La voce dei lettori 08/07/2014

Etichettatura dell'olio d'oliva e non solo. Si può indicare “pugliese” sulle bottiglie?

Proprietà, affitto e possesso. Come regolarsi in questi casi se si deve etichettare un prodotto alimentare? Occorre prestare attenzione perchè l’art. 517 del Codice penale punisce la messa in vendita di prodotti con segni distintivi ingannevoli su origine, provenienza, o anche solo qualità


Buongiorno,
ho letto con interesse le vostre discussione in merito a nuova etichettatura e le trovo assolutamente  precise e ben fatte.
La mia domanda è molto semplice, faccio parte di una società commerciale che produce contoterzi prodotti conservati (pasta, olio, sottoli ecc), essendo prodotti pugliesi, in etichette principale (frontale) posso inserire ad esempio: pomodori secchi pugliesi?
In attesa ringrazio, saluti

Giovanni Maria Ricasoli


Salve
vi scrivo per avere dei chiarimenti in merito alla produzione e imbottigliamento dell'olio d'oliva.
Io sono un piccolo produttore di olio di oliva e da quest'anno vorrei imbottigliare l'olio prodotto dalle mi piante. Ho inoltre la possibilità di prendere in affitto dei terreni con alberi di ulivo.
Sono a conoscenza del fatto che per imbottigliare olio devo avere una partita Iva e in merito mi sto già attrezzando.
Volevo sapere se posso imbottigliare l'olio prodotto dai 2 raccolti (gli alberi sono della stessa specie)?
Certo di una Vs. cortese risposta, porgo cordiali saluti

Carmelo Froonte

 

Gentile Dr. Ricasoli,
il caso che lei ci ha presentato è di facile risoluzione per alcuni prodotti, come olio extra vergine d'oliva e passata di pomodoro, con legislazione specifica sull'etichettatura d'origine che vieta l'indicazione di qualsiasi altra menzione geografica che non sia un riferimento all'Unione europea (es Made in Ue) o al paese membro (es Made in Italy) o a una denominazione d'origine (es DOP Terra di Bari). L'indicazione “pugliese” in questi casi non si può utilizzare.
Diverso il caso degli altri prodotti da lei citati, quali sott'oli e pasta.
In questo caso non esiste uno specifico divieto, a meno che l'indicazione geografica non sia protetta da una DOP o IGP per il prodotto. Va però ricordato che la legislazione e la giurisprudenza fanno sempre riferimento al Made in Italy, ovvero al paese di provenienza e non a un territorio regionale.
La giurisprudenza in particolare è alquanto caotica e ci sono precedenti a favore di un utilizzo anche disinvolto dell'indicazione d'origine. Le citiamo, a solo titolo d'esempio, la sentenza della Cassazione 27250/2007 che stabiliva l'irrilevanza penale di una presentazione come italiana di macedonia di frutta in cui una percentuale delle materie prime fosse di provenienza estera.
Da allora, però, la legislazione si è fatta più stringente, specie dopo l'emanazione del regolamento comunitario 1169/2011, di cui consigliamo la lettura, sull'etichettatura e presentazione degli alimenti, nonché di indicazioni che possano indurre in errore il consumatore.
Anche la normativa nazionale si è presto adeguata. A questo proposito ricordiamo la legge 4 del 3 febbraio 2011, che prescrive l’obbligo di dichiarare l’origine e provenienza anche delle singole materie prime. L'omissione viene indicata come pratica commerciale ingannevole. L’art. 517 del Codice penale punisce la messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali (anche alimentari, se soggetti a trasformazione) con segni distintivi ingannevoli su origine, provenienza, o anche solo qualità.
Ci sentiamo quindi di suggerire cautela e prudenza nell'utilizzo dell'indicazione d'origine “pugliese”, anche in assenza di Dop/Igp che tutelino il nome, senza una certificazione e un processo di tracciabilità che attestino, in maniera univoca, la provenienza degli ingredienti utilizzati.

Distinti saluti

R.T.

 

Gentile Sig. Froonte,
partiamo da presupposto che il contratto di affitto o di comodato d'uso dell'oliveto sia regolare e che possano essere eseguite le relative registrazioni presso Agea. Lei, quindi, risulterà legittimo possessore dell'oliveta e dei suoi frutti. Non vi sarà quindi alcuna discriminazione, per la legge italiana, tra l'olio prodotto dagli oliveti di sua proprietà e quelli in affitto. L'extra vergine ottenuto potrà essere imbottigliato come “prodotto e imbottigliato da Carmelo Froonte” o nome della ditta individuale. Per la legge è anche indifferente che gli olivi siano di diverse varietà, a meno che lei non voglia inserire in etichetta la dicitura monovarietale seguito dal nome della cultivar.

Distinti saluti

R.T.

 

di T N