Legislazione

Le analisi ufficiali chimiche e organolettiche dell’olio di oliva non sono una prova

Le analisi ufficiali chimiche e organolettiche dell’olio di oliva non sono una prova

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, i referti analitici non determinano un “automatismo probatorio” perché altrimenti si lederebbero i principi del libero convincimento del giudice e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Così, però, viene meno la certezza del diritto

02 giugno 2023 | Alberto Grimelli

La certezza del diritto, in Italia, non esiste.

Altro che soggettività del panel test.

La vera soggettività, sancita dall’articolo 192 comma 1 del Codice di procedura penale, è il “libero convincimento del giudice” che può prevaricare persino dati tecnico-scientifici.

La sentenza 14/2023 dell’11 gennaio 2023 della V sezione penale della Corte di Cassazione è un pugno nello stomaco per chi ritiene che il giudice debba applicare la legge, quindi vi sia un’oggettività del giudizio, che origina la certezza del diritto, ovvero che la legge è uguale per tutti.

Nella sentenza si legge infatti che “il vigente sistema processuale penale non subisce i limiti di prova stabiliti dalle leggi extrapenali, eccettuati quelli afferenti lo stato di famiglia e la cittadinanza (art. 193 cod. proc. pen.), e non conosce ipotesi di prova legale anche nei settori in cui sussistono indicazioni normative di specifiche metodiche di verifica, ben potendo il relativo accertamento essere dato con qualsiasi mezzo di prova.

Detto in altri termini, non importa che il legislatore abbia stabilito limiti sulle caratteristiche di un certo prodotto e che vi siano metodi analitici validati per verificarli. Quelle non sono prove legali e anche una semplice testimonianza di un esperto può ribaltare il giudizio del giudice.

Un concetto che viene espresso dai giudici della Corte di Cassazione in maniera ancora più chiara nel seguente passaggio della sentenza: “Ne consegue che in tema di frode nell'esercizio del commercio, ai sensi dell'art. 515 cod. pen., l'esistenza di specifiche metodiche di accertamento normativamente previste non introduce prove legali, non consentite nel nostro ordinamento dal principio del libero convincimento del giudice e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, ben potendo la prova della diversa qualità del prodotto, essere liberamente tratta anche da fonti eterogenee.

Attenzione, perché la sentenza non afferma che il giudice debba verificare le procedure compiute nell’accertamento della qualità del prodotto (dal campionamento fino all’analisi) ma proprio che può avvalersi di prove diverse e non laddove non esistono metodi ufficiali, ma anche qualora esistessero una legge e metodi ufficiali.

Una testimonianza, quindi, può valere più di un referto analitico per un giudice e di meno per un altro giudice, con spazi interpretativi e di discrezionalità che pongono i togati sopra la scienza e sopra al legislatore.

Le leggi servono solo per le sanzioni amministrative. Appena si varca un’aula di giustizia, evidentemente, si entra in una dimensione parallela.

Si legge nella sentenza: “Né tantomeno può ritenersi intervenuta la violazione di legge in relazione alla normativa eurounitaria, che disciplinando il procedimento del cd. panel test, fondato su una doppia controanalisi, rispetto alla prima analisi che abbia riscontrato la difformità in ordine alla denominazione, in caso di conferma impone l'applicazione di sanzioni (artt. 2 e 3, Reg. Cee 11 luglio 1991, n. 2568).

Da tale previsione non può farsi derivare un automatismo probatorio

Detto in altri termini: le autorità possono sanzionarti perché, sulla base delle analisi chimiche e organolettiche ufficiali, hai violato la legge e il tuo olio non è extra vergine come dichiarato ma, sullo stesso fatto, un giudice può assolverti nel giudizio penale sulla base del proprio libero convincimento.

Non è più certezza del diritto, è schizofrenia.

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PASQUALE LA NOTTE

03 giugno 2023 ore 12:38

Ormai non c'é da meravigliarsi più di nulla!! Può accadere di tutto e di più, in special modo quando trattasi di truffatori, imbroglioni, ladri, assassini e non curanti delle leggi, norme e disposizioni europee ed italiane!!

giuseppe allegretti

03 giugno 2023 ore 09:35

Qualcosa di allucinante!..