Legislazione

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER LE INFORMAZIONI NUTRIZIONALI SULLE ETICHETTE E NELLE PUBBLICITA’ DI PRODOTTI ALIMENTARI

Nessun cibo potrà più millantare proprietà salutistiche miracolose. Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti, compresi quelli importati, immessi sul mercato dovranno essere adeguatamente etichettati

21 luglio 2007 | T N

E’ ormai in vigore da pochi giorni il “regolamento claims”, ovvero il Reg CE 1924/06, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 gennaio 2007.

In linea generale, dal primo luglio, l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può essere falso, ambiguo o fuorviante, oppure dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti. Non può nemmeno affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive né fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche.

Il regolamento parte dalle considerazioni che le differenze tra le disposizioni nazionali relative a indicazioni nutrizionali possono impedire la libera circolazione degli alimenti e instaurare condizioni di concorrenza diseguali e che vi è un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutrizionale e fisiologico, compresi, ma non solo, vitamine, minerali, oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe, con un effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un'indicazione.
Pertanto, è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l'industria alimentare.

Il regolamento ha quindi lo scopo di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute (altrimenti chiamati claims), al fine di garantire efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.

Le prescrizioni del regolamento si applicano alle indicazioni nutrizionali e sulla salute presenti non solo sulle etichette, ma anche nelle altre forme di presentazione e pubblicità, comprese le comunicazioni commerciali.

Il regolamento si applica fatte salve le seguenti disposizioni:
- direttiva 89/398/CEE (prodotti dietetici e per la prima infanzia);
- direttiva 80/777/CEE (acque minerali naturali);
- direttiva 98/83/CE (acque destinate al consumo umano);
- direttiva 2002/46/CE (integratori alimentari).

Nel regolamento si citano poi i requisiti essenziali per la presentazione dei claims:
- non devono essere falsi, ambigui, fuorvianti
- non devono generare dubbi in riferimento ad altri alimenti;
- non devono incoraggiare consumi eccessivi;
- non devono affermare, suggerire o sottintendere che vi siano dubbi sulla validità di una dieta varia e bilanciata;
- non devono far nascere o sfruttare timori presso i consumatori;
- devono essere basati su dati scientifici consolidati, che giustifichino la formulazione dei claims e che possano essere resi disponibili, se richiesti, alle Autorità competenti;
- devono essere basati sulla quantità effettiva e/o biodisponibilità della sostanza rispetto alla quale è fornita l’indicazione;
- devono essere legati al consumo di una ragionevole quantità di prodotto;
- devono riferirsi al prodotto pronto per il consumo;
- devono essere compresi dal consumatore medio.

Parlando di consumatori ricordiamo che il regolamento fa riferimento al “consumatore medio”, che la giurisprudenza comunitaria definisce come "normalmente informato e ragionevolmente attento e cauto”.

Il regolamento prevede che entro il 19 gennaio 2009, la Commissione stabilisca profili nutrizionali specifici che dovranno essere rispettati dagli alimenti che vorranno utilizzare indicazioni nutrizionali o sulla salute.
I profili nutrizionali, oltre a favorire la protezione e la salute del consumatore, potranno costituire un fondamentale stimolo per l’industria a migliorare la qualità nutrizionale dei propri prodotti.
I profili nutrizionali saranno elaborati tenendo conto in particolare:
- del contenuto di determinate sostanze nutritive (sale/sodio, zucchero, acidi grassi saturi e trans);
- dell’impatto degli alimenti sulla dieta della popolazione in generale o di particolari gruppi a rischio (es. bambini);
- della composizione nutrizionale globale dell’alimento.

Il regolamento fa inoltre riferimento alla direttiva 90/496/CE, che sancisce l’obbligo di fornire informazioni (l’etichetta nutrizionale) in presenza di un’indicazione nutrizionale. La novità è costituita dal fatto che, in presenza di indicazioni nutrizionali sulla salute, non sarà più possibile scegliere tra le opzioni offerte (art. 4, comma 2 del 77/93), ma sarà obbligatorio fornire quelle che la direttiva 90/496/CE classifica come ‘gruppo 2’, e cioè:
- valore energetico,
- quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio.

Il regolamento stabilisce inoltre che le indicazioni sulla salute dovranno essere specificamente autorizzate ed inserite in appositi elenchi.
Oltre al rispetto dei requisiti stabiliti per le indicazioni nutrizionali, le indicazioni sulla salute devono riportare, in etichetta o nella loro presentazione e pubblicità:
- una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
- la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;
- se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e
- un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

Sarà inoltre possibile fare riferimento a benefici generici sulla buona salute o sul benessere, soltanto se accompagnati da una indicazione sulla salute.

“E' stato grazie al lavoro di tutti i soggetti coinvolti, Parlamento, Commissione e Consiglio, che alla fine siamo riusciti a superare numerose differenze e a giungere ad un testo maturo che persegue efficacemente l'obiettivo di garantire una corretta, trasparente e comprensibile informazione al consumatore, si' da permettere una scelta dietetica bilanciata e consapevole”. E' quanto sottolinea il deputato del gruppo Uen in parlamento europeo Adriana Poli Bortone, relatrice del regolamento comunitario che armonizza la legislazione sulle etichette dei prodotti alimentari. “Spesso cattive abitudini a tavola - sottolinea l'esponente di An - sono un fattore di rischio per la salute dell'individuo. Proprio per tale ragione durante le numerose discussioni a Bruxelles ho cercato di convincere i miei colleghi della necessità di promuovere stili dietetici sani e rispettosi delle tradizioni culinarie. Ma ho cercato soprattutto di evitare che in Europa, sotto un'etichetta allettante che promette straordinari benefici per la propria linea o, ancor peggio, per la salute, si nasconda in realtà un cibo ipercalorico e grasso. Oggi - conclude Adriana Poli Bortone - dobbiamo più che mai salvaguardare a livello europeo la tipicità dei nostri prodotti e garantire ai nostri figli alimenti meno grassi e più salutari. Negli Stati uniti l'obesità è un problema serio che riguarda una amplissima fetta di popolazione, in Europa forse siamo ancora in tempo per non arrivare a quei livelli”.

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