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Limiti e opportunità per partecipare al bando per l'ammodernamento dei frantoi
Il Decreto Direttoriale fornisce alcuni utili chiarimenti sulle spese ammissibili a contributo. Tra i possibili beneficiari: aziende agricole e frantoi iscritti al registro Sian
06 aprile 2022 | C. S.
Il 5 aprile è stato pubblicato sul sito istituzionale del Mipaaf il Decreto Direttoriale per l’ammodernamento frantoi firmato dal Ministro Patuanelli il giorno 31 marzo 2022.
L’adozione del suddetto decreto direttoriale fornisce alle Regioni e alle Province autonomie le direttive nazionali necessarie per la successiva definizione dei bandi regionali PNRR.
Il bando quadro nazionale mira a offrire alle Regioni i criteri generali per selezione delle proposte progettuali riguardanti l’erogazione di 100 milioni di euro di contributi finalizzati al miglioramento della sostenibilità del processo di trasformazione dell’olio extravergine di oliva.
Nello specifico, si prevede di favorire l’ammodernamento dei frantoi esistenti anche attraverso l’introduzione di macchinari e tecnologie che migliorino le performance ambientali dell’attività di estrazione dell’olio extravergine di oliva. Il rinnovo degli impianti tecnologici porterà anche al miglioramento della qualità degli olii e ad un generale incremento della sostenibilità della filiera olivicolo-olearia.
La dotazione finanziaria sarà ripartita tra le Regioni e Province autonome con successivo provvedimento da adottare in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome.
La concessione del contributo previsto è nella forma di contributo in conto capitale.
L’aliquota di contributo è definita dalle singole Regioni nel rispetto dei massimali consentiti dalla normativa comunitaria.
Relativamente alle spese ammissibili a contributo si rimanda l’attenta lettura dell'articolo 8 del Decreto:
“a) ammodernamento/ampliamento di fabbricati nella misura strettamente necessaria all’introduzione di nuovi impianti e tecnologie e nel rispetto del principio DNSH. Le Regioni e Province autonome potranno, eventualmente, definire una percentuale massima per questa categoria di spesa.
b) sostituzione/ammodernamento degli impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extravergine di oliva e dei relativi sottoprodotti/reflui di lavorazione al fine di migliorare la performance ambientale soprattutto nella fase di produzione e gestione di sanse ed acque di vegetazione.
c) spese generali, collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica; le Regioni e Province autonome fissano una percentuale massima di ammissibilità e garantiscono comunque il controllo della ragionevolezza della spesa.
Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) acquisto terreni;
b) acquisto o nuova costruzione di locali ai fini produttivi e relativi vani tecnici;
c) acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati;
d) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti equivalenti;
e) investimenti destinati alla semplice sostituzione di impianti ed attrezzature presenti in azienda;
f) opere di manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature esistenti;
g) opere provvisionali non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
h) spese relative all’IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di settore. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
i) qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all’investimento proposto e/o non prevista dalle norme unionali, nazionali e regionali.”
Inoltre, in base all'articolo 6, si prevede che
“Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) appartenere alla categoria indicata nel presente paragrafo (ndr aziende agricole e le imprese agroindustriali, titolari di frantoi oleari, che effettuano estrazione di olio extravergine di oliva, iscritte al SIAN)
b) essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA;
c) avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell’art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020;
d) possedere l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
e) non essere Impresa in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
f) dimostrare di essere proprietario o di avere titolo a disporre degli immobili ove intende realizzare gli investimenti, almeno per i 5 anni successivi al completamento dell’investimento;
g) essere nelle condizioni di “assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea” (Codice dei contratti – decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).”
Fonte: FOA Italia – Frantoi Oleari Associati
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