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Il Consiglio dei Ministri vara la nuova legislazione sulle denominazioni d’origine

Regolamentato l’uso di alcune dizioni e menzioni, il nuovo decreto legislativo adegua la normativa italiana all’organizzazione comune di mercato comunitaria

13 marzo 2010 | Graziano Alderighi

Il Consiglio dei Ministri del 12 marzo ha dato il via libero definitivo al decreto legislativo che riforma la legge 164/92 in tema di denominazioni d’origine.

I principali contenuti del Dlgs riguardano:
- l’introduzione di strumenti di semplificazione amministrativa per gli svariati adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;
- la promozione di un elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica;
- la trasparenza e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione;
- la ridefinizione del ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
- la revisione del sistema dei controlli e del sistema sanzionatorio, sulla base di criteri di efficacia ed effettiva applicabilità.

Tra le novità anche la regolamentazione più stringente di alcune dizioni e menzioni:
- “classico” si potrà utilizzare per i vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma
- “storico” si potrà utilizzare per i vini spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma
- “riserva” è solo per i vini sottoposti a un periodo di invecchimaneto, compreso l’eventualke affinamento, non inferiore a due anni per i vini rossi, un anno per i vini bianchi e gli spumanti ottenuti con metodo Charmat e tre anni per i vini spumanti con fermentazione naturale
- “novello” sarà utilizzabile solo per i vini a denominazione d’origine tranquilli e frizzanti prodotti conformemente alla normativa comunitaria e nazionale

“L’approvazione del nuovo decreto legislativo per la tutela delle DO e IG dei vini, rinnova il quadro normativo del settore vitivinicolo dopo ben 18 anni. È un provvedimento storico che segna un passo importante per consolidare lo sviluppo di una delle principali filiere agroalimentari del nostro Paese.” Con queste parole il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia commenta l’approvazione, nel Consiglio dei Ministri di oggi, del decreto legislativo di riforma della legge 164/1992.

Cauta Fedagri.
“Pur esprimendo la propria soddisfazione per l’approvazione della nuova Legge sulle denominazioni di origine dei vini, da tempo attesa per rendere la nuova normativa in linea con la regolamentazione comunitaria, auspichiamo che la tanto richiamata semplificazione a cui tutti hanno fatto appello, possa consentire agli operatori vitivinicoli italiani e alle oltre 400 cantine cooperative nostre associate di trovare un giusto equilibrio tra l’effettiva efficacia dei controlli e l’opportunità di gravare il meno possibile, burocraticamente ed economicamente, sui produttori”.
Positivo il giudizio di Fedagri sulla semplificazione delle modalità di rivendicazione: “con la nuova legge tutti i dati confluiranno nello schedario viticolo gestito dalle Regioni, eliminando così il doppio binario e la gestione separata delle dichiarazioni di produzione e delle rivendicazioni sugli Albi dei Vigneti e sugli elenchi delle vigne; tutti i dati del vigneto saranno presenti nel fascicolo aziendale e sulla base di questo si faranno le rivendicazioni”.
L’altra novità, l’introduzione del capitolo sui controlli “potrebbe comportare una situazione operativa costosa per i produttori”.
Rispetto alle sanzioni introdotte - commenta Fedagri - “le successive stesure del testo hanno apportato miglioramenti sostanziali, ma si sarebbe potuto fare di meglio. L’applicazione di norme complesse come quelle che caratterizzano il settore rende spesso difficile, a parte i casi di frode palese, definire l’effettiva gravità della violazione e proprio per questo si era chiesto di introdurre l’istituto della diffida, che però non è stato recepito nel testo approvato”.

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