Legislazione

SICUREZZA ALIMENTARE E RINTRACCIABILITÀ. INTERESSATE TUTTE LE AZIENDE AGRICOLE

Un regolamento europeo del 2002 introduce la rintracciabilità obbligatoria per tutte le aziende che producano alimenti, anche destinati alla trasformazione. Dal gennaio 2005 saranno necessari ulteriori documenti o registrazioni? In attesa di chiarimenti e decreti attuativi, si spera in una proroga

08 maggio 2004 | R. T.

È passato quasi inosservato, sotto silenzio, eppure il Reg. Ce 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare aumenta il livello di burocrazia e scartoffie a carico dell’azienda agricola.
Consci che risulta necessario ottenere un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, i legislatori comunitari hanno deciso di istituire il sistema di rintracciabilità obbligatoria per tutti i prodotti agricoli e i mangimi.
Per rintracciabilità si intende “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”.
Quindi i documenti e i registri che dovranno essere tenuti serviranno soprattutto ai controllori e ai funzionari responsabili dei controlli aumentando l’efficienza ed evitando ritardi quando esistono pericoli per la sicurezza per la salute pubblica.

L’Unione europea ha deciso di adottare questa strategia dopo le esperienze vissute durante le crisi alimentari degli ultimi anni quando è venuta meno la fiducia dei cittadini sugli alimenti anche a causa di un regime di controlli che non consentiva di intervenire celermente.
In particolare durante l’emergenza Bse il sistema di rintracciabilità obbligatorio, sancito col Reg. Ce 1760/2000, ha consentito di venire incontro alle aspettative del consumatore.
Così il Libro Bianco del 2000 ha definito gli indirizzi di politica alimentare che poi si sono concretizzati nel Reg. Ce 178/2002.

Ancora molta confusione
L’art. 18 al comma 4 precisa che “gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni specifiche”.
Quindi è chiaro che è l’azienda che deve garantire l’identificazione degli acquisti e delle vendite, e conseguente individuazione chiara e trasparente di fornitori e clienti.
Questo processo che, per ovvie ragioni, deve avvenire su carta, attraverso codici e procedure, deve poi divenire palese attraverso l’etichettatura del prodotto.
Purtroppo, sebbene in linea di principio, sia tutto molto chiaro mancano completamente i regolamenti attuativi che spieghino come si deve procedere, quali documenti o schemi adottare per conformarsi alla normativa.
Una grave mancanza che indurrebbe un’assoluta anarchia, in quanto il singolo operatore sarebbe libero di dotarsi degli strumenti e dei processi che riterrebbe più opportuni.
In considerazione dei tempi di attuazione del regolamento, gennaio 2005, sono in molti ad auspicare una proroga che sia funzionale non solo all’individuazione delle più adatte procedure di registrazione ed etichettatura, ma anche per permettere alle aziende di recepire e utilizzare compiutamente il sistema.

UNI 11020:02
Tra i vari possibili modelli di rintracciabilità esiste la norma UNI 11020:02, dell’Ente Nazionale di Italiano di Unificazione che definisce gli elementi per l’utilizzo di un sistema di rintracciabilità interno all’azienda.
Si tratta ovviamente di una norma a carattere volontario e non esiste alcuna sicurezza che il legislatore europeo segua lo schema dell’UNI. Questa rappresenta sicuramente una lettura utile ed interessante per approfondire l’argomento e conoscere a quali obblighi, in linea di massima, ci si dovrà attenere a partire dal gennaio 2005.
Per ulteriori informazioni o l’acquisto del volume il catalogo dell’UNI è reperibile sul sito link esterno

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