Legislazione

L'azienda agricola può ricevere 50 mila euro in tre anni di aiuti de minimis

L'azienda agricola può ricevere 50 mila euro in tre anni di aiuti de minimis

L'aumento del massimale per impresa tiene conto di diversi fattori, tra cui l'esperienza acquisita, gli sviluppi del mercato e l'inflazione eccezionale registrata negli ultimi anni in questo settore

30 dicembre 2024 | 12:00 | R. T.

La Commissione europea ha modificato il dispositivo del ‘de minimis’ in ambito agricolo: i tetti salgono da 25 a 50mila euro nel classico periodo di tre anni. L'aumento del massimale per impresa tiene conto di diversi fattori, tra cui l'esperienza acquisita, gli sviluppi del mercato e l'inflazione eccezionale registrata negli ultimi anni in questo settore, ma anche quella che si prevede nel periodo fino alla scadenza del regolamento che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2032.
Come indicato nella nota del Masaf del 18 dicembre 2024, le principali variazioni sono le seguenti:

• È stato aumentato a 50.000 euro il massimale per gli aiuti «de minimis» che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro;
• il periodo di riferimento per il controllo del rispetto del suddetto massimale si riferisce al triennio solare, e non più al triennio finanziario, ad eccezione di quello della pesca, che ancora prevede il triennio finanziario;
• È stato aumentato anche il “plafond” nazionale, inteso come importo massimo di aiuti de minimis concedibili da parte dello Stato Membro nell’arco di tre anni, che è passato da  840.502.950 a 1.375.000.000,67 euro .
• Sono stati innalzati gli importi dei prestiti considerati aiuti “de minimis” trasparenti di cui all’art. 4 par. 3 del Reg. UE n .1408/2013;
• È stato eliminato il “tetto settoriale” che precludeva agli Stati membri la possibilità di concedere aiuti “de minimis” superiori al 50% del tetto nazionale allo stesso settore merceologico;
• È introdotto un Registro centrale europeo obbligatorio per la registrazione degli aiuti “de minimis”, con la facoltà per gli Stati membri che possiedono già un proprio registro nazionale di continuare ad utilizzare il proprio, purchè soddisfi i requisiti tecnici e contenutistici previsti per il registro europeo centrale. L’Italia pertanto continuerà ad avvalersi dei propri registri, che, ove necessario, verranno opportunamente implementati.
 
Le modifiche indicate si applicheranno fino al 31 dicembre 2032.

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