La voce dei lettori 30/04/2014

Quando porto le bottiglie d'olio extra vergine d'oliva a casa a quali leggi sono sottoposto?

La stanza di stoccaggio va denunciata? Nel caso si commercializzi il prodotto sarà necessario presentare segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del regolamento 852/2004. Esenzione dalla notifica sanitaria solo per “la cessione occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari”


Buongiorno,

vi disturbo perchè non riesco a trovare la legislazione che cerco sul web: sono un piccolo olivicoltore, non avendo la stanza sanitaria imbottiglio al frantoio, così evito anche di tenere il registro telematico.

Il dubbio è: quando porto l'olio a casa io lo metto in una stanza che ha un clima di 12/14 gradi con tanto di termometro ambientale.

Vorrei sapere se questa stanza va denunciata alla Asl o in Comune, se vanno fatte delle carte, inoltre non so la superficie necessaria che mi immagino vari in base al quantitativo.

Sapete quale legge devo cercare?
Grazie moltissimo.

Sonia Valentini

 

Gentile Sonia,
immaginiamo che lei porti questo olio in azienda per commercializzarlo, anche attraverso la formula della vendita diretta.

Se è così la sua attività diventa anche commerciale e pertanto ha l'obbligo di notificare al Comune la sua attività ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, recepito in Italia con il Dlgs.193/07. Non ha obbligo di notifica sanitaria la cessione occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari ottenuti in azienda dal produttore al consumatore finale o al titolare di un esercizio di commercio al dettaglio oppure di un laboratorio annesso a un esercizio di commercio al dettaglio, a condizione che la cessione avvenga nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle provincie contermini.

Per quanto riguarda i requisiti igenico sanitari dei locali di vendita diretta, e di stoccaggio all'ingrosso, il riferimenti legislativi sono la legge 283/1962 e successive modifiche, il Dpr 327 del 26 marzo 1980 e il Dl 155 del 26 maggio 1997, oltre che i regolamenti comunali d’igiene.

Generalmente i regolamenti sono piuttosto flessibili prevedendo le seguenti regole generali: consentire un’adeguata pulizia e disinfezione per impedire l'accumulo di sporcizia e garantendo un'illuminazione (artificiale o naturale) e areazione adeguata (meccanica o naturale). Per quanto riguarda i criteri di adeguata pulizia si ritengono soddisfatti se pavimenti e pareti sono facilmente lavabili e se i soffitti impediscono l'accumulo di muffe o sporcizia. Le finestre devono avere zanzariere.

Tali disposizioni, di solito sono molto più restrittive, tanto più vengono somministrati prodotti agricoli, o in particolare zootecnici, non preconfezionati. Non è però il suo caso.

Per una verifica dei requisiti del suo locale le consigliamo di riferirsi alla Asl, uffici prevenzione e igiene.
Distinti saluti e buon lavoro

R.T.

di T N