Legislazione 15/02/2024

Assicurazione mezzi agricoli e trattori: tutto rimandato di 6 mesi

Assicurazione mezzi agricoli e trattori: tutto rimandato di 6 mesi

Approvato alla Camera l'emendamento del governo che fa slittare al 30 giugno l'obbligo dell'assicurazione anche per i trattori e i mezzi agricoli fermi o in movimento in aree private. Un vincolo che discende dall'Unione europea


È stato depositato da Fratelli d'Italia, con il relatore Angelo Rossi, un emendamento al decreto Milleproroghe, in accordo con il ministro Lollobrigida, che posticipa di sei mesi l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i mezzi agricoli che siano in aree private.

L'obbligo era già vigente da anni per i mezzi che circolino su strade pubbliche o equiparate.

A distanza di pochi giorni dal deposito il via libera delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera.

Slitta dunque al 30 giugno l'obbligo di assicurazione per i mezzi, come i trattori, in aree private e che interesserebbe, secondo Coldiretti, ben 2 milioni di veicoli.

Obbligo assicurazioni trattori: una misura voluta dall'Unione europea

La misura, che dovrà passare al vaglio dell'Aula di Montecitorio e poi al Senato, modifica così il recente Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184 recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ed in vigore dal 23 dicembre 2023.

E' evidente che la misura approvata a fine anno scorso discendeva dalla volontà di Bruxelles, o meglio dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE, 20/06/2019 causa C-100/18 ha escluso qualsiasi rilevanza all’ubicazione, privata o pubblica, del veicolo, venendo in considerazione unicamente l’impiego conforme alla funzione abituale del veicolo stesso.

Il nuovo obbligo, quindi, prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. In sostanza, tutti i veicoli utilizzati conformemente alla funzione di mezzi di trasporto, che si trovano anche in aree diverse dalle strade pubbliche devono avere un’assicurazione RCA, perché considerati in grado di causare danni a terzi, indipendentemente dal fatto che siano fermi o in movimento.

La misura interessa qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circoli sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km orari o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km orari. Inoltre, l’obbligo di stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile riguarda qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con i veicoli di cui sopra, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno.

Obbligo assicurazione trattori: una linea della giurisprudenza italiana

Anche le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza del 30 luglio 2021, n. 21983, attraverso un’interpretazione estensiva del concetto di aree equiparate alle strade ad uso pubblico di cui all’art. 122 del Codice delle Assicurazioni, avevano, tuttavia, esteso la nozione di circolazione stradale a qualunque uso del veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale.

Secondo i giudici la circolazione stradale comprende tanto la circolazione “dinamica” quanto la “circolazione statica” dei veicoli, quest’ultima caratterizzata dall’arresto, dalla sosta e dalla fermata.

Unica eccezione a questa regola di carattere generale vale per i mezzi che siano impiegati in modo anomalo, ovvero per un’utilizzazione diversa rispetto alla circolazione stradale.

Nel caso di mezzi agricoli utilizzati solo per la stagione, l’assicurazione si ritiene, invece, che debba essere attivata solo per il periodo di loro effettivo utilizzo, a prescindere che vengano utilizzati su area privata o su strada pubblica.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ricava che un trattore agricolo impiegato per le lavorazioni sui fondi rustici, quindi su aree private non aperte al pubblico, vada assicurato, in quanto detto uso è perfettamente conforme alla funzione abituale del mezzo consistente nel facilitare l’esercizio dell’attività agricola. 

Obbligo assicurazione mezzi agricoli: tutto rimandato ma servono linee guida

“Ringraziamo i relatori – ha detto Simonpaolo Buongiardino, presidente di Confcommercio Mobilità – che, per conto del Governo, hanno compreso l’importanza della nostra richiesta perché vengono coinvolti almeno 3 milioni di veicoli all’anno e non vi sono ancora compagnie che abbiano ideato un sistema ad hoc di copertura assicurativa. Se il decreto verrà convertito in legge, avremo ottenuto un risultato rilevante alla luce della circolare del Ministero dell’Interno, pubblicata l’8 febbraio, che fornisce le prime indicazioni operative agli organi di controllo e approvazione di eventuali sanzioni”. “Ora – prosegue Buongiardino – ci auguriamo, anche nelle more dell’approvazione definitiva, di essere presto convocati dal Ministero dei Trasporti per poter definire così con quali coperture assicurative e modalità si possano rispettare gli obblighi normativi comunitari. L’emendamento ci permette una tranquillità e serenità di confronto, ma comunque disporremo di poco più di 4 mesi per trovare una lettura condivisa della Direttiva europea in termini applicativi, per far sì che il sistema assicurativo sia pronto con i relativi prodotti e che i rivenditori si adeguino”. “Ciò sempre – conclude Buongiardino - che nel prosieguo del dibattito parlamentare non si preveda, come abbiamo inizialmente richiesto, di estendere sino a fine anno la sospensione. Ad ogni modo auspichiamo di essere convocati in tempi brevissimi con l’obiettivo di giungere ad un risultato che sia soddisfacente per tutti”.

di R. T.