Legislazione

In attesa di Bruxelles, le indicazioni operative sull’etichettatura d’origine obbligatoria

Dalla nuova indicazione in etichetta fino al registro di carico e scarico e ai riepiloghi semestrali. Ecco tutti i nuovi adempimenti per olivicoltori, frantoiani e imbottigliatori

19 aprile 2008 | R. T.

Il decreto ministeriale 10 ottobre 2007, entrato in vigore il 16 gennaio 2008, ha dettato norme in materia di indicazioni obbligatorie nelle etichette dell’olio vergine ed extravergine di oliva.
Sebbene contestato da Bruxelles, al momento, tale provvedimento risulta in vigore, anche in virtù del Decreto dirigenziale del 5 febbraio 2008 con cui sono state dettate le modalità applicative del sopra citato decreto ministeriale.

Sebbene alcune associazioni di produttori e di imbottigliatori abbiano consigliato ai propri associati di non considerare tale norma di legge in quanto in contrasto con il Reg Ce 1019/20 e ricordando che la normativa comunitaria prevale su quella nazionale, riteniamo tuttavia utile riepilogare, anche sulla base di una recente circolare del Mipaaf, quali siano gli adempimenti previsti a carico di olivicoltori, frantoiani e imbottigliatori che intendano commercializzare oli confezionato.

L’articolo 1 del Decreto ministeriale del 10 ottobre 2007 prevede l’obbligo di indicare in etichetta lo Stato membro o il Paese terzo corrispondente alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l’olio.
L’articolo 2 del citato Decreto specifica le modalità di indicazione dell’origine in etichetta nelle ipotesi in cui le olive siano state coltivate ovvero gli oli siano stati estratti in Paesi diversi. Nel caso in cui l’olio provenga da olive non coltivate in un unico Stato membro o Paese terzo, in etichetta deve essere indicato l’elenco di tutti gli Stati o Paesi nei quali è avvenuta la coltivazione delle olive, in ordine decrescente per quantità utilizzate.
Alla luce della citata disciplina nazionale, sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del DM 10 ottobre 2007, si riportano di seguito gli elementi che devono essere contenuti in etichetta ad assolvimento dell’obbligo introdotto dal citato decreto, a secondo dei diversi casi che si possono
presentare:
- olio proveniente da olive coltivate in un unico Stato nel quale è anche situato il frantoio di estrazione (es. Italia): “Olio estratto in Italia da olive coltivate in Italia”
- olio proveniente da olive coltivate in Stati diversi (es. Spagna, Grecia e Italia) ed estratto in un unico Stato (es. Italia): “Olio estratto in Italia da olive coltivate in Spagna, Grecia e Italia” (in ordine decrescente di quantità)
- tagli di oli estratti in Stati diversi (es. Italia e Spagna) da olive coltivate in Stati diversi (es. Italia, Spagna e Grecia): “Olio ottenuto da tagli di oli estratti in Italia e Spagna da olive coltivate in Italia Spagna e Grecia” (in ordine decrescente di quantità).

Resta inteso che le etichette da apporre sulle confezioni degli oli Dop e Igp non possono recare indicazioni diverse o aggiuntive rispetto a quanto previsto nei relativi Disciplinari di produzione.

Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte dei contenitori predisposti antecedentemente la data di entrata in vigore del DM 10 ottobre 2007 ed ancora presenti presso gli stabilimenti di confezionamento, si ritiene ammissibile, ai fini del controllo, consentire l’utilizzo di detti contenitori a condizione che sugli stessi sia apposta un’etichetta adesiva non rimovibile dalla confezione, riportante l’indicazione obbligatoria dell’origine. Le indicazioni, come sopra apposte, dovranno essere riportate sulle etichette in modo tale che siano facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

Registri di carico e scarico (art. 5, comma 2, D.M. 4 giugno 2004 e art.2, decreto dirigenziale 5 febbraio 2008)
Sussiste l’obbligo per tutte le imprese che vogliano confezionare e vendere olio di registrarsi, a norma della legge sul Made in Italy, all’apposito registro, tenuto dalla Regione, facendosi rilasciare il codice alfanumerico.
Per le imprese di nuovo riconoscimento è previsto il termine del 31 maggio 2008 entro il quale dovranno dotarsi del suddetto registro. Pertanto, ai fini del controllo, potrà essere considerata utile l’avvenuta presentazione entro tale data, della domanda di rilascio del codice alfanumerico all’Ufficio regionale competente, qualora dovessero esserci difficoltà da parte dei servizi regionali
nell’istruzione e definizione delle relative istanze.
L’art. 2 del Decreto dirigenziale 5 febbraio 2008 stabilisce che le imprese già riconosciute detengano, per ogni stabilimento e deposito, il registro di carico e scarico di cui all’art. 5 del D.M. 4 giugno 2004.
Tutte le imprese dovranno dotarsi di un registro, conforme alla normativa e preventivamente vidimato dall’Ufficio periferico dell’Icq competente per territorio.

Riepiloghi semestrali (art. 5, comma 6, D.M. 4 giugno 2004 e art. 2 D.D. 5 febbraio 2008)
Le imprese sono tenute, altresì, ad effettuare le periodiche comunicazioni già disciplinate dal D.M. 4 giugno 2004, secondo lo schema proposto con circolare ICRF n. 22167 del 16 giugno 2004.

Sanzioni
La violazione dei precetti sanciti dagli artt. 1 e 2 del D.M. 10 ottobre 2007, per espressa previsione contenuta nel medesimo decreto, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall’art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura da euro 1.600,00 a euro 9.500,00.

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