Legislazione
Firmata proroga per origine obbligatoria per pasta, riso e derivati del pomodoro
I Ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, e dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, hanno firmato oggi il decreto ministeriale che prolunga i provvedimenti nazionali in vigore oltre il 1° aprile
30 marzo 2020 | C. S.
Prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione dell’origine del grano per la pasta di semola di grano duro, dell’origine del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati.
I Ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, e dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, hanno firmato oggi il decreto ministeriale che prolunga i provvedimenti nazionali in vigore oltre il 1° aprile, data di entrata in applicazione del regolamento europeo 775 del 2018.
“L’Italia – hanno dichiarato i Ministri Bellanova e Patuanelli – si conferma all’avanguardia in Europa per la trasparenza delle informazioni al consumatore in etichetta. Non possiamo pensare a passi indietro su questa materia e per questo abbiamo deciso di andare avanti. Diamo certezze alle imprese di tre settori chiave per l’agroalimentare italiano. Chiediamo anche all’Europa di fare scelte coraggiose nell’ambito del Green Deal e della strategia ‘Farm to Fork’, introducendo a livello europeo l’obbligo di indicare l’origine per tutti gli alimenti. Chiediamo ancora una volta alla Commissione di andare incontro anche alle richieste delle imprese, che oggi devono fronteggiare i danni da COVID-19, e di spostare di almeno un anno l’applicazione del regolamento 775. Una norma che non ci piace e alla quale oggi, con tante imprese che producono imballaggi chiuse in Europa, è difficile adeguarsi”.
COSA SI TROVA SULLE ETICHETTE ITALIANE
GRANO/PASTA
Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;
c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.
RISO
Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso devono continuare a essere indicati:
a) “Paese di coltivazione del riso”;
b) “Paese di lavorazione”;
c) “Paese di confezionamento”.
Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
POMODORO
Le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.
ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA
Le indicazioni sull’origine devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.â
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