Mondo Enoico

In dirittura d'arrivo il Testo Unico sul vino e la vite

Un volume normativo corposo che permette di mettere ordine tra le molte leggi del settore, ammodernandolo. Il testo, che è in fase di ultimazione alla Commissione agricoltura della Camera, e che rimarrà aperto a modifiche durane il dibattito parlamentare, verrà presentato ufficialmente dal Ministro Martina a Vinitaly

13 marzo 2015 | Graziano Alderighi

Il Testo Unico sul vino e la vite è un provvedimento normativo molto atteso dal settore, poiché permetterà di mettere ordine tra le decine di norme e leggi che si sono sovrapposte negli ultimi anni, ammodernando contemporaneamente il settore.

L'occasione per presentare la proposta di legge, largamente condivisa, anche con le associazioni di categoria, sarà il Vinitaly. In questa occasione il Ministro Martina presenterà il testo, su cui, comunque sono già filtrate numerose indiscrezioni.

Innanzitutto, essendo un provvedimento strategico per il mondo del vino, avrà un iter parlamentare scorrevole e veloce.
Tra le indicazioni più attese quelle che riguardano i nomi dei vitigni, la loro menzione in etichetta e la definizione di vitigno autoctono. La legge stabilirà che “ è definito vitigno autoctono italiano o vitigno italico il vitigno di cui è dimostrata l’origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale appartenente alla specie Vitis vinifera.”

Sarà possibile l'indicazione in etichetta del vitigno ma i disciplinari delle denominazioni potranno legare questa possibilità unicamente alla Doc/Docg/Igt.

Molte le disposizioni enologiche, riguardo alle pratiche consentite e quelle non permesse. Come linea generale vale il concetto che quanto previsto all'interno dei confini europei è ammessa ma vi sono limitazioni stringenti per quanto riguarda la detenzione di zucchero, che non può essere superiore ai 10 kg in locali adiacenti a quelli di fermentazione, e all'uso dei chips, ovvero dei trucioli di quercia, il cui utilizzo dovrà essere disciplinato da apposito decreto ministeriale.

Senza grandi novità la parte dedicata all'etichettatura e all'utilizzo di indicazioni aggiuntive, che sono molto ben regolamentate, oggi in un unico grande capitolo. Ben delineati i limiti con cui i vini spumanti possono fregiarsi delle indicazioni “classico” o “storico”. L'utilizzo del termine “riserva” è attribuibile solo per vini che abbiano trascorso un periodo minimo di affinamento e non potrà essere abbinato all'indicazione “superiore”. Disciplinata anche l'indicazione facoltativa “gran selezione” che non potrà essere utilizzata congiuntamente a “riserva” o “superiore”.

Alcune bottiglie con particolare foggia, come quella marsala, saranno riservate a determinate produzioni e “i mosti e i vini in bottiglia o in altri recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, muniti di chiusura e di etichetta, si intendono posti in vendita per il consumo, anche se detenuti nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei produttori e dei commercianti all’ingrosso.”

Una novità importante, mutuata in parte dal settore olivicolo, è l'assoluta trasparenza dei flussi.
Viene infatti previsto che “l’Agenzia delle Dogane rende disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le imprese, le quantità.” E inoltre “nell’ambito del Sian è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati necessari per assicurare la corretta informazione dei consumatori, compresi il nome e l’indirizzo corrispondente ad ogni codice dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nonché le ordinanze ingiunzione nei casi gravi ed i provvedimenti definitivi di accertamento delle frodi e sofisticazioni da parte degli organi di controllo e vigilanza.”

Molto corposo, infine, il capitolo riguardante il sistema sanzionatorio contemplato al titolo VII e consistente in più di un quarto dell'intero provvedimento normativo.

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