerica, quindi, potrebbe essere sufficiente che il cameriere fornisca le indicazioni obbligatorie verbalmente alla consegna del piatto. Si tratta di un'ipotesi valida solo in teoria, non solo per la difficoltà operativa, ma anche perchè mancano del tutto le linee guida interpretative della norma. Come ha letto la Fipe si è mossa per chiedere alle autorità come adeguarsi.

Naturalmente vi terremo aggiornati appena avremo ulteriori novità.

Di seguito alcune definizioni e indicazioni che fanno ben comprendere come anche il mondo della ristorazione e somministrazione dei pasti, quindi anche i bar, siano oggetto del regolamento.

Reg. 178/02

Articolo 3
Altre definizioni
2)«impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;
3) «operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta
sotto il suo controllo
7) «commercio al dettaglio», la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;

Reg. 1169/11

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
3. Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.

Articolo 6
Requisito di base
Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento.

 

Cordiali saluti e buon lavoro

Graziano Alderighi

di T N

Commenta la notizia

Per commentare gli articoli è necessaria la registrazione.
Se ancora non l'hai fatto puoi registrati cliccando qui oppure accedi al tuo account cliccando qui

Commenti 0