Legislazione
IL CATASTO AI COMUNI. SI PARTE DAL 1 NOVEMBRE. CONFEDILIZIA PREPARA UN RICORSO AL TAR
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce che i comuni possano gestire, totalmente o in parte, le funzioni catastali e assumere la decisione finale sulle rendite da attribuire a singoli immobili urbani e terreni. così, i comuni determineranno la base imponibile della loro maggiore entrata: l'Ici
07 luglio 2007 | Ernesto Vania
Parte il passaggio del catasto ai comuni che dal primo novembre potranno gestire, totalmente o in parte, le funzioni catastali.
Per gli enti locali che non dovessero essere pronti entro questa scadenza, ci sarà una seconda opportunità fissata al primo novembre 2009.
Le norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che regolano il decentramento e prevedono la fine della sperimentazione iniziata nel 2000, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007 recante âDecentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dellâarticolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296â.
I Comuni sono chiamati ora a scegliere come erogare, dal 1° novembre 2007, i servizi catastali, tra le tre opzioni disponibili:
a) opzione di primo livello:
1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
4. riscossioni erariali per i servizi catastali.
b) opzione di secondo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera a):
1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
2. confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del territorio per la definizione dell'aggiornamento del Catasto fabbricati;
3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni.
c) opzione di terzo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera a):
1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
2. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni;
4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio.
Entro 90 giorni a partire da ieri, i Comuni dovranno comunicare allâAgenzia del Territorio lâopzione prescelta, altrimenti le funzioni resteranno in capo allâAgenzia stessa.
Per far fronte alle nuove funzioni, i Comuni potranno contare su uno stanziamento provvisorio di 46 milioni di euro e su 2.955 unità di personale proveniente dagli uffici del Territorio.
"Il passaggio delle funzioni catastali ai Comuni è una svolta istituzionale che innova e riforma, una delle prerogative più vecchie e tradizionali dello Stato, con ricadute positive sia ai fini delle politiche urbanistiche sia di quelle fiscali". Lo sostiene il sottosegretario all'Economia, Alfiero Grandi, in una nota.
Confedilizia presenterà immediato ricorso dinanzi al Tar del Lazio contro il decreto del Presidente del Consiglio sul trasferimento del Catasto ai comuni. Lo annuncia in una nota la stessa organizzazione della proprietà immobiliare, rilevando come, a parte tutte le riserve circa l'attribuzione ai comuni di funzioni non meramente certificative, il Dpcm non sia stato sottoposto ad alcun confronto, ma sia stato approvato dal Governo dopo essere stato sottoposto al solo esame di un organismo (la Conferenza Stato-Città e autonomie locali) in gran parte condizionato da enti che hanno nell'Ici la propria maggiore entrata.
Nel merito, Confedilizia segnala che la legge finanziaria di quest'anno prevede che i comuni partecipino solamente al processo per la determinazione degli estimi, riservando allo Stato, e per esso all'Agenzia del territorio, la decisione finale sulle rendite. Viceversa, il Dpcm approvato stabilisce che i comuni possano assumere la decisione finale sulle rendite da attribuire a singoli immobili urbani e terreni: così, i comuni determineranno la base imponibile della loro maggiore entrata (l'Ici), con un conflitto di interessi di portata colossale, reso ancor più grave dalle carenze dell'attuale sistema di contenzioso catastale.
La Confedilizia rileva da ultimo che il Dpcm lede anche gli articoli 3 e 53 della Costituzione, in quanto ai comuni viene di fatto conferito il potere di stabilire, ciascuno in modo diverso dall'altro, anche la base imponibile delle imposte statali sul reddito e sui trasferimenti, con ciò violando il principio di parità di trattamento a parità di capacità contributiva per i tributi erariali.