Legislazione

Modifiche alla deducibilità delle spese di rappresentanza

La nuova normativa stabilisce un limite quantitativo entro il quale le spese di rappresentanza sono da considerare “congrue” rispetto al volume dei ricavi

25 luglio 2009 | Ernesto Vania

L’articolo 1, comma 33, lett. p), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (“legge finanziaria 2008”) ed il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008, pubblicato sul n. 11 della G.U. del 15 gennaio 2009, hanno modificato, in maniera
sostanziale, la disciplina fiscale delle spese di rappresentanza contenuta nell’articolo 108, comma 2, del Tuir.

Le principali novità consistono nell’individuazione ex lege di:
- specifici criteri di qualificazione delle spese di rappresentanza, rilevanti ai fini della verifica della loro inerenza all’attività dell’impresa;
- un limite quantitativo di deducibilità di tali spese, ancorato ad una percentuale dei ricavi dell’impresa e non più fissato forfetariamente in funzione dell’ammontare delle spese sostenute;
- una categoria di spese (per viaggi, vitto e alloggio dei clienti) che non si considerano di rappresentanza anche se sostenute nell’ambito di eventi (mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili) che normalmente possono dare origine a spese di rappresentanza.

La modifica della disciplina delle spese di rappresentanza interessa le spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

In materia di plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza il decreto ha stabilito che siano (articolo 1, comma 2) “deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, sono
commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
a) all’1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni”.

Tale norma stabilisce, quindi, un limite quantitativo entro il quale le spese di rappresentanza sono da considerare “congrue” rispetto al volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e, come tali, deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute.
Le spese eventualmente eccedenti il predetto limite, al contrario, sono indeducibili e saranno oggetto di apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Per dettagli si veda circolare dell’Agenzia delle Entrate 34/E del 13 luglio 2009.