Anno 10 | n. 6 | 11 Febbraio 2012 | Direttore LUIGI CARICATO | redazione@teatronaturale.it
di C. S.
Secondo la Consob, i certificati "en primeur" che danno al propietario il diritto a ricevere una certa quantità di vino una volta terminato il periodo di maturazione, "appaiono esclusi dalla nozione di strumento finanziario prevista dal nuovo testo dell'art. 1, comma 2, del Tuf, così come modificato dal d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 di recepimento della direttiva Mifid".
I certificati, infatti, non prevedono forme di regolamento del contratto alternative alla consegna fisica del vino e "non risultano estranei a scopi commerciali, nè assimilabili ad altri strumenti finanziari derivati", spiega l'autorità.
Oltre a non essere uno strumento finanziario, i certificati non sono da ricomprendere nemmeno nella nozione di "prodotto finanziario" perchè i certificati non implicano un'attesa di profitto del capitale investito, ma "esclusivamente il diritto a ricevere una certa quantità di vino a scadenza".
La banca, d'altra parte, nel collocare i certificati non garantisce una forma di rendimento, ma si limita a garantire il valore facciale del certificato nel caso in cui non sia possibile consegnare il vino a scadenza.
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