Legislazione 22/04/2022

Ecco i criteri per vedersi finanziato un progetto da fondi PNRR

Ecco i criteri per vedersi finanziato un progetto da fondi PNRR

Pochi conoscono il principio e le regole del Do No Significant Harm (DNSH) che dovranno essere applicati a tutti gli investimenti relativi al PNRR: obiettivo economia ecosostenibile


Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) impone che tutti gli investimenti previsti dal Piano debbano sottostare al principio del Do No Significant Harm (DNSH) ossia “non arrecare un danno significativo”.

La regola del DNSH dovrà essere applicata anche a tutti gli investimenti complementari al PNRR che dovranno essere attuati dalle amministrazioni nazionali e regionali.

E’ importante precisare che il principio del DNSH compare, per la prima volta, nel Regolamento (UE) 2020/852, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, “Tassonomia per la finanza sostenibile”.

Il Regolamento esplicita in modo chiaro cosa si intende per attività economica ecosostenibile.

Infatti, il primo articolo, rubricato: “Oggetto e ambito di applicazione”, al primo comma recita: “Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento”.

L’articolo 9 del citato Regolamento: “Obiettivi ambientali” definisce poi gli ambiti ed i contesti che si vogliono tutelare:

1.      mitigazione dei cambiamenti climatici;

2.      adattamento ai cambiamenti climatici;

3.      uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;

4.      transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;

5.      prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;

6.      protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Mentre l’articolo 10: “Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici” al primo comma  chiarisce, ulteriormente, cosa si deve intendere per attività economica che contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici: “Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico in linea con l’obiettivo di temperatura a lungo termine dell’accordo di Parigi evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l’assorbimento dei gas a effetto serra, anche attraverso prodotti o processi innovativi mediante……”:

Il Regolamento prosegue illustrando in modo dettagliato i diversi contributi che le attività economiche dovranno apportare per il raggiungimento dei diversi obiettivi ambientali, per poi arrivare all’art. 16: “Attività abilitanti” che recita:

“Si considera che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali enunciati all’articolo 9 se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi, a condizione che:

a)      non comporti una dipendenza da attivi che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali attivi; e

b)      abbia un significativo impatto positivo per l’ambiente, sulla base di considerazioni relative al ciclo di vita.”

Pertanto, tutte le attività economiche finanziate dal PNRR o ad esso collegate, dovranno essere ecosostenibilii e sottostare al principio del Do No Significant Harm (DNSH) - non arrecare un danno significativo - secondo quanto contemplato nell’art. 17: “Danno significativo agli obiettivi ambientali” che riporta:

1. Ai fini dell’articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:

 a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

b) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

c) all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce:

i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o

ii) al buono stato ecologico delle acque marine;

d) all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:

i) l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;

ii) l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o

iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;

e) alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o

f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività:

i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o

ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione.

2. Nel valutare un’attività economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1, si tiene conto dell’impatto ambientale dell’attività stessa e dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

L’applicazione delle valutazioni DNSH implica che le pubbliche amministrazioni, nazionali o regionali, dovranno richiedere, per ogni investimento del PNRR, la presenza di appositi requisiti di sostenibilità ambientale che soddisfino il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.

Dal punto di vista operativo significa che i primi progetti finanziati dovranno essere attentamente valutati e monitorati nella fase del collaudo e della successiva emissione del certificato di regolare esecuzione degli interventi, per verificare il rispetto dei criteri DNSH.

Risulterà, pertanto, fondamentale esplicitare, fin dall’atto di concessione al finanziamento, tutti gli elementi necessari per il soddisfacimento dei criteri previsti per l’assolvimento del DNSH, al fine di evitare che il mancato rispetto del DNSH determini la sospensione dei pagamenti o addirittura la revoca del provvedimento di concessione.

Per assicurare il buon esito del finanziamento, quindi le stazioni appaltanti dovranno fornire delle indicazioni tecniche specifiche, finalizzate al rispetto del DNSH, fin dalla fase di progettazione.

Inoltre, le indicazioni tecniche specifiche, finalizzate al rispetto del principio DNSH, dovranno essere riportate anche sugli altri documenti previsti per l’investimento per poter permettere, anche in fase di stato avanzamento lavori (SAL), di verificare il rispetto dell’adempimento DNSH.

Per numerose tipologie di investimenti del PNRR esistono già delle schede specifiche DNSH, su apposito formato excel.

Concludendo, l’applicazione dei criteri tecnici riportati nelle valutazioni DNSH rappresenta un’evoluzione nella valutazione della sostenibilità ambientale degli investimenti, attualmente in fase di progettazione e/o realizzazione del PNRR, ma in un prossimo futuro è probabile che tutti gli investimenti, finanziati dall’Unione Europea, dovranno soddisfare le regole del DNSH.

di Roberto Accossu