Legislazione

STABILITE MODALITA’ E TEMPI PER IL VERSAMENTO DEL TFR AL FONDINPS DA PARTE DELLE AZIENDE AGRICOLE

L’Ente di previdenza ha chiarito la sorte delle quote inoptate di trattamento di fine rapporto di luglio, agosto e settembre 2007 che dovranno essere versate entro il 16 novembre. Stabilite anche le modalità operative per i versamenti futuri alla forma pensionistica complementare

03 novembre 2007 | R. T.

Con circolare del 19 ottobre 2007, n. 120 l’Inps ha chiarito che i datori di lavoro agricoli devono provvedere a versare le quote inoptate di Tfr di luglio, agosto e settembre 2007 al FondInps entro il 16 novembre 2007 comprensive degli interessi al 2,74%, tramite modello F24 con l'indicazione della causale FOAG.

A partire dalla dichiarazione del terzo trimestre 2007 le aziende agricole devono, nella compilazione del modello DMAG Unico, indicare le quote di Tfr versate al FondInps.

Con circolare n. 105/2007 erano state illustrate le disposizioni attuative del disposto normativo introdotto dai commi 755 e seguenti, art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito all’istituzione di un “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile” gestito dall’Istituto per conto dello Stato (Fondo di Tesoreria).

Con la circolare emanata recentemente vengono, invece, fornite le disposizioni per il versamento delle quote di trattamento di fine rapporto alla forma pensionistica complementare denominata “Fondinps”.
“Fondinpa” è la forma pensionistica complementare, istituita presso l’Inps con il Decreto ministeriale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007 il cui regolamento è stato approvato con delibera Covip del 26 luglio 2007, cui si applicano le regole di funzionamento delle forme di previdenza complementare.

A Fondinps confluiscono le quote di Tfr maturate dai lavoratori per i quali ricorrono e coesistono le circostanze di seguito riportate:
- silenzio-assenso del lavoratore che non ha espresso la propria volontà circa la destinazione delle quote di TFR, entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi, se assunto successivamente al 1 gennaio 2007,
- non possono essere applicate le disposizioni contenute all’art. 8 comma 7, lett. b, numeri 1 e 2 del d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 “modalità tacita” di scelta.
Ricorrendo le circostanze appena indicate il datore di lavoro deve attenersi alle disposizioni dettate dall’art. 8 comma 7, lett. b, numero 3 del citato decreto legislativo, che recita testualmente: “Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'Inps”.

Nel merito si precisa che:
- “Fondinps” non è optabile e riveste carattere residuale;
- gli effetti del silenzio-assenso si producono a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono venuti a scadere i termini rispettivamente del 30 giugno 2007, per i lavoratori con rapporti di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, o decorsi i sei mesi, per i lavoratori assunti successivamente.

Modalità operative per il versamento delle quote di Tfr a “Fondinps”
Circa la cadenza temporale dei versamenti, al contributo da versare a Fondinps si applicano le norme generali della previdenza complementare, diversamente da quanto previsto dal comma 756, art. 1, legge 296/2006 - ultimo periodo - per il versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria, al quale si applicano le disposizioni previste in materia di accertamento e riscossione per i contributi previdenziali obbligatori.

Ne consegue che ciascun versamento deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, tramite il modello di versamento F24, utilizzando apposita causale di nuova istituzione “FOAG” – Fondinps aziende agricole - da indicare nel predetto modello.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni tecniche necessarie per la compilazione del modello di versamento F24.

In fase di prima applicazione i versamenti devono essere effettuati entro il 16 novembre 2007.
I versamenti relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2007 devono essere effettuati entro il 16 novembre 2007 e dovranno essere comprensivi dell’interesse del 2,74% dalla data di naturale scadenza a quella di effettivo versamento. Sul modello F24 devono essere compilati più righi relativi ai mesi interessati.

Si precisa, inoltre, che i versamenti effettuati a Fondinps non sono compensabili, né deducibili e devono essere versati per intero anche se l’azienda vanta crediti a vario titolo da portare in compensazione.

Modifiche al DMAG-Unico per l’indicazione delle quote di Tfr a “Fondinps”
A decorrere dalla presentazione della dichiarazione del III trimestre 2007, i datori di lavoro devono indicare, per ogni lavoratore e per ogni mese interessato, al quadro “F” del modulo DMAG-Unico i seguenti dati:
Per denunciare la quota di Tfr mensile destinata a Fondinps
- nel campo “% Retr. Mens.”, in corrispondenza del tipo retribuzione contrassegnata dalla lettera “Z”, bisognerà indicare la % di conferimento a Fondinps;
- nel campo “retribuzione” bisognerà indicare gli importi di cui alla lettera “Z”.
La percentuale di conferimento a Fondinps deve essere indicata solo per gli operai a tempo indeterminato per consentire la gestione dell’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 2, legge 9 maggio 1982, n. 297.

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