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Le nuove regole per l'olio di oliva in Spagna notificate alla Commissione europea

Le nuove regole per l'olio di oliva in Spagna notificate alla Commissione europea

Notificato agli inizi di aprile il progetto di Regio Decreto della Spagna che dovrebbe entrare in vigore dal 1 ottobre 2026: adeguamenti volti a migliorare la tracciabilità, garantire una maggiore accuratezza delle informazioni a disposizione delle autorità competenti

24 aprile 2026 | 09:00 | C. S.

Il regio decreto n. 760/2021, del 31 agosto 2021, che approva la norma di qualità per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva, ha stabilito per la prima volta in Spagna una norma di qualità specifica per tali prodotti, distinta dalla normativa generale applicabile agli altri oli vegetali. Tale decisione ha rappresentato un importante passo avanti per un settore strategico del nostro paese, leader mondiale nella produzione e nell’esportazione di olio d’oliva, caratterizzato da un elevato valore economico, sociale e commerciale, nonché da una domanda in costante crescita.

Uno degli elementi più innovativi di tale regio decreto è stata l’attuazione di un sistema di tracciabilità standardizzato e obbligatorio per tutti gli operatori. Detto sistema è stato progettato per consentire la facile localizzazione dei prodotti in tutte le fasi della produzione, del trasporto e della commercializzazione, rafforzando così la corretta identificazione degli oli e garantendone l’autenticità. Il regolamento prevedeva inoltre che tutte le movimentazioni dell’olio fossero accompagnate da documentazione giustificativa e che, nel caso dell’olio sfuso, tali movimentazioni dovessero essere comunicate in anticipo al sistema informatizzato istituito dal ministero dell’Agricoltura, della pesca e dell’alimentazione. Tale insieme di obblighi è stato inoltre integrato in uno specifico piano nazionale di controllo della tracciabilità, volto a rafforzare la trasparenza e la fiducia dei consumatori e del mercato.

Tali misure hanno rappresentato una pietra miliare senza precedenti nella regolamentazione del settore dell’olio d’oliva spagnolo e sono state accolte come un importante passo avanti per garantire l’eccezionale qualità dell’olio d’oliva, elemento emblematico della nostra produzione agroalimentare e della proiezione internazionale del marchio Spagna.

A cinque anni dalla sua entrata in vigore, l’esperienza maturata nell’applicazione pratica del regolamento ha evidenziato la necessità di introdurre alcuni adeguamenti volti a migliorare la tracciabilità, garantire una maggiore accuratezza delle informazioni a disposizione delle autorità competenti e, in ultima analisi, rafforzare la garanzia di eccellenza degli oli d’oliva spagnoli e la loro posizione competitiva sui mercati internazionali.

Tra le modifiche incluse nel presente regio decreto, in primo luogo, viene inserita una nuova definizione di "destinatario finale delle merci", al fine di risolvere i problemi rilevati nella gestione delle importazioni da paesi terzi. La nuova definizione consentirà una più chiara individuazione dell’operatore responsabile, migliorando così la tracciabilità di tali movimentazioni.

In secondo luogo, introduce l’obbligo di comunicare al sistema il completamento della movimentazione dell’olio d’oliva. La prassi amministrativa ha dimostrato che, in assenza di tale conferma, numerose operazioni rimangono aperte nel sistema senza alcuna prova della loro effettiva esecuzione, il che impedisce il controllo da parte delle autorità competenti e riduce l’affidabilità delle informazioni registrate.

In terzo luogo, viene rafforzato il sistema di documentazione istituito nel 2021 in materia di trasporto di oli di oliva e oli di sansa di oliva sfusi. Sebbene il regio decreto 760/2021 del 31 agosto 2021 prevedesse già l’obbligo di corredare tali movimentazioni di un bollettino di analisi o di un documento analogo, la presente modifica aggiunge l’obbligo di inserire tali documenti nel sistema informatizzato al momento della notifica. Inoltre, qualora l’operatore fornisca un documento equivalente al posto del bollettino, tale circostanza può essere considerata dalle autorità competenti come un criterio nell’ambito della loro analisi dei rischi, in particolare al momento di preparare i piani di controllo.

Il contenuto del presente regio decreto è conforme ai principi di cui all’articolo 129 della legge 39/2015 del 1º ottobre 2015 sulle procedure amministrative comuni per la pubblica amministrazione. Pertanto, in virtù dei principi di necessità ed efficacia, il presente regolamento è motivato dall’esigenza di aggiornare la normativa relativa al settore dell’olio d’oliva e dell’olio di sansa di oliva, e il rafforzamento dei requisiti di tracciabilità costituisce lo strumento più adeguato per conseguire gli obiettivi perseguiti. Si è tenuto conto anche dei principi di efficienza e proporzionalità, definendo norme e limitando gli oneri amministrativi al minimo necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In ottemperanza al principio di trasparenza, oltre al processo di consultazione pubblica, durante la stesura della presente disposizione sono state consultate le comunità autonome, nonché gli organismi rappresentativi dei settori interessati e dei consumatori, e la commissione interministeriale per la regolamentazione alimentare ha presentato la propria relazione obbligatoria. Infine, il regio decreto aderisce al principio della certezza del diritto, mantenendo la coerenza con il resto del quadro giuridico applicabile e concedendo agli operatori i periodi transitori necessari per adeguarsi alla norma.

Nel processo di redazione del presente regio decreto sono stati consultati gli enti rappresentativi del settore, le comunità autonome e la commissione interministeriale per la regolamentazione alimentare. È stato sottoposto alla procedura di informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, nonché dal regio decreto 1337/1999, del 31 luglio 1999, che disciplina la trasmissione di informazioni sulle norme e i regolamenti tecnici relativi ai servizi della società dell’informazione, ed è stato trasmesso all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ai fini della notifica ai sensi dell’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi.

Il presente regio decreto è emanato in conformità dell’articolo 149, paragrafo 1, punto 13), della Costituzione spagnola, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di principi di base e coordinamento della pianificazione economica generale.

Allo stesso modo, la legge 28/2015 del 30 luglio 2015, sulla difesa della qualità degli alimenti, stabilisce il quadro giuridico in materia di protezione della qualità degli alimenti, sancendone i regolamenti di base. Nella sua quarta disposizione finale, essa autorizza il governo ad approvare norme di qualità per i prodotti alimentari. Tali norme garantiscono e preservano la qualità dei prodotti offerti sul mercato, poiché la loro caratterizzazione e classificazione facilitano la scelta dei consumatori, consentendo loro di confrontare e selezionare ciò che meglio si adatta ai propri gusti o alle proprie esigenze.

Articolo unico. Modifica al regio decreto 760/2021, del 31 agosto 2021, che approva la norma di qualità per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva.

Il regio decreto 760/2021, del 31 agosto 2021, che approva la norma di qualità per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva, è così modificato:

Uno. All’articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta una nuova lettera n):

"n) destinatario finale delle merci: la persona fisica o giuridica che, disponendo di strutture nel settore dell’olio d’oliva in Spagna, in base a un titolo giuridico è responsabile dell’immissione dell’olio nel territorio nazionale ed è registrata nel sistema informatizzato di cui all’articolo 4, paragrafo 2.".

Due. All’articolo 4 è aggiunta un nuovo paragrafo 2 bis:

"2 bis. Nel trasporto di oli di oliva e di oli di sansa di oliva sfusi, sarà obbligatorio che, al momento del ricevimento presso lo stabilimento di destinazione, il nuovo detentore della merce confermi il ricevimento della stessa nel sistema informatizzato di cui al paragrafo 2, nonché la sua conformità ai dati precedentemente notificati in conformità dell’allegato II e al bollettino di analisi o documento analogo firmato dall’operatore mittente dell’olio che ne attesti la classificazione, senza che tale azione implichi l’accettazione della sua conformità materiale o giuridica. Il bollettino di analisi o un documento analogo, firmato dall’operatore in possesso delle merci, sarà considerato valido al momento della conferma nel sistema come documento che attesta la classificazione dell’olio concessa dal mittente. In caso di trasporti alla rinfusa di oli di oliva o di oli di sansa di oliva destinati a paesi terzi o ad altri Stati membri, nonché a settori diversi da quello dell’olio di oliva e dell’olio di sansa di oliva, spetta al detentore degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva al momento della spedizione la responsabilità di effettuare la notifica al sistema.".

Tre. Il paragrafo 3 dell’articolo 4 è così formulato:

"3. Sarà obbligatorio che nel trasporto degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, sfusi o meno, le merci siano accompagnate, in tutti i casi e in ogni momento, da un documento che includa almeno i dati raccolti nell’allegato II del presente regio decreto e che identifichi inequivocabilmente il nome del prodotto corrispondente secondo le normative applicabili.

Inoltre, in caso di trasporto alla rinfusa, la merce deve essere accompagnata da un rapporto di analisi firmato o documento analogo attestante la classificazione dell’olio di oliva o di sansa di oliva dichiarata nel documento di accompagnamento. Il rapporto di analisi o documento analogo deve essere incluso nel sistema informatizzato di cui al paragrafo 2. Nei casi in cui il documento registrato non sia il rapporto di analisi, tale fatto può essere preso in considerazione dalle autorità competenti come criterio di valutazione nell’analisi dei rischi al momento della preparazione dei corrispondenti piani di controllo.

Per il trasporto alla rinfusa, il sistema informatizzato di cui al paragrafo 2 genera il documento di accompagnamento.

L’operatore incaricato di redigere il documento di accompagnamento previsto nel presente paragrafo sarà:

a)               il detentore degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva al momento della spedizione;

b)              in caso di trasporto di oli d’oliva o di oli di sansa di oliva provenienti da paesi terzi o da altri Stati membri, il destinatario finale delle merci.".

Prima disposizione finale. Competenza giurisdizionale.

Il presente regio decreto è emanato ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 149, paragrafo 1, punto 13), della Costituzione spagnola, che attribuisce allo Stato la competenza in materia di basi e coordinamento della pianificazione economica generale.

Seconda disposizione finale. Entrata in vigore.

Il presente regio decreto entra in vigore il 1° ottobre 2026.

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