Legislazione

SULLA DETRAIBILITA’ IVA DELLE AUTO AZIENDALI TUTTO RIMANDATO A PRIMAVERA

Dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea si aspettavano dei tempi brevi. I soggetti che hanno effettuato acquisti di beni e servizi dovranno presentare entro il 15 aprile 2007 apposita istanza di rimborso. Ancora da definire le differenti percentuali di detrazione dell'imposta

25 novembre 2006 | R. T.

E’ stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge del 15 settembre 2006, n. 258, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (Iva).

La sentenza, tesa all’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri ha escluso limitazioni alla detraibilità dell’Iva su beni come autoveicoli e carburanti utilizzati nell’attività d’impresa.
Ai fini dell’attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi presenteranno in via telematica entro il 15 aprile 2007 apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il medesimo provvedimento saranno individuati i dati e i documenti che dovranno essere indicati o predisposti a fondamento dell’istanza di rimborso.
Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell'imposta per distinti settori di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in misura forfettaria. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfettario, ovvero per coloro che non presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, dell'effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza.

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