Legislazione

La mancanza di origine e tracciabilità degli alimenti è reato penale

La mancanza di origine e tracciabilità degli alimenti è reato penale

Per la Cassazione Penale è reato conservare nelle celle il prodotto senza etichette e informazioni sulla provenienza in quanto "potenzialmente foriero di rischi per la salute". Non serve un danno concreto al consumatore

17 dicembre 2019 | C. S.

Dura sentenza per un macellaio di Montopoli di Sabina, in Provincia di Rieti, da parte della Cassazione penale che lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all’articolo 5 lettera b) della 283/62 perché deteneva, per la vendita nel suo negozio, 18 chilogrammmi di salsiccia di cinghiale senza indicare la provenienza delle carni usate per la produzione, condannandolo a sei mila euro di ammenda.

Per la Suprema Corte, scatta la condanna del macellaio che tiene la carne in frigo in buste senza etichette e informazioni sulla tracciabilità rendendo pericoloso, ossia «potenzialmente foriero di rischi per la salute», il prodotto non tracciabile. Si è configurata una violazione dell’ordine alimentare che assicura al consumatore le garanzie igieniche e di conservazione che coinvolgono anche la tracciabilità di tale prodotto e tale violazione integra il reato in questione, visto che non è necessario un concreto danno alla salute.

Lo stabilisce la Suprema corte con la sentenza 50348/19 pubblicata dalla terza sezione penale. Confermata la sentenza del 12/12/2018 dei giudici territoriali del Tribunale di Rieti che lo hanno ritenuto responsabile del reato sopra indicato. Gli “ermellini” hanno ricordato che si tratta di un reato di danno «perché la disposizione è finalizzata, non tanto a prevenire mutazioni che nelle altre parti della legge 283/62, articolo 5, sono prese in considerazione come evento dannoso, quanto, piuttosto, a perseguire un autonomo fine di benessere, assicurando una protezione immediata all’interesse del consumatore affinché il prodotto giunga al consumo con le cure - igieniche imposte dalla sua natura. Ed è stato chiarito che il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dall’articolo 5, lettera b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, è configurabile quando è accertato che le concrete modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell’alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato di danno a tutela dell’ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura».

Ancora: «È comunque necessario accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento delle sostanze escludendo, tuttavia, la necessità di analisi di laboratorio o perizie, ben potendo il giudice di merito considerare altri elementi di prova, come le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e, pertanto, rilevabile da una semplice ispezione. Integra il reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, la preparazione di alimenti in violazione delle disposizioni sulla tracciabilità della materia prima». Nel caso esaminato oggi, tramite i controlli dell’Asl, è emerso che la carne si trovava in celle frigorifere in buste senza etichette e informazioni.

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