Legislazione
ANCHE LA CONFERENZA STATO-REGIONI APPROVA, CON MODIFICHE, IL DECRETO SULL’ORIGINE OBBLIGATORIA DELL’OLIO DI OLIVA IN ETICHETTA
Dalla notifica, Bruxelles avrà tre mesi per esaminare il decreto, sempre che non sorgano opposizioni. Intanto, forse in previsione di una bocciatura europea, si pensa già a una revisione del 1019/02
01 settembre 2007 | T N
Rispetto al testo licenziato dal Mipaaf le modifiche apportate in sede di Conferenza Stato-Regioni, anche in seguito alle numerose riunioni tecniche succedutesi nelle ultime settimane, sono sostanziali, volte a una semplificazione assoluta delle diciture in etichetta.
Vediamo dunque gli articoli salienti del nuovo decreto ânorme in materia di indicazioni obbligatorie sullâetichetta dellâolio vergine ed extra vergine dâolivaâ
Art. 1 â etichettatura dellâolio di oliva vergine ed extravergine
Al fine di assicurare la rintracciabilità dellâorigine dellâolio di oliva vergine ed extravergine è obbligatoria lâindicazione dello Stato membro o del Paese terzo corrispondente alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove è situato il frantoio in cui è stato estratto lâolio. La designazione dellâorigine a livello regionale è riservata ai prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta.
Art. 2 â Indicazioni obbligatorie in etichetta
1. Lâindicazione della zona geografica di coltivazione delle olive, fatta salva la disciplina delle designazioni dâorigine per i prodotti Dop e Igp, deve riportare lo Stato membro o il Paese terzo in cui la coltivazione è stata effettuata. In caso di olive non coltivate in un unico Stato membro o Paese terzo, nellâetichetta deve essere indicato lâelenco di tutti gli Stati membri o Paesi terzi nei quali le olive siano state coltivate, in ordine decrescente per quantità utilizzate.
2. Qualora le olive siano state coltivate in uno Stato o Paese diverso da quello di cui è situato il frantoio, nellâetichetta deve essere riportata la seguente dicitura: âOlio estratto in (indicazione dello Stato o Paese in cui è situato il frantoio) da olive coltivate in (indicazione dello Stato o Paese di coltivazione delle olive)â
3. Nel caso di tagli di oli di oliva vergine o extravergini non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, salvo quanto previsto nei commi precedenti nellâetichetta deve essere indicato lâelenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali sono stati estratti gli oli.
Rispetto alla bozza precedente, quindi, è stato eliminato lâobbligo di indicare le percentuali dâolio di oliva di diversa provenienza, essendo stata così accolta lâopposizione dellâAssitol che configurava una violazione dei segreti industriali e un eccesso di difficoltà nellâaggiornare in continuo le etichette, cambiando spesso la miscelazione dei vari oli di oliva nei blend industriali.
Quali speranze abbia questo nuovo provvedimento di essere favorevolmente accolto da Bruxelles, lo fa trapelare la stessa Coldiretti, lâassociazione che più di altre si è prodigata per lâemanazione della norma, affermando che stanno studiando in sede europea (Copa-Cogeca) la possibilità di proporre una modifica al regolamento 1019/02.
Il Governo si prepara dunque a trasmettere il decreto a Bruxelles come norma tecnica. Dal momento del ricevimento la Commissione avrà tre mesi di tempo per esaminarlo, mesi che diventano sei nel caso in cui sorga anche solo un elemento di opposizione.
Eâ quindi alquanto probabile, se non certo, che il decreto non diverrà realmente applicativo, sempre che lo diventerà mai, entro la prossima campagna olearia.
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