Legislazione

Tempo fino al 24 aprile per le lavorazioni del terreno contro Xylella fastidiosa

Tempo fino al 24 aprile per le lavorazioni del terreno contro Xylella fastidiosa

Ammesse arature, fresature, erpicature e trinciature per ridurre la popolazione del vettore. Per i comuni con altitudine inferiore a 200 metri tempo fino a fine aprile

29 marzo 2023 | C. S.

Il Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (n. 1866 del 12/12/2022) prevede, tra le misure fitosanitarie obbligatorie utili a ridurre la popolazione del vettore (Philoenus spumarius) di Xylella fastidiosa, le lavorazioni superficiali del terreno (arature, fresature, erpicature e trinciature).

Alla luce del monitoraggio del vettore svolto dall'Osservatorio fitosanitario, nei comuni con altitudine inferiore a 200 metri sul livello del mare l'insetto è prossimo al raggiungimento del quarto stadio giovanile e, pertanto, occorre eseguire le lavorazioni del terreno prima possibile.

Di seguito si riporta l'elenco dei comuni con altitudine inferiore a 200 metri sul livello del mare:
Carosino, Mola di Bari, Polignano, Carovigno, Monopoli, Pulsano, Cellamare, Monteiasi, Roccaforzata, Faggiano, Montemesola, Rutigliano, S. Fasano, Monteparano, San Giorgio lonico, Grottaglie, Noicattaro, Statte, Leporano, Palagianello, Taranto, Massafra, Palagiano.

Nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi, bordi strada/banchine/rotatorie, si può intervenire con meni fisici (pirodiserbo o vapore) e, solo in casi d'impossibilità d'intervento con i mezzi cinti, con appropriati trattamenti diserbanti privilegiando prodotti a basso impatto.

Le lavorazioni dei terreni devono essere eseguite dai seguenti soggetti.
- proprietari/conduttori di terreni agricoli;
- proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali

I soggetti pubblici possono delegare l'esecuzione di tali attività agli agricoltori.

La presente misura fitosanitaria non va applicata nelle seguenti aree:
- aree protette;
- macchia mediterranea;
- boschi e pinete.

Per quanto attiene i terreni con colture erbacee in atto quali: cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole e terreni adibiti a pascolo, se sono presenti piante di olivo, le lavorazioni del terreno devono essere effettuate nell'area sottostante la pianta dell'olivo.

Il controllo del territorio, finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie viene realizzato dall'Osservatorio avvalendosi dei Carabinieri Forestali, anche con l'ausilio di rilievi aerofotogrammetrici effettuati nei periodi di esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie.

Il termine ultimo previsto dal richiamato Piano d'azione per i comuni con altitudine inferiore a 200 metri sul livello del mare è differito al 24 aprile 2023.

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