Legislazione
Etichettatura d’origine obbligatoria dell’olio d’oliva: ultimo atto
Finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che attua il regolamento comunitario 182/09. Nessuna amara sorpresa se non sui registri e sulle registrazioni
23 gennaio 2010 | T N
Finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, il decreto ministeriale n. 8077 del 10 novembre 2009 recante âDisposizioni nazionalirelative alle norme di commercializzazione dellâolio dâoliva di cui al Regolamento (CE) n. 182 della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1019/2002â.
Nessuna sorpresa rispetto alle anticipazioni della vigilia e alle bozze i cui contenuti vi abbiamo anticipato nei mesi scorsi (link esterno ; link esterno) se non che, del decreto, come allegato, sono parte integranti i registri e le relative istruzioni di compilazione e tenuta.
Il fatto è inusuale. Di solito, infatti, tali informazioni e indicazioni venivano fornite con norme applicative ad hoc, circolari o comunque atti che potevano essere più facilmente variati e modificati a seconda delle mutate esigenze e del riscontro âsul campoâ della loro applicabilità .
Così non sarà per lâolio dâoliva, o per lo meno per quanto riguarda lâetichettatura dâorigine obbligatoria, in quanto i registri e le istruzioni per la loro tenuta, obbligatoria per frantoiani e commercianti dâolio, ma anche per le aziende agricole che vendono olio non ottenuto dalle proprie olive, sono parte integrante del decreto e per essere cambiate deve essere modificato il decreto ministeriale.
Tra le complicazioni introdotte con i nuovi registri la contabilità separata per lâolio âsfusoâ e âconfezionatoâ.
Ogni movimentazione dâolio, dalla vendita alla separazione delle morchie allo scarico per autoconsumo, deve essere annotata con un preciso codice. Andrà indicata la quantità precisa di prodotto movimentata, la data dellâoperazione, il lotto di confezionamento, il tino di provenienza e quello di destinazione, il nome del committente se si tratta di lavorazione conto terzi.
Nelle note si dovrà indicare se lâolio si avvale di una delle menzioni aggiuntive (tipo estratto a freddo) previste dal regolamento comunitario.
Le operazioni di movimentazione interna dellâolio, ad esempio smorchiatura, perdite ecc dovranno essere annotate entro il giorno successivo a quello dellâoperazione mentre per lâacquisto, carico e scarico dellâolio si hanno tre giorni.
Tra le movimentazioni da annotare anche il trasferimento dellâextra vergine confezionato ai punti vendita aziendali.
Il registro potrà essere di tre tipologie:
- cartaceo, di massimo 200 pagine e andrà vidimato presso lâICQ competente per il territorio
- informatico, di massimo 500 fogli, da stamparsi mensilmente. Successivamente alla stampa anche questo registro andrà vidimato
- informatico, da supporti di memorizzazione, secondo le prescrizioni dellâICQ. Apparentemente, in questo caso, non occorrebbe alcuna vidimazione e, sempre che lâICQ ne preveda la possibilità , questo permetterebbe, alle aziende più strutturate, di poter gestire informaticamente e telematicamente lâintero processo di registrazione e invio periodico dei dati. Ce lo auguriamo vivamente.
Eccezion fatta per lâenorme carico burocratico per frantoi e commercianti, gli olivicoltori che vendono olio prodotto solo dalle proprie olive sono salvi. Non saranno infatti, in base allâarticolo 7 comma 3 del decreto, obbligati alla tenuta dei registri.
Questo però non significa che ogni adempimento sia scomparso.
Gli olivicoltori che confezionino olio e che non erano ancora dotate di codice alfanumerico, con il nuovo decreto scomparso, dovranno iscriversi in un apposito elenco del Sian (sistema informativo agricolo nazionale).
Gli olivicoltori dovranno inoltre annualmente dichiarare la propria produzione e sono assoggettati, al pari di frantoiani e commercianti, allâidentificazione delle partite dâolio (art. 9):
- ciascun recipiente dovrà riportare la capacità di stoccaggio totale, un numero identificativo e dovrà essere munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dellâolio contenuto
- le partite dâolio confezionate ma non etichettate dovranno avere un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità , la categoria commerciale, lâorigine, eventuali indicazioni facoltative previste dal regolamento comunitario
- sui documenti di trasposto, oltre alla categoria commerciale, andranno indicate anche lâorigine e le eventuali indicazioni facoltative previste dal regolamento comunitario.
I controlli spetteranno allâICQ.
Fino a che non verranno emanate disposizioni diverse restano in vigore le sanzioni previste dai Dlgs 109/1992 e 225/2005.
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