Legislazione

AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

Il decreto legislativo 99, oltre all’attribuzione delle competenze a Buonitalia, la società di promozione dell’agroalimentare, introduce un credito d’imposta straordinario per i giovani agricoltori e l’esenzione dalle tasse per le case rurali ristrutturate e date in affitto

29 maggio 2004 | R. T.

È entrato in vigore il 7 maggio scorso il decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, che, come nostra consuetudine, troverete in allegato, recante le disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura.

Soggetti ed attività agricole
Tra le novità più importanti della normativa la definizione, valevole ai fini dei contributi statali e comunitari, di imprenditore agricolo professionale (IAP) ovvero “colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.”
Previsti per i giovani imprenditori agricoli, ovvero per le persone con meno di 40 anni di età, è previsto, oltre che il contributo di primo insediamento previsto dal Reg. CE 1257/1999 (vedi piani di sviluppo rurale regionali), anche un bonus di cinquemila euro per cinque anni sotto forma di credito d’imposta.

Integrità aziendale
Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) n. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in particolare gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.

Valorizzazione del patrimonio abitativo esistente
I redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi, per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni, sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.L’agevolazione si estende anche agli inquilini non agricoltori ma è valido solo per il primo contratto, quindi si esaurisce in caso di variazioni dell’accordo di locazione. L’esenzione fiscale non può comunque superare il periodo di nove anni.
Va ricordato che, normalmente, il reddito da affitto è tassabile nella misura dell’85% del canone rilevabile dal contratto.

Promozione del sistema agroalimentare italiano
La società per azioni Buonitalia, partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani, ivi compresi la registrazione a livello internazionale di marchi associati ai segni identificati delle produzioni di origine nazionali e la loro tutela giuridica internazionale.

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