Legislazione
Sfalci e potature non sono più rifiuti, con qualche eccezione
Distinzione fondamentale viene fatta sulla base della provenienza del materiale vegetale di risulta che può essere reimpiegato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia. Meno oneri per i Comuni ma non per i privati
26 aprile 2019 | T N
Il Senato ha dato il via libera definitivo alla Legge europea 2018. L'articolo 20 del testo approvato è relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature, modificando così il Codice dell'ambiente del 2006, fino a ieri in contrasto con il testo della direttiva europea sui rifiuti.
La norma esclude dall'applicazione della parte quarta del Codice dell'ambiente in materia di rifiuti, le materie fecali, la paglia nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali. Grazie a un emendamento approvato in Commissione, l'esclusione vale anche per la categoria degli sfalci e delle potature da manutenzione del verde pubblico dei Comuni. Non saranno più rifiuti. Si prevede che i materiali siano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione, con metodi che non danneggiano l'ambiente e la salute umana.
Nel 2016 (art. 41 L 154/2016) è stato modificato l’art. 185 c. 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 indicando che sfalci e potature da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali nonché da attività agricole e agro-industriali sono da considerarsi esclusi dalla disciplina dei rifiuti purché, tuttavia, venga comunque rispettato il requisito della specifica destinazione (“destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”).
Ne derivò per l’Italia l’apertura di una procedura d’infrazione Ue che considerava tale esclusione come una “non corretta gestione” dei rifiuti medesimi.
Con l'approvazione della legge europea 2018, il testo viene così modificato:
Art. 20.
(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)
1. All’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
« f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».
Sfalci e potature, quindi, non sono rifiuti ad alcune condizioni:
- non sono pericolosi;
- provengono da attività agricola o forestale o se derivano da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali
- sono utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa.
Sfalci e potature rimangono invece rifiuti speciali se derivano da un’attività economica, quale, ad esempio, l’attività di giardinaggio professionale.
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