Legislazione
Misure contro Xylella fastidiosa: lavorazioni entro il 10 aprile
L'Osservatorio Fitosanitario della Puglia ha diramato con circolare le misure di contenimento a Xylella fastidiosa a cui sono obbligati tutti, tranne i giardini privati. Lavorazioni il prima possibile per contenere la sputacchina
24 marzo 2024 | T N
Il 21 marzo l'Osservatorio Fitopatologico della Regione Puglia ha diramato la prima circolare dell'anno sulla lotta obbligatoria contro l'insetto vettore di Xylella fastidiosa, il batterio killer degli olivi.
L’attuale andamento climatico ha anticipato il ciclo del vettore come confermato anche dal monitoraggio dei vettori attivato dall’Osservatorio fitosanitario. Nei comuni con altitudine inferiore a 200 metri sul livello del mare, infatti, l’insetto è prossimo al raggiungimento del 4° stadio giovanile e, pertanto, occorre eseguire le lavorazioni del terreno prima possibile.
Sono 24 i Comuni per cui è obbligatoria la lotta il più velocemente possibile: Carosino, Mola di Bari, Palagiano, Carovigno, Monopoli, Polignano, Cellamare, Monteiasi, Pulsano, Faggiano, Montemesola, Roccaforzata, Fasano, Monteparano, Rutigliano, Grottaglie, Noicattaro, San Giorgio Ionico, Leporano, Ostuni, Statte Massafra, Palagianello, Taranto.
Alla luce del ritrovamento di Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa in agro di Triggiano, occorre eseguire le lavorazioni del terreno anche nell’intero agro comunale di Triggiano, Bari, Noicattaro, Capurso.
Nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi, bordi strada/banchine/rotatorie, si può intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore) e, solo in casi d’impossibilità d’intervento con i mezzi citati, con appropriati trattamenti diserbanti privilegiando prodotti a basso impatto.
Le lavorazioni dei terreni devono essere eseguite dai seguenti soggetti.
- proprietari/conduttori di terreni agricoli;
- proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali.
I soggetti pubblici possono delegare l’esecuzione di tali attività agli agricoltori ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 rubricato “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".
La presente misura fitosanitaria non si applica nelle seguenti aree:
- aree protette;
- macchia mediterranea;
- boschi e pinete;
- giardini privati.
Per quanto attiene i terreni con colture erbacee in atto in consociazione con olivo quali: cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole e terreni adibiti a pascolo, le lavorazioni del terreno devono essere effettuate solo nell’area sottostante la pianta dell’olivo.
Il controllo del territorio, finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie viene realizzato dall’Osservatorio avvalendosi dei Carabinieri Forestali, anche con l’ausilio di rilievi aerofotogrammetrici effettuati nei periodi di esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie.
Le lavorazioni devono essere eseguite entro il 10 aprile, fatte salve eventuali condizioni metereologiche che rendano impraticabili le lavorazioni dei terreni.
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