Legislazione
DECISI I FLUSSI DI INGRESSO PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI NEL 2004
Con due decreti varati alla fine di dicembre ma pubblicati solo il 23 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale, stabilito il tetto massimo di accessi per quest’anno. Ammessi 50 mila stranieri per lavoro subordinato a carattere stagionale
31 gennaio 2004 | R. T.
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23-1-2004, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003 recanti la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari per l'anno 2004.
Il primo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri fissa una quota massima di 50.000 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato a carattere stagionale.
Tale cifra scaturisce dalle necessità di manodopera di alcuni settori produttivi: turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi e dalle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate.
La quota di lavoratori stagionali non comunitari riguarda:
- cittadini provenienti da: Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania;
- cittadini provenienti da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione contenuta nel citato DPCM del 19.12.2003, sono: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, ed Egitto;
- tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per l'anno 2002 o 2003.
Il secondo DPCM fissa invece una quota massima di 29.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo.
Nella circolare n.5 del 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale - Direzione Generale per l'Immigrazione sono stati stabiliti criteri e modalità dâattuazione del predetto decreto.
Tra le misure più rilevanti la distribuzione tra le regioni e le province autonome della quota per il lavoro stagionale, allegata al presente articolo. Gli Uffici regionali assegnatari delle quote attribuite dovranno ripartirle fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori subordinati extracomunitari tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.
In conformità a quanto previsto dalla circ. 4/2002 del Servizio lavoratori extracomunitari, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei DPCM, è consentita l'acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro che i datori di lavoro devono presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, corredate dalla prescritta documentazione.
Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata per lavoro stagionale, codeste Sedi provinciali devono applicare quanto già definito con la circolare n. 104/98, secondo la quale, nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, devono essere considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata.
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