Legislazione

Sì allo spargimento delle vinacce sui terreni

In attuazione del decreto ministeriale del 27 novembre 2008, il Friuli Venezia Giulia si è mosso approvando l’impiego dei sottoprodotti di vinificazione a uso agronomico, a precise condizioni

05 settembre 2009 | Ernesto Vania

Sono state approvate dalla Giunta regionale Friuli Venezia Giulia le prime disposizioni urgenti in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione da parte dei produttori che vinificano esclusivamente le proprie uve.

Il provvedimento, proposto dall'assessore regionale alle Risorse Agricole, Naturali e Forestali, Claudio Violino, si riferisce, per la campagna viticola 2009-2010, all'impiego delle vinacce per uso agronomico, ovvero quale ammendante dei terreni.

Per sottoprodotti della vinificazione si intendono infatti le vinacce vergini, comprendenti le bucce, i vinaccioli e i raspi. Che prima di essere sparse sui terreni dovranno essere denaturate.

L'articolato regolamenta il loro spandimento nelle campagne, attuando il decreto ministeriale numero 5396 del 27 novembre del 2008. Il quale, all'articolo 5 stabilisce l'esonero dei viticoltori dall'obbligo di consegna delle vinacce ai distillatori. Purche' essi destinino tali sottoprodotti della vinificazione a usi alternativi alla distillazione.

La giunta ha altresì deciso di adottate ulteriori disposizioni in merito ai controlli da eseguire per verificare il rispetto delle disposizioni sull'uso corretto di tali vinacce nelle campagne tramite un ulteriore provvedimento.

Secondo il regolamento, non potranno essere disperse sui terreni in conduzione più di tre tonnellate per ettaro di vinacce.
Sono escluse dalla classificazione di sottoprodotti della vinificazione ai sensi di questo provvedimento le acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture, delle attrezzature e degli impianti aziendali.
E' infine vietato lo spandimento delle vinacce entro cinque metri dalle sponde dei corsi d'acqua e dall'arenile, sui terreni gelati o innevati, saturi d'acqua o franosi. Nonche', tra il 15 novembre e il 15 febbraio nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola.