La voce dei lettori 27/02/2014

L'Inail sui piccoli frantoi ha toppato. Una ricostruzione giuridica ci spiega perchè

L'Istituto si contraddice da solo. Solo apparentemente l’interpretazione della norma si basa sull'“unita tecnico operativa”, di fatto, è tutta fondata sulle “linee di lavorazione”, concetto assolutamente distinto e soprattutto non contemplato nemmeno dalle direttive dell’Inail stessa


Gentile Direttore,

abbiamo con piacere letto il recente articolo pubblicato il 21 febbraio scorso su Teatro Naturale  (ndr Piccoli frantoi sotto attacco: volano verbali Inail da migliaia di euro) con cui si è reso noto dei recenti accertamenti da parte dell’INAIL sulla presunta violazione da parte di alcuni frantoi dell’obbligo assicurativo delle persone addette ai lavori di frangitura.

Vogliamo darti notizia che sono giunte presso gli uffici della segreteria nazionale dell’AIFO segnalazioni di stessi casi. Gli accertamenti da noi finora riscontrati sono circoscrivibili alla sola regione Marche e sono iniziati il mese scorso. Gli accertamenti ci hanno immediatamente destato sorpresa in quanto non abbiamo mai avuto segnalazioni in passato su tale tipo di violazioni basate su questa recente interpretazione della normativa.

Conseguentemente, come AIFO e nell’interesse delle aziende artigiane, nostre associate, il 24 gennaio abbiamo incontrato la Direzione Centrale Rischi dell’INAL, per capire come venisse interpretata la normativa di settore e rappresentando non solo i risvolti giuridici, ma soprattutto le difficoltà che tale interpretazione avrebbe comportato ai frantoi.

L’INAIL, si sta basando su una propria deliberazione del 25 ottobre 1982, e ha confermato che per frantoio debba intendersi l’”unità tecnico operativa”, confondendo, a nostro avviso, il concetto stesso di “linea di lavorazione”.

Dai verbali che abbiamo ricevuto, infatti, gli ispettori dell’INAIL hanno rilevato la presenza di più “linee di lavorazione”, non evidenziando comunque cosa dovesse intendersi per “unità tecnico operativa”.

A prescindere dai profili giuridici, quindi, è stato necessario sottolineare le conseguenze economico e sociali di tale interpretazione: in un caso segnalato, infatti già solo la presenza di una seconda linea di lavorazione ha comportato una richiesta di circa 6.000 euro di versamento per mancati premi (per il quinquennio precedente) oltre a circa 3000 euro tra sanzioni, interessi e costi accessori. Si tratta nel caso di specie di un piccolo frantoio. è stato pertanto necessario sottolineare le conseguenze economiche in danno di tutta la categoria, posto che la maggior parte di questi piccoli frantoi, si è dotata anche di almeno tre, quattro e oltre linee di lavorazione, proprio per rispondere alle esigenze degli olivicoltori locali. La conseguenza della interpretazione della normativa così come data dall’INAIL comporterà la crisi del settore con perdita totale di qualsiasi introito degli ultimi anni.

Ad esito dell’incontro, pertanto, siamo rimasti d’accordo con la Direzione Rischi di fargli pervenire alcune nostre osservazioni scritte, riservandosi di valutare con attenzione la vicenda.

Abbiamo pertanto inviato il giorno 29 di gennaio alcune osservazioni assolutamente tecniche che riportiamo integralmente.

Nella sostanza, mentre per l’INAIL possono sussistere nell’ambito della stessa azienda, la presenza di un frantoio di tipo A e di tipo B, nella interpretazione difensiva, la classificazione è assolutamente alternativa (ovvero una stessa azienda può essere classificata frantoio di tipo A o di tipo B, senza possibilità di concorrenza).

Tutta la vicenda, infatti verte sul concetto di frantoio. La definizione, in particolare, è fornita dalla deliberazione INAIL del 25 ottobre 1982 e recepita nel Decreto del 18 novembre 1982 MiLPS.

Tuttavia il parametro per la definizione del frantoio non è un parametro giuridico, ma un parametro determinato proprio dalla “tecnica” dei frantoi: l’unità tecnico operativa.
L’interpretazione del concetto di frantoio deve pertanto essere integrata da una definizione tecnica di “unità tecnico-operativa” che sicuramente non è contenuta in testi normativi. Non esiste pertanto una definizione che abbia un vero valore normativo.

Si potrebbe pertanto tentare di dare una interpretazione attraverso la lettura delle disposizioni della circolare n. 79 e del D.M. 18 novembre 1982. Ad esempio:
- la definizione di frantoio quale unità tecnico operativa, intanto è riferibile all’apporto lavorativo delle risorse umane: secondo la normativa secondaria, infatti i premi speciali unitari sono dovuti per frantoio considerato come unità tecnico-operativa a prescindere dal numero delle persone addette al medesimo; il riferimento all’unità tecnico-operativa andrebbe inteso pertanto quale insieme dei mezzi strumentali distinto dal capitale umano.
- su tale linea interpretativa rimane anche l’ulteriore distinzione (circolare 79), ai fini della commisurazione del premio, tra frantoi in cui operano, oltre il titolare e i suoi famigliari anche lavoratori dipendenti, ovvero frantoi dove operano solo persone senza una retribuzione effettiva
Sulla scorta di tale considerazione, la distinzione tra frantoio, quale unità tecnico-operativa, e il concetto di azienda sarebbero assolutamente coincidenti, da cui ogni singolo frantoio andrebbe classificato in base all’insieme della propria strumentazione e mezzi (per essere inserito nei frantoi di tipo A o di tipo B, ed escludendo, pertanto la possibilità di concorrenza)

Dirimente nella interpretazione potrebbero essere la seguente considerazione di carattere generale: da nessuna parte della normativa è contemplata la possibilità di coesistenza, nell’ambito di una medesima azienda, di un frantoio di tipo A o di un frantoio di tipo B. Anzi, proprio il tenore letterale delle norme, sembra condurre ad una conclusione di alternativa (Frantoio di tipo B tutto ciò che non rientra nel tipo A).

A corollario si potrebbe arrivare ad alcuni paradossi, quale ad esempio, una azienda con due vasche da macina e 4 presse, secondo i termini e la logica indicata dall’INAIL, dovrebbero pagare due premi unitari di frantoio di tipo A., ma se così fosse, si dovrebbe ipotizzare anche la possibilità di pagare premi per due frantoi di tipo B. In tal caso, come si fa a rilevare la presenza di due frantoi di tipo B? Quale strumentazione dovrebbero avere? Ne viene da sé che la stessa logica e la struttura della norma impone che la classificazione debba essere riferita all’azienda intesa nella sua unità. Effettivamente rientra in tale logica prevedere premi unitari speciali ridotti per frantoi di tipo più piccolo (tipo A) e più alti per frantoi con maggiori risorse materiali (tipo B).

Ma è proprio qui, secondo il nostro parere che l’interpretazione dell’INAIL risulta viziata: solo apparentemente l’interpretazione della norma si basa sul “unita tecnico operativa”, mentre di fatto, è tutta fondata sulle c.dd. linee di lavorazione, concetto assolutamente distinto, differente e soprattutto non contemplato nemmeno dalle Direttive dell’INAIL stessa.

A maggior ragione, poi, si ritiene utile segnalare come il termine “frantoio” sia sovente utilizzato nelle normative relative agli oli di oliva. Ad esso si fa tuttavia riferimento sempre come impresa ovvero azienda. In particolare:
- il Decreto MiPAAF n. 8077 del 10/11/2009 relativo alla commercializzazione dell’olio di oliva, all’art. 2, lett. b) fornisce la definizione di “frantoio” inteso quale impresa che esercita la molitura di oliva;
- a sua volta, il Decreto MiPAAF n. H-393 del 2007, affianca sempre il termine “frantoio” a quello di impresa (artt. 2 e 3), anzi caratterizzando proprio il frantoio, tra le altri con la tipologia dell’impianto (a pressione, continuo, percolante, integrale).

Ne consegue che mentre non è prevista in alcuna normativa primaria o secondaria il concetto di “unità tecnico-operativa”, (tanto meno quello di “linea di produzione”), il termine “frantoio” è sempre associato a quello di impresa, considerata nella sua unitarietà di mezzi strumentali.

AIFO sta seguendo attentamente le vicende e invita i propri associati a segnalare eventuali simili anomalie così da poter predispodde un dossier da sottoporre alle autorità competenti.


Dott. Stefano Pasquazi e Avv. Carmine Laurenzano

di T N

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