Legislazione

ALL’ITALIA 97 MILIONI DI EURO PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

Il provvedimento riguarda riconversione varietale, la diversa collocazione o il reimpianto di vigneti e il miglioramento delle tecniche di gestione. Non si applica, invece, al rinnovo dei vigneti giunti al termine del ciclo produttivo

28 ottobre 2006 | R. T.

La Commissione europea ha adottato due decisioni sulla ristrutturazione e la riconversione dei vigneti: la prima dispone una distribuzione finanziaria indicativa di 450 milioni di euro agli Stati membri produttori di vino per interventi da svolgere nella campagna di commercializzazione 2006/2007, mentre la seconda stabilisce le dotazioni definitive per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

Il regime, che ha l'obiettivo di adeguare la produzione alla domanda del mercato, riguarda la riconversione varietale, la diversa collocazione o il reimpianto di vigneti e il miglioramento delle tecniche di gestione, mentre non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale.

La Commissione concede le sovvenzioni in base alla quota della superficie vitata comunitaria appartenente a ciascuno Stato membro e a criteri obiettivi che tengono conto di particolari situazioni ed esigenze.
All’Italia sono stati assegnati 97 milioni di euro per una superficie pari a 14.714 ettari. Oltre all’Italia destinatari sono stati Spagna (158 milioni), Francia (108 milioni), Germania (12,5 milioni), Repubblica Ceca (803 mila euro), Grecia (5,7 milioni), Cipro (2,2 milioni), Lussemburgo (56 mila) Ungheria 10,6 milioni), Malta (109 mila), Austria (6,5 milioni), Portogallo (44,4 milioni), Slovenia (2,3 milioni), Slovacchia (521 mila). Inoltre in applicazione del regolamento Ce quando le spese effettive per ettaro di uno stato membro superano quelle previste dalla decisione si applica una penale che quest’anno è stata applicata alla Grecia per un importo di 1,12 milioni di euro, al Lussemburgo per 1.377 euro ed a malta per 550 euro.
La sovvenzione indicativa assegnata a ciascuno Stato membro può essere modificata, tenuto conto degli obiettivi del regime di aiuto ed entro il limite delle risorse disponibili, sulla base delle spese effettive e delle previsioni di spesa comunicate dallo Stato membro entro il 30 giugno.

Fonte: Ue

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