Legislazione

Deroghe alla concorrenza per salvare il comparto vitivinicolo europeo

L'Unione europea permette accordi per sei mesi tra i produttori per stabilizzare i mercati. Non è possibile alcun intervento diretto sui prezzi ma possibili intese su requisiti di qualità minima e riduzione dei raccolti

07 luglio 2020 | T N

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 luglio 2020 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione n. 2020/975 con il quale la Commissione autorizza, in deroga alle regole di concorrenza, accordi temporanei tra produttori per la stabilizzazione del mercato vitivinicolo.

La tipologia degli interventi sono descritti nel consideranda 15 del predetto regolamento:

- trattare i vini per scopi quali la distillazione di vino in alcol; 

- creare e trovare capacità di stoccaggio per il maggiore volume di vino in giacenza;

- promuovere il consumo di vino;

- concordare requisiti di qualità che limitino la commercializzazione dei vini ai vini che li soddisfano;

- pianificare misure volte a ridurre i volumi per il raccolto futuro.

In ogni caso, gli accordi non possono fissare prezzi.

Gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute sono autorizzati a concludere accordi relativi alla produzione di uve da vino e di vino e ad adottare decisioni comuni relative alla produzione di uve da vino e di vino per quanto riguarda la trasformazione e il trattamento, lo stoccaggio, la promozione comune, i requisiti di qualità e la pianificazione temporanea della produzione.

Gli accordi sono temporanei e possono durare al massimo sei mesi a decorrere dalla data di entrata del regolamento (8 luglio 2020 – 8 gennaio 2020).

Qualora raggiunti, gli accordi vanno notificati all’autorità competente dello Stato membro.

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