Legislazione

Agrotecnici: confermate le competenze in tema di catasto

24 settembre 2012 | C. S.

La recente sentenza del TAR Lazio n. 7395/2012 ha messo fine (almeno per il momento) al tentativo di Geometri e Periti agrari di togliere agli Agrotecnici le competenze in materia di catasto, attribuite con legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Con la medesima sentenza (che ha riunito tre distinti ricorsi, tutti presentati dai Consigli Nazionali dei Geometri e dei Periti agrari) il TAR Lazio ha “salvato” anche le competenze professionali degli Agrotecnici in materia di perizie sugli immobili civili, commerciali ed agricoli, che erano state loro riconosciute nell’aprile 2008 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, avendo a riferimento sia la legge n. 244/2007 che la previgente legislazione.

Se dunque gli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati possono, con soddisfazione, continuare a dedicarsi pacificamente alle attività professionali in questi anni praticate, avendole nell’occasione ben difese dall’aggressività delle altre categorie, la sentenza n. 7395/2012 del TAR Lazio è importante anche per altre ragioni, ed in particolare perché stabilisce dei principi di diritto che dovrebbero verosimilmente orientare la futura giurisprudenza amministrativa, anche nella considerazione che il TAR della Capitale è quello che giudica -per competenza- tutti gli atti dei Ministeri e del Governo.

In particolare con la sentenza n. 7395/2012 il TAR Lazio ha stabilito che:

è inammissibile il ricorso volto ad annullare Circolari e Risoluzioni ministeriali che interpretano le disposizioni professionali delle diverse categorie, nei casi in cui le Amministrazioni centrali si limitino a fornire chiarimenti di carattere generale sulla normativa di settore;

in tali casi infatti (e peraltro questo era l’oggetto della contesa) Circolari e Risoluzioni ministeriali non possono esser considerate come atti aventi autonoma lesività, limitandosi a riportare il contenuto di disposizioni legislative o normative;

l’interesse processuale all’azione comporta infatti che i ricorrenti abbiano, dagli atti impugnati, una lesione concreta ed attuale, e possano ottenere dal Giudice amministrativo, tramite il ricorso, la protezione al diritto che si lamenta leso;

in mancanza di queste condizioni il ricorso è inammissibile perché, anche accogliendolo, non si otterrebbero gli effetti richiesti dai ricorrenti: in altre parole se (come nel caso di specie) il riconoscimento della capacità professionale (degli Agrotecnici) è previsto da una legge non è ammissibile chiedere di sospendere una circolare ministeriale interpretativa, perché non è questa la fonte di diritto da cui deriva la competenza.

Si tratta di principi giuridici di portata generale, che dovrebbero ridurre notevolmente il contenzioso amministrativo, quando questo riguardi le Circolari interpretative della PP. AA.

 

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