Legislazione

Sostegno per l'olio d'oliva nelle zone improduttive a causa di Xylella fastidiosa

Sostegno per l'olio d'oliva nelle zone improduttive a causa di Xylella fastidiosa

L’agricoltore può chiedere di continuare a beneficiare del sostegno accoppiato per la superficie olivicola che diviene improduttiva ma deve sottostare ad alcuni impegni, come l'obbligo di reimpianto

16 luglio 2021 | T N

L’agricoltore può chiedere di continuare a beneficiare del sostegno accoppiato per la superficie olivicola che diviene improduttiva nel corso dell’anno di domanda a causa della Xylella fastidiosa.

La fitopatia, causata dal batterio della Xylella fastidiosa, è riconosciuta dall’organismo pagatore quale causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che nei confronti dell’agricoltore non risultino procedimenti sanzionatori avviati dall’autorità fitosanitaria per mancata osservazione delle prescrizioni dirette a contrastare la diffusione del batterio.

Nell’anno di domanda successivo a quello in cui la superficie olivicola, a causa della Xylella fastidiosa, è divenuta improduttiva, non può darsi corso al riconoscimento della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, poiché la superficie olivicola non è improduttiva per causa sopravvenuta, imprevista e imprevedibile. In tali casi, l’agricoltore può chiedere di continuare a beneficiare del sostegno accoppiato per la superficie olivicola a condizione che abbia chiesto, ove prevista, l’autorizzazione all’espianto delle piante disseccate e si impegni a reimpiantare l’oliveto, nel rispetto delle indicazioni delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale, entro il terzo anno successivo, nonché si obblighi a svolgere, oltre alle normali attività annuali richieste per il mantenimento delle superfici agricole previste ai sensi dell’art. 4, comma 9, del decreto 7 giugno 2018, citato in premessa, le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, nonostante, nella zona infetta, siano solo raccomandate dalle autorità nazionale e regionale.

L’agricoltore che intenda continuare a beneficiare del sostegno accoppiato, dichiara nella domanda unica la superficie olivicola improduttiva  contrassegnandola con il codice specifico indicato dall’organismo pagatore, che sostituisce le precedenti codifiche e consente di monitorare il rispetto dell’impegno al reimpianto e degli obblighi assunti.

Con l’apposizione sulla parcella olivicola del codice specifico, l’agricoltore attesta che ha chiesto, ove prevista, l’autorizzazione all’espianto delle piante disseccate, assume l’impegno al reimpianto e l’obbligo a svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, nei modi e nei tempi indicati delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale.

I tre anni decorrono dall’anno successivo a quello in cui la parcella olivicola ha perduto le condizioni di ammissibilità, nel caso in cui nell’anno «n» sia stata invocata la circostanza eccezionale, l’agricoltore ha tempo altri tre anni per procedere al reimpianto (n+3).

In ogni anno di domanda l’agricoltore conferma l’impegno e gli obblighi di cui al comma 1 fino all’avvenuto reimpianto da comunicare all’organismo pagatore allegando la documentazione richiesta dal medesimo organismo pagatore per l’effettuazione dei controlli, comprovante l’intervenuto impianto del nuovo oliveto.
Il mancato rispetto dell’obbligo a svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, nei modi e nei tempi indicati delle
autorità fitosanitarie nazionale e regionale, comporta che nell’anno di domanda in cui avviene l’inadempimento la relativa superficie è qualificata come superficie non determinata, con le relative conseguenze previste dalla regolamentazione unionale e nazionale.
La mancata conferma annuale dell’impegno di reimpianto dell’oliveto e il mancato rispetto del medesimo impegno, entro il terzo anno e nel rispetto delle indicazioni
delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale, comporta la perdita delle condizioni di ammissibilità dall’anno di domanda di assunzione dell’impegno e la relativa superficie è qualificata come superficie non determinata nell’intero periodo in cui l’agricoltore ha ottenuto il sostegno accoppiato in virtù del medesimo impegno, con le relative
conseguenze previste dalla regolamentazione unionale e nazionale.

Le superfici olivicole oggetto di reimpianto, ancorché improduttive negli stati giovanili, beneficiano del sostegno accoppiato, nel rispetto delle condizioni di cui
all’art. 4, comma 9, lettere a), b) e c) del decreto 7 giugno 2018 e dell’art. 3, comma 6, del presente decreto, per un periodo massimo di ulteriori
quattro anni nei quali per esse la mancata produzione non comporta inadempimento dagli obblighi di registrazione delle produzioni di cui all’art. 5, comma 1 del decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.

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