Legislazione 20/01/2023

Le sanzioni per le aziende agricole che violano le norme della Pac

Le sanzioni per le aziende agricole che violano le norme della Pac

In caso di indebita percezioni di aiuti Pac o di violazione delle norme sulla condizionalità la legislazione stabilisce severe sanzioni a carico dell'azienda agricole o delle OP


La PAC (Politica agricola comune) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea si è attribuita riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. Essa costituisce, peraltro, una delle principali voci di spesa del bilancio dell'UE.

La nuova PAC, entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, è stata approvata in via definitiva dalle Istituzioni europee (dal Parlamento Europeo nella sessione plenaria 22-25 novembre 2021 e dal Consiglio lo scorso 2 dicembre).

Il quadro normativo della nuova PAC si fonda principalmente su 3 Regolamenti: il regolamento (UE) 2021/2115, il regolamento (UE) n. 2021/2116 e, infine, il regolamento (UE) 2021/2117 e relativi atti delegati ed esecutivi.

Il Piano strategico italiano della PAC 2023-27 è stato approvato il 2 dicembre 2022 con Decisione di esecuzione della Commissione europea (C(2022) 8645 final). Il piano concentra tutti gli strumenti finanziabili attraverso il FEAGA e il FEASR in un unico documento di programmazione a livello nazionale, volto a delineare una strategia unitaria per il settore agricolo, agro-alimentare e forestale italiano. Le risorse a disposizione del settore agro-alimentare e forestale e delle aree rurali ammontano a circa 37 miliardi di euro in 5 anni, di cui 28 miliardi circa a valere sul bilancio UE e circa 9 miliardi a valere sul finanziamento nazionale.

Il contenuto dello schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

L’articolo 1 stabilisce l’oggetto e le principali definizioni e individua i soggetti designati ad attuare le disposizioni recate dallo schema in esame, che disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115 (comma 1). Il comma 2 chiarisce che per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal medesimo regolamento, concessi o da concedere al beneficiario interessato. Il comma 3 elenca i casi in cui non si applicano le sanzioni (inosservanza dovuta a errore dell'Organismo pagatore o a cause di forza maggiore, riduzione non superiore a 100 euro). Il comma 4 reca le principali definizioni mentre il comma 5 individua negli Organismi pagatori i soggetti che attuano le sanzioni previste dallo schema in esame.

Sanzioni per violazioni delle norme sulla Pac

L’articolo 2 apre il Capo II recante le sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità sociale.

La condizionalità rappresenta l'insieme delle norme e delle regole che le aziende agricole devono rispettare per poter accedere al regime del pagamento unico che include la maggior parte degli aiuti diretti previsti nell'ambito della PAC. Gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti, pertanto, sono soggetti al rispetto di specifici atti legislativi in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali che si applicano direttamente a livello dell'azienda. Il regolamento (UE) 2021/2115 ha integrato tali obblighi con la cosiddetta “condizionalità sociale”, che l'Italia ha deciso di applicare dal 2023, per cui si prevede di includere un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto di norme che regolano il rapporto di lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ciò premesso, l'articolo 2 stabilisce che sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell’allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115, specificando che la violazione ricorre in caso di mancato rispetto di una norma nel corso di un anno solare, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti dall’infrazione.

L'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 richiama:

- nell'ambito delle norme sull'occupazione, le disposizioni sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili recate dalla direttiva 2019/1152 (agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13);
- nell'ambito delle norme sulla salute e sicurezza, le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori recate dalla direttiva 89/391/CEE (articoli da 5 a 12) e i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro recati dalla direttiva 2009/104/CE (articoli da 3 a 9).

L’articolo 3 disciplina il metodo di calcolo delle riduzioni applicabili all'importo totale dei pagamenti diretti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate nel corso dell’anno solare in cui è accertata l’infrazione. La norma definisce un sistema sanzionatorio che, tenendo conto della gravità dell’inosservanza delle norme che costituiscono la condizionalità sociale, prevede tre soglie di riduzione pari all’1, al 3 o al 5 per cento dell’importo dei pagamenti diretti. Nel caso di persistenza (per più di un anno) o ripetizione (nell'arco di un triennio) la percentuale viene elevata al 10. Nel caso di inosservanza intenzionale della condizionalità sociale, infine, viene prevista una riduzione del 15 per cento dell'importo totale. Viene prevista altresì una procedura di “ravvedimento operoso”, con riduzione delle sanzioni in caso di adempimento da parte del beneficiario nei tempi indicati dalle autorità competenti in ambito nazionale in materia di legislazione sociale e di lavoro, di quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione. Il comma 6 specifica che, in relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

L’articolo 4 apre il Capo III relativo alle sanzioni per la violazione delle regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e per specifici interventi di sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo. Si tratta, in particolare della violazione dei criteri di ammissibilità, degli impegni o degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell’aiuto o del sostegno, in relazione ai seguenti interventi: sostegno di base al reddito per la sostenibilità; sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità; sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali; misure di sostegno accoppiato al reddito; interventi basati sulle superfici e sugli animali ai sensi degli articoli 70-72 del regolamento (UE) n. 2021/2115 (comma 1). Il comma 2 attribuisce alle Autorità di gestione, per quanto di competenza, e agli Organismi Pagatori i compiti di istruttoria e applicazione delle riduzioni previste dagli articoli 5 e 6, in relazione a distinte tipologie di domande di aiuto. Viene inoltre chiarito che il sistema è applicato ai singoli interventi e non alle superfici: pertanto interventi differenti, incidenti sulla medesima superficie, sono soggetti, separatamente, ai diversi controlli e alle riduzioni ed esclusioni previste per i singoli interventi, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all’articolo 3 regolamento (UE) 2021/2116.

L’articolo 5 introduce le previsioni relative alle riduzioni agli aiuti o alle misure di sostegno nelle ipotesi di tardiva presentazione delle domande. In particolare, viene previsto che la presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento oltre l’ultimo giorno utile comporti una riduzione pari all’1 per cento, per ciascun giorno di ritardo e che, nel caso in cui il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda venga considerata irricevibile. Con riferimento alla presentazione di una domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto o di aumento del valore dei diritti all’aiuto oltre l’ultimo giorno utile, viene stabilito che ciò comporti una riduzione pari al 3 per cento, per ciascun giorno di ritardo e che, qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda venga considerata irricevibile.

L’articolo 6 introduce le previsioni relative ai criteri per determinare le somme da recuperare ai sensi degli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2021/2116 che disciplinano rispettivamente le erogazioni del FEAGA e del FESR. Il comma 1 stabilisce che, nelle ipotesi di dichiarazione parziale delle superfici agricole a disposizione dell’agricoltore è prevista la riduzione fino al 3 per cento, in funzione della entità dell’omissione, dell’importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie ovvero del sostegno nell’ambito degli interventi basati sulle superfici. Il comma 2 prevede l’adeguamento della superficie dichiarata o del numero di animali dichiarati corrispondenti ai limiti e massimali individuali applicati nei vari interventi (la superficie coperta dai diritti all’aiuto del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, i limiti di ettari al sostegno redistributivo e al sostegno complementare giovani, ecc.). Il comma 3 stabilisce le riduzioni nelle ipotesi di dichiarazione di una superficie maggiore rispetto a quella accertata, prevedendo la restituzione dell’intero importo dell’aiuto o della misura di sostegno nei casi in cui la differenza accertata risulti superiore al 20 per cento e, nei casi in cui la stessa superi il 50 per cento, la restituzione di una somma supplementare. Il comma 4 prevede un margine di tolleranza applicabile alla differenza fra tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, e la superficie determinata, e stabilisce che nel caso in cui tale differenza risulti inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20 per cento della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Il comma 5 limita le riduzioni applicabili agricoltori con dichiarazioni corrette negli anni precedenti per i quali la differenza accertata non superi il 10 per cento della superficie determinata. Il comma 6 prevede che, qualora si accerti che il "giovane agricoltore" non possieda i requisiti relativi allo status di "capo dell'azienda" o alla capacità professionale, il relativo sostegno complementare al reddito non è concesso o è revocato integralmente e si applica, a valere sugli altri aiuti richiesti, una riduzione pari al 20 per cento dell’importo che il beneficiario ha o avrebbe ricevuto come sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Il comma 7 stabilisce che l’agricoltore interessato restituisca alla riserva nazionale i diritti indebitamente assegnati ovvero la parte del loro valore indebitamente assegnata. Il comma 8 prevede che, in caso di trasferimento a terzi da parte del beneficiario originario, l’obbligo di restituzione e la rettifica incombano anche sui cessionari, qualora il cedente non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all’aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati. I commi 9 e 10, con riferimento alle irregolarità nell’ambito dei regimi di aiuto per animali, prevedono che l'importo dell'aiuto sia versato in base al numero dei capi accertati a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo: a) non si riscontrino più di tre capi non accertati; e b) gli animali non accertati possano essere identificati individualmente. In mancanza di tali condizioni l’importo totale dell’aiuto o del sostegno è ridotto del 20 per cento se il rapporto tra capi non accertati e capi accertati è inferiore o uguale a 0,2; se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento, la riduzione è effettuata nella misura di due volte tale percentuale.

Nel caso in cui la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati risulti superiore al 30 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno e nel caso in cui la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati risulti superiore al 50 per cento, oltre alla mancata concessione dell'aiuto, il beneficiario è tenuto a restituire una somma supplementare pari all’importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati.

L’articolo 7 apre il Capo IV relativo alle sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità, che si applicano nei confronti di agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti (Titolo III, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115) o di specifici interventi per lo sviluppo rurale (di cui agli articoli 70-72 del medesimo regolamento) per i quali sia stata accertata in via definitiva la violazione della condizionalità connessa al rispetto dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) e delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (articolo 13 e allegato III, regolamento (UE) 2021/2115).

I pagamenti diretti (Titolo III, Capo II del regolamento (UE) 2021/2115) sono riferiti al sostegno di base al reddito per la sostenibilità; al sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità; al sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; ai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, al sostegno accoppiato al reddito e al pagamento specifico per il cotone. Gli articoli 70-72 del regolamento 2021/2115 riguarda i tipi di intervento per lo sviluppo rurale che consistono in pagamenti o sostegno in relazione agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici e agli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori.

I criteri di gestione obbligatoria (CGO) sono riconducibili a tutti quegli atti giuridici europei riferiti al clima e l’ambiente, compresi l’acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi, la salute pubblica e delle piante e il benessere degli animali. Si tratta, ad esempio, delle direttive 2000/60/CE e 91/676/CEE relative alla gestione delle risorse idriche; delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE con riferimento alla biodiversità, del regolamento (UE) 178/2002 e della direttiva 96/22/CE con riferimento alla sicurezza alimentare, al regolamento (CE) 1107/2009 e alla direttiva 2009/128/CE sui prodotti fitosanitari e alle direttive 2008/119/CE, 2008/120/CEE e 98/58/CE con riferimento al benessere degli animali.

Le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono tutte quelle misure specifiche riferite ai medesimi ambiti dei CGO, ovvero il clima e l’ambiente, compresi l’acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; la salute pubblica e delle piante; il benessere degli animali. Con riferimento ai cambiamenti climatici, costituiscono ad esempio misure specifiche la diminuzione massima del 5 per cento dei prati in relazione alla superfice agricola, la protezione di torbiere e il divieto di bruciare stoppie. Con riferimento all’acqua, l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua. Con riferimento al suolo, la lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione, rotazione delle colture sui seminativi. Con riferimento alla biodiversità, percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici non produttive.

L’articolo 8 introduce i principi e le relative modalità che governano il calcolo delle sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità. Ai sensi del comma 1, l’Organismo pagatore determina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata, da graduare sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all’articolo 25 (vedi infra). In caso di violazione non intenzionale, la riduzione applicata è pari al 3 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata la violazione. Nel caso in cui non fosse possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata la violazione, si prevede che l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni venga calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata la violazione. L’Organismo pagatore può, sulla base della valutazione della violazione, ridurre la percentuale fino all’1 per cento del totale dei pagamenti (comma 2). Il comma 3 esclude l'applicazione di sanzioni nel caso in cui la violazione non intenzionale non abbia conseguenze sul conseguimento dell’obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o qualora produca conseguenze irrilevanti. I beneficiari sono informati della violazione accertata e delle eventuali misure correttive da adottare. Il beneficiario è tenuto a ricorrere ai servizi di consulenza aziendale di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115 i servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici. Attraverso i servizi di consulenza aziendale è offerta un’assistenza adeguata lungo il ciclo di sviluppo dell’azienda agricola, anche per la costituzione di un’azienda per la prima volta, la conversione dei modelli di produzione verso la domanda dei consumatori, le pratiche innovative, le tecniche agricole per la resilienza ai cambiamenti climatici, comprese l’agro-forestazione e l’agro-ecologia, il miglioramento del benessere degli animali e, ove necessario, le norme di sicurezza e il sostegno sociale.

Nel caso in cui invece la violazione non intenzionale abbia gravi conseguenze sul conseguimento dell’obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, il comma 4 prevede che l’Organismo pagatore possa applicare un aumento fino al 10 per cento della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.

Per gli obblighi di condizionalità controllati con il Monitoraggio da satellite, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni possono essere ridotte dall’Organismo pagatore fino alla percentuale dello 0,5 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità rafforzata (comma 5). In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15 per cento dell'importo totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità (comma 6).

In base alle attuali norme europee sulla PAC, gli Stati membri dell’UE sono, infatti, tenuti ad effettuare una serie di controlli nelle aziende agricole nell’ambito del Sistema integrato di amministrazione e controllo, che garantisce che tutti i pagamenti effettuati agli agricoltori dal bilancio della PAC siano effettuati correttamente. L'articolo 66 del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che il sistema integrato deve comprendere una serie di elementi: a) un sistema di identificazione delle parcelle agricole; b) un sistema di domanda geo-spaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali; c) un sistema di monitoraggio delle superfici; d) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2; e) un sistema di controllo e di sanzioni; f) e g) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto e degli animali.

L’articolo 9 definisce le disposizioni transitorie in materia di condizionalità (articoli 91-97 e 99-100, regolamento (UE) 1306/2013) relative agli impegni assunti antecedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data, per i quali si applicano regole di condizionalità previste dal regolamento (UE) 1306/2013, ora abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116.

L’articolo 93 del regolamento (UE) 1306/2013 prevede che le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatoria (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) con riferimento all’ambiente, al cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali. L'elenco degli atti giuridici e delle misure rilevanti è indicato dall’allegato II del medesimo regolamento. Inoltre per il 2015 e il 2016, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti.

La disposizione in esame prevede, inoltre, che sulle superfici che beneficiano di un sostegno (articoli 28-30, regolamento (UE) n. 1305/2013) attraverso programmi di sviluppo rurale a norma di detto regolamento, e che dal 2023 transitano nell’ambito del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo in tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023-2027, sono eseguiti i controlli previsti dalla condizionalità rafforzata. L’organismo pagatore (AGEA o l’organismo pagatore regionale o provinciale, se istituito) se verifica la non conformità alla condizionalità dovrà calcolare e applicare sanzioni secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 (ora abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116).

L’articolo 10 apre il Capo V che disciplina le sanzioni per la violazione degli impegni per gli eco-schemi. L'articolo stabilisce le disposizioni specifiche da applicarsi in caso di inosservanza degli impegni per i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115), comprensive delle modalità di applicazione e delle percentuali di riduzione, determinate in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione. In particolare la sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all’entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all’articolo 25 (vedi infra). Nel caso di impegno pluriennale, si procede, altresì, al recupero dell’aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell’anno dell’accertamento (comma 1). Ai sensi del comma 2 l’applicazione delle sanzioni testè indicate è sospesa per gli anni 2023 e 2024. Nel caso in cui i beneficiari risultati inadempienti nel 2023 o nel 2024, compiano ulteriori violazioni nel 2025, il comma 3 prevede che la sanzione venga applicata per intero e recuperata per il triennio 2023-2025.

Come precisa la relazione illustrativa, si tratta di sanzioni mutuate, con gli opportuni adattamenti, da quelle già applicate agli impegni delle misure a superficie o a capo dello sviluppo rurale, sulla base del regolamento (UE) n. 640/2014.

L’articolo 11 apre il successivo Capo VI che disciplina le sanzioni per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale. L'articolo riguarda le violazioni dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero di animali per interventi finanziati dal Fondo europeo agricolo per o lo sviluppo rurale (FEASR) e prevede che, nel caso di violazione accertata in via definitiva di tali criteri definiti dal Piano strategico PAC, il sostegno sia rifiutato o recuperato integralmente.

L’articolo 12 stabilisce le riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) 2021/2115.

La disposizione in commento statuisce, infatti, al comma 1, che in tali ipotesi si applica per ogni infrazione o gruppo di infrazioni, una riduzione o esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell’anno solare dell’accertamento per la coltura, il gruppo di colture, la tipologia di operazione, il tipo di intervento, la particella di riferimento, la percentuale di bestiame adulto cui si riferiscono gli impegni violati. In caso di impegni pluriennali si applica invece il successivo articolo 15. Il comma 2 stabilisce che la percentuale della riduzione è fissata nella misura del 3, del 5 o del 10 per cento in relazione ad alcuni parametri (gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione) come definiti dai criteri fissati dal decreto ministeriale di cui all’articolo 25 dello schema di decreto legislativo in esame. La stessa disposizione chiarisce che nel caso di interventi pluriennali si procede al recupero dell’aiuto erogato negli anni precedenti, nella stessa misura determinata nell’anno dell’accertamento.

Il regolamento (UE) 2021/2115 prevede all’articolo 4 che gli Stati membri fissano nei piani strategici della PAC, tra le altre, anche la definizione di “superficie agricola”. Il paragrafo 3 dello stesso articolo 4 stabilisce che la superficie agricola è determinata in modo da includere il seminativo, le colture permanenti ed il pascolo permanente.

L’articolo 13 introduce le riduzioni ed esclusioni per violazioni contestuali di più impegni connessi agli articoli 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione), 71 (Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici), 72 (Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori) del regolamento (UE) 2021/2115, nonché dei pertinenti impegni di condizionalità. Più nel dettaglio, la disposizione prevede che in caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni contestuali di uno o più impegni previsti a norma dei già ricordati articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi ricollegabili, al beneficiario venga applicata una riduzione, determinata dall’autorità di gestione in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, come graduate sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all’articolo 25 (vedi infra), del 6 per cento, del 10 per cento o del 20 per cento, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l’operazione in questione nel corrispondente anno civile.

L’articolo 14 detta le regole in caso di ripetizione di una violazione, circoscrivendo anche le condizioni che generano la gravità di un’inadempienza, sempre in base ai parametri quali la gravità, entità, durata e ripetizione, registrate per l’inadempienza in questione. Più in particolare la ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento (comma 1). Ai sensi del comma 2 una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. Secondo il comma 3, invece una violazione si definisce non grave, quando è ripetuta ed il livello massimo dei parametri di cui al comma 2 ricorre una sola volta o non ricorre affatto. In quest’ultimo caso è applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all’impegno violato, doppia delle percentuali, rispettivamente, del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, a loro volta determinate, ciascuna, in base alla gravità, entità, durata di ciascuna violazione, come definite secondo i criteri posti dall’articolo 25.

Si tratta, come precisa la relazione illustrativa, anche in questo caso di previsioni che si pongono in continuità con la programmazione 2014-2022.

L’articolo 15 regola le riduzioni od esclusioni per mancato rispetto degli impegni degli interventi non connessi alla superficie e agli animali, (come ad esempio - ricorda la relazione illustrativa - gli investimenti), e ne detta, altresì, le relative modalità di applicazione, in continuità con la corrente programmazione 2014-2022. Per ogni infrazione relativa ad un impegno o ad a gruppi di impegni, il comma 1 prevede una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Ai sensi del comma 2 per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, definiti con i criteri posti dal decreto di cui all’articolo 25. La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all’esclusione.

L’articolo 16 introduce le norme sulle riduzioni o esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, relativamente alle operazioni dello sviluppo rurale, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, che hanno una procedura ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116. A tale proposito, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità, sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai principi del D.M. n. 10255 del 22 ottobre 2018, in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato della Decisione C(2019) 3452 final del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

L’articolo 17 disciplina - come osservato anche nella Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo in esame - le disposizioni transitorie in materia di misure di sviluppo rurale per gli impegni assunti in data antecedente al 2023 e che continuano a permanere oltre tale data. Nello specifico il comma 1 statuisce, con riferimento alle misure agro-ambientali o di imboschimento le cui domande sono state ammesse entro il 31 dicembre 2006 ai sensi dei regolamenti n. 2078/92, 2080/92 e 1257/99 che ad esse si applicano i criteri di ammissibilità nonché gli impegni e obblighi definiti nei contratti agroambientali sottoscritti. Il comma 2 indica la disciplina in materia di sanzioni applicabile alle misure inerenti i programmi di sviluppo rurale relative ai periodi 2007-13 e 2014-22 finanziate da risorse FEASR relative ai periodi sopraindicati.

L’articolo 18 apre il Capo VII relativo alle sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate. La norma concerne l’inosservanza dell’obbligo di informazione e prevede l’applicazione all’organizzazione di produttori o all’associazione di organizzazioni di produttori che non rispetti l’obbligo di fornire, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall’Organismo pagatore o dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle sanzioni previste dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2005 (in attuazione del quale con DM 387/2016 sono state definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, nonché le modalità per la revoca del riconoscimento).

Il comma 2 precisa che le predette sanzioni si applicano anche nel caso di inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali.

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2005 riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori; il comma 3 prevede, in particolare, che le modalità per il controllo e la vigilanza delle organizzazioni di produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, e le modalità di revoca del riconoscimento siano definite con decreto del Ministro dell’agricoltura, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 387/2016 - al quale pure l’articolo 18 in commento fa espresso riferimento - recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori.

Si richiama, in particolare, l’attenzione sull’articolo 8, comma 1, lettera c), del DM citato, che prevede la revoca del riconoscimento dell’organizzazione di produttori nel caso di mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti ai fini del controllo o legati ad adempimenti di natura legislativa.

Il riconoscimento, in virtù del citato DM, è concesso dalle Regioni ovvero, nel caso di organizzazioni transnazionali, dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le medesime amministrazioni sono competenti a disporre la revoca del riconoscimento.

L’articolo 19 dispone che qualora un’organizzazione di produttori del settore delle patate sia oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali per un’accusa di frode riguardo agli aiuti di cui al regolamento (UE) 1308/2013 si applichi l’articolo 60 del regolamento (UE) 2017/891 in materia di sanzioni nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.

Il regolamento (UE) 1308/2013 reca l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e abroga i precedenti regolamenti in materia.

L’articolo 60 del regolamento (UE) 2017/891 prevede, al paragrafo 1, che gli Stati membri sospendano i pagamenti e il riconoscimento dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni oggetto di indagine per un’accusa di frode.

Il paragrafo 2 prevede, nel caso di frode accertata, la revoca del riconoscimento, l’esclusione delle azioni in causa dal sostegno, il recupero degli aiuti già erogati e l’esclusione dal riconoscimento per l’anno successivo

L’articolo 20 prevede l’applicazione alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni del settore delle patate dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2017/891, concernente la determinazione degli importi non ammissibili nel settore dell’ortofrutta e delle relative sanzioni.

L’art. 61 del regolamento (UE) 2017/891 stabilisce che, qualora all’esito dell’esame della domanda di aiuto o di controlli o verifiche successive, emerga che l’importo cui il beneficiario avrebbe diritto esclusivamente sulla base della sua domanda superi di oltre il 3 per cento l’importo effettivamente ammissibile, si applichi una sanzione pari alla differenza, salvo che l’organizzazione di produttori dimostri che non è responsabile dell’inserimento dell’importo non ammissibile.

Il paragrafo 6 del medesimo articolo 61 stabilisce, inoltre, che, nel caso di mancato rispetto dell’articolo 33, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (UE) 1308/2013 – per cui almeno il 10 per cento della spesa prevista per i programmi operativi deve riguardare spese ambientali – l’importo totale dell’aiuto per l’ultimo anno del programma operativo sia ridotto in proporzione all’importo delle spese non sostenute per azioni ambientali.

L’articolo 21 disciplina le sanzioni per la violazione delle norme relative alle operazioni di ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita.

In particolare, qualora siano riscontrate violazioni delle norme di commercializzazione o dei requisiti minimi – di cui al titolo II del regolamento (UE) 2011/543 – si applica all’organizzazione di produttori una sanzione pari all’aiuto ricevuto, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi, se tali quantitativi sono inferiori al 10 per cento di quelli effettivamente ritirati; al doppio dell’aiuto, calcolato con le stesse modalità, se sono compresi tra il 10 e il 25 per cento; all’importo dell’aiuto per l’intero quantitativo comunicato se superano il 25 per cento.

Le sanzioni di cui all’articolo 21 si applicano, ai sensi del paragrafo 2, fatte salve le sanzioni applicate a norma dell’articolo 20.

L’articolo 22 riguarda le sanzioni a carico delle organizzazioni di produttori riguardo alle operazioni di ritiro e prevede che, fatte salve le eventuali sanzioni applicate a norma dell’articolo 20, nel caso di inosservanza delle norme sullo smaltimento dei prodotti stabilite dall’autorità nazionale competente e comunque nel caso di impatto ambientale o conseguenze fitosanitarie negativi si applichi quale sanzione la mancata ammissibilità delle spese per le operazioni di ritiro.

L’articolo 23 riguarda le sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato e prevede che qualora siano riscontrate irregolarità attribuibili ai destinatari medesimi si applichi l’art. 64 del regolamento (UE) 2017/891 in materia di ortofrutticoli.

L’art. 64 del regolamento (UE) 2017/891 prevede quali sanzioni applicabili ai destinatari il divieto, della durata di almeno un anno, di ricevere i prodotti ritirati dal mercato e l’obbligo di versare una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese.

L’articolo 24 stabilisce che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni rimborsino gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi, e che gli aiuti recuperati, gli interessi e le sanzioni siano versati al FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia).

L’articolo 24 rinvia, per quanto concerne il computo degli interessi, all’articolo 67 del regolamento (UE) 2017/891, il quale prevede che si applichi il tasso praticato dalla BCE alle operazioni principali di rifinanziamento (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea) al momento del pagamento indebito maggiorato di 3 punti.

L’articolo 25 riguarda le disposizioni finali e prevede che il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con uno o più decreti da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame, stabilisca le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzioni previste dagli art. 3, comma 2, 8 comma 2, 10, comma 1, 11 comma 1, 12, comma 2, 13, 14, 15, comma 2 e 16, comma 1.

Il secondo comma, definisce l’ordine con il quale si applicano le riduzioni dei pagamenti disciplinate dallo schema di decreto legislativo in esame. In particolare si applicano:

a) in primo luogo le riduzioni previste per la violazione delle regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e per specifici interventi di sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (Capo III), per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale (Capo VI) e per la violazione di disposizioni per il settore delle patate (Capo VII);

b) all’importo risultante dall’applicazione di tali sanzioni, si applicano le riduzioni previste per la violazione delle regole della condizionalità (Capo IV);

c) all’importo risultante si applicano le riduzioni previste per la violazione delle regole della condizionalità sociale (Capo II).

di R. T.