L'arca olearia 17/12/2015

Etichettare correttamente la propria bottiglia di olio extra vergine d'oliva: le regole essenziali

Etichettare correttamente la propria bottiglia di olio extra vergine d'oliva: le regole essenziali

Iniziamo la carrellata relativa all'etichettattura dell'olio extra vergine di oliva con le informazioni essenziali, da non dimenticare mai, riguardati l'etichetta sulla bottiglia. Cosa riportare? Come riportare le indicazioni obbligatorie? Come posizionarle?


Prima di cominciare la trattazione vorrei precisare che quando si tratta di adempimenti in tema di norme sull’etichettatura (e non solo) io suggerisco di seguire un principio prudenziale che in caso di dubbio porti a privilegiare l’interpretazione più restrittiva.
La ragione di questo modo di procedere è quella di evitare, nei limiti del possibile, qualsivoglia contestazione che possa nascere da differenti modi di interpretare le norme.
Preciso che quanto sto per illustrare non vuole essere una guida sull’etichettatura che richiederebbe maggiori approfondimenti e considerazioni, ma soltanto un vademecum sintetico che deve servire come base di approfondimento e di discussione per gli interessati alla materia.
Suggerisco comunque a chiunque intendesse porre in commercio olio extravergine di oliva di non limitarsi alla lettura del presente vademecum o di altre guide ma di studiare approfonditamente la normativa vigente o, meglio ancora, di rivolgersi ad un professionista specializzato in legislazione sull’etichettatura dell’olio extravergine di oliva.

Parlerò di etichettatura di olio extravergine “convenzionale” non biologico e non a DOP/IGP.

Fatte queste doverose premesse è opportuno ricordare che le norme che nell’ambito dell’Unione Europea disciplinano l’etichettatura degli oli di oliva in generale e dell’olio extravergine di oliva in particolare sono:
- Il Reg UE 1169/2011 consolidato al 19/02/2014: relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
- La Dir UE 91/2011: relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
- Il Reg UE 29/2012 consolidato al 13/12/2014: relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva;
- Il Reg UE 432/2012 consolidato al 13/05/2014: relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari;

Tali norme spesso rimandano ad altre norme vigenti nell’Unione tra cui, naturalmente, il REG CEE 2568/1991 consolidato al 01/01/2015 che resta “la madre” di tutte le leggi relative agli oli da oliva.

Il combinato disposto di questi regolamenti dispone:
- Quali informazioni obbligatorie DEVONO essere riportate in etichetta;
- Quali informazioni facoltative POSSONO (facoltative e libere) essere riportate in etichetta;
- Quali informazioni NON POSSONO essere riportate in etichetta.

Inoltre, in merito alle informazioni obbligatorie che “DEVONO” essere riportate in etichetta, tali norme spiegano anche:
- IN CHE MODO riportare tali informazioni;
- DOVE riportare tali informazioni.

Al fine di una più semplice verifica e comprensione di quanto sto per illustrare suggerisco di scaricare dal sito dell’Unione Europea (www.europa.eu) le norme sopra citate e tutte le altre cui le prime rimandano.

Quali informazioni DEVONO essere riportate in etichetta:
Il Reg UE 1169/2011 art 9 paragrafo 1, esplicita chiaramente quali sono le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta.

Relativamente all’olio extravergine di oliva le stesse sono le seguenti:
a) la denominazione dell’alimento;
e) la quantità netta dell’alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;
l) una dichiarazione nutrizionale.

Ho composto questo elenco eliminando dal Reg UE 1169/2011 art 9 le indicazioni non pertinenti per gli oli extravergini

Analizziamo i singoli punti per comprendere il reale significato di ciascuno di essi.

a) denominazione dell’alimento:
Il Reg UE 29/2012 art 3 comma 1 definisce le denominazioni degli oli da olive in generale e dell’olio extravergine di oliva in particolare.
Per l’olio extravergine di oliva la denominazione dell’alimento è: OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA.
Tale denominazione in base al Reg UE 29/2012 art 3 comma 2, del deve riportare in caratteri chiari e indelebili, ma non necessariamente in prossimità di essa, la seguente informazione: “olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”.
Faccio presente che tale informazione aggiuntiva deve essere riportata esattamente nel modo indicato dalla norma evitando omissioni o abbreviazioni.
E’ necessario ed opportuno precisarlo visto il grande numero di prodotti in commercio la cui etichetta riporta diciture del tipo “olio di categoria superiore” senza “d’oliva”, oppure testi integrati da altre informazioni. E’ bene sottolineare come ogni variazione rispetto al testo previsto dalla norma è a tutti gli effetti non conforme alla norma e pertanto sanzionabile.

e) quantità netta dell’alimento:
Ai sensi del Reg UE 1169/2011 art. 23 punto 1) lettere a), la quantità netta di un alimento è espressa in unità di volume per i prodotti liquidi utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro.
Tali unità di misura devono essere espresse per esteso (ad esempio 0,5 litri) oppure con una abbreviazione (0,5 l senza puntino di abbreviazione).
Possono essere utilizzate anche le indicazioni per le unità di volume diverse dal litro come centilitro (es 50 cl) o millilitro (es 500 ml) in forma estesa o abbreviata senza puntino di abbreviazione.
Si consideri inoltre che ai sensi del Reg UE 29/2012 art.2 comma 1, gli oli extravergini di oliva devono essere presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri.

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza:
Ai sensi del Reg UE 1169/2011 art. 24 e dell’allegato X dello stesso Reg, Il termine minimo di conservazione è indicato come segue:
a) la data è preceduta dalle espressioni:
— «da consumarsi preferibilmente entro il …» quando la data comporta l’indicazione del giorno,
— «da consumarsi preferibilmente entro fine …», negli altri casi;
b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate:
— dalla data stessa, oppure
— dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta.
Ove necessario, tali indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo
specificato;
c) la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l’anno.
Tuttavia, per gli alimenti:
— conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l’indicazione del giorno e del mese,
— conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione del mese e dell’anno,
— conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione dell’anno;
Riassumendo le indicazioni contenute nelle norme appena evidenziate io suggerirei di indicare il termine minimo di conservazione nel seguente modo:
- da consumarsi preferibilmente entro il gg/mm/aaaa
oppure
- da consumarsi preferibilmente entro la data riportata sul tappo (o altra indicazione riguardante il posto su cui è riportata la data esprimendola sempre come gg/mm/aaaa)
Molto importante sottolineare come il termine minimo di conservazione (TMC) dovrebbe essere stabilito in relazione allo stato di ossidazione del prodotto al momento del confezionamento al fine di minimizzare il rischio che lo stesso possa perdere, entro la data indicata come TMC, le caratteristiche che ne consentano una classificazione merceologica come olio extravergine di oliva ed esporre l’operatore al rischio di sanzione in caso di controllo.
Si evidenzia inoltre che, nonostante il succitato regolamento non imponga l’indicazione di un lotto di produzione, io mi sentirei di suggerire vivamente di apporlo in etichetta al fine di rendere più semplici le eventuali procedure di rintracciabilità del prodotto in caso di necessità.

g) condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego:
Ai sensi del Reg UE 1169/2011 art 25 paragrafo 1, per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d’uso, tali condizioni devono essere indicate.
Anche il Reg UE 29/2012 art 4bis prevede che le informazioni sulle condizioni particolari di conservazione degli oli, al riparo della luce e del calore, devono figurare sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta.
Nel caso dell’olio extravergine di oliva il calore, la luce, e l’ossigeno contenuto nell’aria possono alterare le condizioni del prodotto pertanto si dovrebbe apporre una dicitura che indichi come conservarlo correttamente.
Tale dicitura può essere indicata nel modo seguente o in modo equivalente: Conservare il prodotto in bottiglia ben chiusa, in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore.

h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
Ai sensi del Reg UE 1169/2011 art. 8 paragrafo 1, l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
Si evidenzia come questo regolamento imponga soltanto di indicare in etichetta il nominativo dell’operatore che commercializza il prodotto, e non obbliga di indicare il nominativo e l’indirizzo chi lo produce e/o lo confeziona.
Questa disposizione richiede alcune brevi considerazioni.
Relativamente all’olio extravergine di oliva possiamo identificare quattro figure che a vario titolo
fanno parte della filiera:
- chi produce le olive (l’olivicoltore);
- chi trasforma le olive in olio (il produttore / il frantoiano);
- chi imbottiglia l’olio (il confezionatore);
- chi commercializza l’olio (l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto).
La norma impone di indicare in etichetta solo il nominativo ed indirizzo dell’ultima delle figure evidenziate ma non vieta di indicare anche le altre. Nel caso pertanto si decida di indicare una o più delle altre figure bisognerà prestare particolare attenzione a farlo nel modo corretto. Non è infrequente infatti trovare etichette non a norma rispetto a questo adempimento. Il caso più frequente è quello di piccoli olivicoltori che decidono di imbottigliare e porre in commercio l’olio ottenuto dalle loro olive ma non sono dotati di frantoio per cui le fanno molire da terzi. In tal caso è opportuno ricordare che è errato indicare “prodotto da azienda agricola XXX” ossia da chi ha prodotto le olive ma si deve indicare “prodotto da frantoio xxx” ossia chi ha materialmente prodotto l’olio. E’ evidente infatti che si pone in commercio l’olio e non le olive. Il produttore nel caso dell’olio extravergine di oliva è il frantoiano ossia colui il quale trasforma le olive in olio. Il produttore pertanto non sarà mai l’olivicoltore o l’imbottigliatore a meno che gli stessi non abbiano anche materialmente molito le olive.

i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26:
Ai sensi del Reg UE 1169/2011 art. 26 ma soprattutto ai sensi del Reg UE 29/2012 art 4 paragrafi 1, commi 1 e 3, la designazione dell’origine figura sull’etichetta del l’olio extra vergine di oliva. Per «designazione dell’origine» si intende l’indicazione di un nome geografico sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso acclusa.
Le modalità di indicazione dell’origine sono contenute nel Reg UE 29/2012 nel proseguo dell’art.4.
In estrema sintesi nel caso in cui si tratti di olio di origine italiana si possono utilizzare diciture quali: “Origine Italia”, oppure “Prodotto in Italia” o equivalenti.
Il Reg UE 29/2012 art 4 paragrafo 5 precisa che “la designazione dell’origine che indica uno Stato membro o l’Unione corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio” rendendo di fatto superflue e ridondanti diciture quali “Olio extravergine di oliva prodotto da olive coltivate in Italia e trasformate in Italia” che, a mio modo di vedere, non sono comunque vietate. Suggerisco comunque (per estrema prudenza) di non utilizzare tali diciture ma di limitarsi a dichiarare l’origine italiana nei modi prima esplicitati in quanto non vorrei che qualcuno potesse obiettare che tali forme di indicare l’origine contravvengono a quanto disposto dal Reg UE 1169/2011 art 7 paragrafo 1 lettere a) e c) che concernono le pratiche leali di informazione.

l) una dichiarazione nutrizionale:
il Reg UE 1169/2011 stabilisce all'art.9 lettera l) che tra le indicazioni che devono essere obbligatoriamente presenti sull'etichetta di un alimento figura "una dichiarazione nutrizionale". Lo stesso regolamento precisa però all'art.55 che tale obbligo si applica a decorrere dal 13/12/2016.
In altre parole le informazioni nutrizionali, nella forma imposta dal citato regolamento agli artt 29 e 30 diventano obbligatorie dal 13/12/2016.
Naturalmente è consentito inserirle anche a partire da subito nella forma stabilita dal Regolamento.
I citati articoli danno facoltà di inserire informazioni nutrizionali dettagliate in retro etichetta e ripetere le stesse in forma sintetica nell’etichetta frontale secondo modalità ben precise e specificate.

A tale elenco va aggiunta, secondo quanto disposto dalla Dir UE 91/2011, una indicazione che consenta di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (il cosiddetto “Lotto”).
L'art.2 della citata Direttiva UE chiarisce che una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un’indicazione riportante il cd “Lotto” anche se il successivo art.5 chiarisce che qualora il termine minimo di conservazione riportato in etichetta indichi chiaramente e nell’ordine almeno il giorno e il mese il cd. “lotto” può non accompagnare la derrata alimentare.
Nel caso dell'olio extravergine di oliva quindi se il TMC è espresso in gg/mm/aaaa si può omettere l'indicazione riportante il lotto in quanto sarà la stessa data di TMC a svolgere tale funzione.

DOVE riportare le indicazioni obbligatorie?

Nel campo visivo principale dell’etichetta:
- Denominazione di prodotto
- Origine

Nello stesso campo visivo (non necessariamente quello principale) dell’etichetta
- Denominazione di prodotto
- Quantità netta

In etichetta (nel capo visivo principale o in qualsiasi altra parte)
- informazioni sulla categoria relativa alla denominazione di prodotto;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto;
- una dichiarazione nutrizionale riportante i valori per i seguenti nutrienti:
o il valore energetico;
o la quantità di grassi;
o acidi grassi saturi;
o carboidrati;
o zuccheri;
o proteine;
o sale
- più eventualmente l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:
o acidi grassi monoinsaturi;
o acidi grassi polinsaturi;
o vitamina E.

IN CHE MODO riportare le informazioni obbligatorie?

Il Reg UE 1169/2011 art 13 paragrafo 1) disciplina la presentazione delle informazioni obbligatorie e dispone che: “le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire”
Tale articolo ai paragrafi 2) e 3) dispone inoltre che: “le indicazioni obbligatorie che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui
superficie maggiore misura meno di 80 cm quadrati , l’altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm”
Tale articolo però non specifica cosa si debba intendere per “superficie maggiore” dell’imballaggio utile a determinare la misura minima dei caratteri da utilizzare.
La mia interpretazione (prudenziale come sempre) della norma utile al fine di evitare eventuali contestazioni mi porta a ritenere che ad esempio nel caso di una bottiglia cilindrica la “superficie maggiore” sia l’area del rettangolo ottenuto dallo sviluppo in piano del cilindro. In questo modo sarebbero esclusi dal calcolo dalla superficie maggiore il fondo ed il collo della bottiglia.

Nel prossimo numero di Teatro Naturale: quali informazioni possono essere riportare in etichetta? Le indicazioni facoltative

di Alfredo Marasciulo

Commenta la notizia

Per commentare gli articoli è necessaria la registrazione.
Se ancora non l'hai fatto puoi registrati cliccando qui oppure accedi al tuo account cliccando qui

Commenti 20

Alfredo Marasciulo
Alfredo Marasciulo
25 marzo 2021 ore 12:24

Buongiorno Sig Catavello, in effetti non ha trovato cenni alla nuova normativa in tema di etichettatura ambientale degl imballaggi dal momento che questo articolo è stato scritto nel 2015 mentre il decreto legislativo cui le fa riferimento è del 3 settembre 2020. In realtà dal 2015 molte altre cose sono cambiate... In merito alla norma da lei citata nella sostanza si introfuce l'obbligo (a mio modo di vedere molto giusto) di fornire al consumatore informazioni sul corretto smaltimento degli imballaggi. La norma impone di identificare la tipologia di imballaggio (ad esempio la bottiglia), fornire un codice realtivo alla tipologia di prodotto (ad esempio: GL70 per il vetro incolore), fornire una spiegazione in chiaro del materiale (ad esempio: vetro incolore) e da ultimo fornire indicazioni sul corretto smaltimento del rifiuto di imballaggio (ad esempio: segui le regole del tuo comune). Questo schema va ripetuto per tutti quelli imballaggi o parti di imballaggio separabili manualmente. Ad esempio nel caso della bottiglia in vetro con etichetta e tappo con salvagoccia, l'informazione andrà riportata per la bottiglia e per la parte del tappo che si può svitare con le mani. L'etichetta e la parte del tappo che resta all'interno della bottiglia, non essendo separabili dalla bottiglia con il solo uso delle mani, non andranno indicati in quanto rappresentano meno del 5% dell'intera bottiglia. Le suggerisco di scaricare la guida pubblicata dal CONAI che al momento mi sembra la più completa ed esaustiva in materia. Cordiali saluti.

Calogero Catavello
Calogero Catavello
25 marzo 2021 ore 11:12

Buongiorno Dott. Marasciulo l'articolo è molto chiaro e interessante. Non ho trovato riferimento alla normativa in tema di Etichettatura entrata in vigore il 26 settembre 2020. La norma obbliga i produttori ad applicare un'etichetta ambientale su tutti gli imballaggi che vengono immessi in commercio. Non è più sufficiente disegnare l'omino. Se potesse darmi ulteriori indicazioni. GRAZIE

GIORGIO BOLETTI
GIORGIO BOLETTI
02 gennaio 2017 ore 16:37

Caro Dott.Marasciulo,
a prescindere dal fatto che, avendo oliveto in Toscana, molando le olive in Toscana e confezionando il relativo olio in Toscana, sia vietato indicare in etichetta l'origine Toscana salvo essere iscritti (a pagamento) al relativo Consorzio (mi corregga se sbaglio) mi chiedo se possa ritenersi vietato indicare nell'indirizzo (obbligatorio) oltre al Comune, alla Provincia, alla via o località, anche la Regione. Ad esempio: Az,Agr,Podere Battelapesca, Loc. Poggio Bianco, Monteriggioni, Siena, Toscana.
Grazie per un parere.
Coprdialmente, con i migliuori auguri per un felice e prospero 2017.
Giorgio Boletti

Corrado Rodio
Corrado Rodio
02 dicembre 2016 ore 11:08

Gent.mo dott. Marasciulo,
le chiedo se , in merito alla nuova normativa, tutte le aziende sono dovute ad adeguarsi alle nuove etichette con i valori nutrizionali, o le piccole aziende al di sotto di un certo fatturato sono esenti?
Grazie.
Corrado

giulio GUCCIARDI
giulio GUCCIARDI
19 ottobre 2016 ore 22:49

Salve sono Giulio Gucciardi.
Vi scrivo per avere delucidazioni in merito all'etichetta dell'olio che sto realizzando. Vorrei sapere se è possibile inserire un immagine, o meglio il contorno , della mia regione indicando con un punto il luogo d'origine.
Inoltre, ci sono delle scadenze da rispettare per registrare l'etichetta prima dell'imbottigliamento?
é obbligatorio registrare il logo/marchio riportato nell'etichetta alla camera di commercio?
Vi ringrazio per la cortese attenzione, grazie in anticipo :)
Giulio

Mario Marangi
Mario Marangi
25 luglio 2016 ore 12:45

A beneficio di tutti i lettori, per quanto concerne l'indicazione in etichetta del produttore/olivicoltore/operatore/ecc., segnalo quanto suggeritoci dalla Repressione Frodi in occasione di un loro controllo in azienda proprio sull'etichettatura. Nel mio caso specifico, avendo sia l'azienda agricola, per la conduzione degli uliveti e la commercializzazione dell'olio, che il frantoio per le attività di molitura e confezionamento, loro suggeriscono la seguente dicitura:
---
Prodotto e imbottigliato per conto di
Az. Agricola...
nello stabilimento di
Frantoio...
---
Per tutto il resto, la mia nuova etichetta, basata sui consigli e suggerimenti del Dott. Marasciulo, è risultata perfetta :-)

Alfredo Marasciulo
Alfredo Marasciulo
15 luglio 2016 ore 22:26

Se quanto ho scritto ha generato un dubbio è evidente che mi sono espresso in maniera non chiara e chiedo scusa.
Il cosiddetto "lotto di produzione" è obbligatorio.
La Dir UE 91/2011 prevede che in etichetta sia presente una indicazione che consenta di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (il cosiddetto “Lotto”).
L'art.2 della citata Direttiva UE chiarisce che una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un’indicazione riportante il cd “Lotto” (eventualmente accompagnate dalla lettera “L”) anche se il successivo art.5 chiarisce che qualora il termine minimo di conservazione riportato in etichetta indichi chiaramente e nell’ordine almeno il giorno e il mese il cd. “lotto” può non accompagnare la derrata alimentare.
Nel caso dell'olio extra vergine di oliva quindi se il TMC è espresso in gg/mm/aaaa si può omettere l'indicazione riportante il lotto in quanto sarà la stessa data di TMC a svolgere tale funzione.

marco de dominicis
marco de dominicis
02 luglio 2016 ore 14:00

Gentile Dott. Marasciulo,
al punto f) lei scrive "si evidenzia inoltre che, nonostante il succitato regolamento non imponga un lotto di produzione..." , mentre al punto i) con riferimento alle dichiarazione nutrizionali obbligatorie dal prossimo dicembre lei scrive "A tale elenco va aggiunta, ......, (il cosiddetto lotto)."

Mi potrebbe chiarire, cortesemente , se il lotto di produzione è obbligatorio o meno ? grazie anticipatamente
marco de dominicis

Alfredo Marasciulo
Alfredo Marasciulo
06 aprile 2016 ore 15:00

Gli aspetti relativi alle denominazioni geografiche sono disciplinati dal Reg UE 29/2012.
Diciture relative all'azienda che ne indichino la provenienza (ad eccezione dell'indirizzo della stessa), a mio modo di vedere, non sono consentite in quanto potrebbero essere potenzialmente ingannevoli per il consumatore.
Mi spiego: stante l'obbligo di indicare l'origine del prodotto nelle modalità previste dal Reg UE 29/2012 (ad esempio: origine Italia) se io avessi una azienda con sede in una determinata Regione (ad esempio: Toscana) e dessi particolare rilevanza alla sede della stessa, potrei indurre il consumatore a credere che il prodotto offerto da tale azienda provenisse dalla regione in cui la stessa risiede, cosa non necessariamente vera.
L'unico modo per dare risalto ad una provenienza geografica dell'azienda e del prodotto è quella di aderire al sistema di controllo della DOP/IGP.
In Puglia in particolare agli oli certificati a DOP è consentito aderire anche al sistema di controllo regionale dei "Prodotti di Qualità di Puglia" nei limiti e nelle modalità previste dalla legge.

Mario Marangi
Mario Marangi
06 aprile 2016 ore 12:17

Perfetto, grazie per la precisazione.
Un ultimo dubbio:
eccezion fatta per i prodotti non certificati DOP, per i quali non è possibile indicare una filiera interamente pugliese, diciture relative all'azienda (no al prodotto) che ne indichino la provenienza ad es.
produttori oleari pugliesi
sono consentite e/o normate da qualche regolamento in particolare?
Grazie

Alfredo Marasciulo
Alfredo Marasciulo
03 aprile 2016 ore 23:03

Mi permetto di segnalare che l'indicazione ecologica sotto forma di simboli e/o indicazioni per informare il consumatore sul corretto smaltimento del contenitore (simboli grafici del riciclo e della smaltimento differenziato ed, eventualmente, alla dicitura "Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso") non è obbligatoria ma soltanto facoltativa.
La Legge 14/2003, articolo 9, ha abrogato infatti il DM del
28 giugno 1989 che rendeva obbligatorie tali indicazioni.

Mario Marangi
Mario Marangi
03 aprile 2016 ore 21:04

Pertanto, nel mio caso, avendo sia l'azienda agricola, per la conduzione degli uliveti e la commercializzazione dell'olio, che il frantoio di proprietà, per le attività di molitura e confezionamento, la corretta dicitura in etichetta dovrebbe essere:
Az. Agricola...
Prodotto e confezionato da Frantoio...
In un precedente articolo su TN del dicembre 2013
bit.ly/1VnlB2t
è stata suggerita anche questa dicitura:
"franto e confezionato da XXX con olive prodotte da XXX”.
Risulta essere corretta anche quest'ultima?
Grazie

PS: faccio presente, a beneficio dei lettori, che oltre alle modalità di conservazione, ecc. è obbligatoria anche l'indicazione ecologica sotto forma di simboli e/o indicazioniper informare il consumatore sul corretto smaltimento del contenitore. Mi riferisco ai simboli grafici del riciclo e della smaltimento differenziato ed, eventualmente, alla dicitura "Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso".

Alfredo Marasciulo
Alfredo Marasciulo
03 aprile 2016 ore 13:08

In risposta al primo quesito bisogna distinguere tra informazioni che il legislatore considera obbligatorie (e tra queste rientra l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto di cui è necessario indicare ragione sociale ed indirizzo) ed informazioni permesse sebbene non obbligatorie (e tra queste rientrano il produttore ed il confezionatore). Volendo inserire entrambe le informazioni bisognerà aver cura di farlo in maniera appropriata. Una delle forme consentite è ad esempio:
Azienda agricola XXX, via xxx n.x Città.
Prodotto da frantoio xxx via xxx n.xxx città.
Confezionato da operatore xxx via xxx n.xxx città.

In merito al secondo quesito, ad eccezione dei prodotti a DOP non esiste la possibilità di inserire diciture che indichino una filiera/provenienza interamente pugliese.
Il Reg UE 29/2012 infatti riporta testualmente al punto (7) delle premesse che “La designazione di un’origine regionale può formare oggetto di una denominazione d’origine protetta (DOP) o di un’indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari ( 4 ). Per evitare d’ingenerare confusione nei consumatori e quindi di perturbare il mercato, è necessario riservare alle DOP e alle IGP le designazioni d’origine a livello regionale".

Confermo che sulla base della mia esperienza sono moltissime le etichette presenti sul mercato e non conformi alla legge. Tali non conformità espongono gli operatori al rischio concreto di sanzione di importo anche rilevante. L'equivoco spesso nasce dal fatto che tali operatori hanno conseguito un "visto" di conformità dagli enti di certificazione della DOP/IGP o del Biologico. E opportuno precisare però che tale "visto" di conformità riguarda però esclusivamente le diciture relative alla DOP/IGP ed al Bio, e non attiene invece la conformità alle norme generali sull'etichettatura.

Mario Marangi
Mario Marangi
02 aprile 2016 ore 23:34

Complimenti per la semplicità, la sintesi e la chiarezza dell'articolo. Pongo all'attenzione dei lettori un paio di domande per approfondire l'aspetto legato all'operatore che commercializza il prodotto e all'indicazione del paese d'origine.

Con riferimento al primo aspetto, stante il fatto che il produttore risulti essere sempre il frantoiano (e non l'olivicoltore, a meno che questi non abbia anche molito le olive), qual è la corretta dicitura da riportare in etichetta volendo specificare sia il produttore/frantoiano che l'operatore/olivicoltore che commercializza?
In effetti anche se errato, spesso quello che trovo è: "Prodotto da Az. Agricola...e imbottigliato/confezionato da Frantoio..."

Con riferimento al secondo aspetto, oltre all'indicazione "100% Prodotto italiano" (e similari), quale dicitura può essere apposta per indicare una filiera/provenienza interamente pugliese?
Esiste questa possibilità o si contrastano altre norme specifiche in merito alla provenienza (penso alla normativa DOP o IGP o altro...)?
Grazie

Emanuele Aymerich
Emanuele Aymerich
23 dicembre 2015 ore 14:02

Sig. Penta, di grazia, che utilizzo interebbe farne della sansa? Come ammendante per il terreno è troppo acido tant'è che ci sono dei limiti di legge sugli spandimenti, come prodotto da combustione le creerebbe seri problemi in quanto in moderni frantoi producono una sansa piena di acqua e probabilmente avrebbe anche serie difficoltà a caricarsela su un mezzo. Inoltre non sarebbe la "sua" sansa in quanto gli impianti oramai lavorano quasi tutti in continuo e con uno scarico unico per tutte le vasche pertanto dovrebbe andare a prendersi dal vascone di raccolta generale una quantità forfettaria di sansa calcolata statisticamente in base alla quantità delle sue olive. Inoltre la sansa ha un trattamento legale simile a quello dei rifiuti speciali pertanto il frantoio le dovrebbe fare un documento di consegna apposito per giustificarne lo scarico. Solo un uso industriale della sansa può essere utile, non certo un uso domestico. I frantoi di solito la conferiscono ai sansifici, spesso gratis pur di non doversi sobbarcare spese di smaltimento, oppure la bruciano in gigantesche caldaie industriali apposite che possono bruciare sansa fradicia, una caldaia di casa non potrebbe mai senza un trattamento preventivo. In ogni caso è consuetudine che la sansa faccia parte della retribuzione del frantoio a titolo di molenda, e in molti casi è specificato nella ricevuta di pagamento, qualora non lo fosse potrebbe anche chiederla e dubito che qualcuno gliela neghi, ma le garantisco che chi me l'ha chiesta, e l'ha ovviamente avuta, non è mai più tornato a chiederne altra, lasci perdere.

gabriele penta
gabriele penta
23 dicembre 2015 ore 12:17

Scusate non sono un esperto del campo e volevo chiedere un'informazione, probabilmente anche poco inerente l'articolo...se io privato ho delle olive da molire e mi reco al frantoio, posso poi farmi ridare la sansa prodotta dalla molitura stessa? C'e' qualche legge che afferma che la sansa delle mie olive appartenga al frantoio? La sansa di olive appena prodotta ha qualche utilitá? Grazie a chi saprá rispondere e scusate ancora per la poca inerenza all'articolo.

LAURA CARRER
LAURA CARRER
22 dicembre 2015 ore 14:07

Vivendo in Brasile e cercando di spiegare ai brasiliani le norme communitarie, ringrazio vivacemente questo articolo..... Molto ben scritto e riassuntivo. Approfito per augurarVi Buone Feste.

Alfredo Marasciulo
Alfredo Marasciulo
20 dicembre 2015 ore 20:18

Gentile Sig. Reali, la ringrazio per il contributo ma temo di non aver compreso il senso di quanto sostiene.
E' la norma comunitaria che prevede espressamente che è obbligatorio inserire la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto.
Questo indipendentemente da chi lo abbia prodotto.
Tale norma non vieta di aggiungere a tale informazione obbligatoria anche il nome del produttore quindi del frantoiano qualora questi non sia il l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto.
Non comprendo poi il significato dell'affermazione secondo cui la Comunità Europea ha stabilito che è prevalente la coltivazione delle olive rispetto all'estrazione dell'olio. Ricordo che nelle bottiglie si vende olio extravergine e non olive pertanto il produttore è il frantoiano non l'olivicoltore. Ad ogni modo al fine di meglio comprendere il significato della sua affermazione le sarei estremamente grato se mi desse gli estremi della norma con la quale la Comunità Europea ha stabilito che è prevalente la coltivazione delle olive rispetto all'estrazione dell'olio.

Salvatore Reali
Salvatore Reali
19 dicembre 2015 ore 13:29

Egregio Signor Marasciulo,
ringrazio dell'articolo sull'etichettatura, utile anche come pro memoria per chi è già al corrente.
Non sono però d'accordo nell'indicare in etichetta il nome del produttore/frantoiano per chi non possiede frantoio.
In merito, è stata interpellata la Comunità Europea la quale giustamente ha stabilito che è prevalente la coltivazione delle olive rispetto all'estrazione dell'olio.
In proposito, interpelli il direttore della Repressione frodi di Ancona che è molto competente.
La Repressione frodi del Lazio, infatti, ha smesso di sostenere la tesi da Lei esposta.
Reali Salvatore

Emanuele Aymerich
Emanuele Aymerich
19 dicembre 2015 ore 08:21

Articolo riepilogativo molto utile non solo ai confezionatori non professionisti: anche per chi conosce la materia è un comodo promemoria di veloce consultazione.