Legislazione

Il Tar Lazio boccia senza appello la Dop Taggiasca

Respinte dal Tribunale amministrativo tutte le motivazioni che avevano portato il Comitato promotore per la Dop Taggiasca ad opporsi alla determinazione del Ministero delle politiche agricole. Alla base del rigetto il dossier incompleto e l'insuperabile omonimia tra varietà e denominazione d'origine

03 aprile 2019 | Alberto Grimelli

Il Tar del Lazio, con sentenza del 2 aprile 2019, ha smontato, punto per punto, le motivazioni che avevano portato il Comitato promotore dell'oliva Taggiasca ad opporsi al provvedimento del Ministero delle politiche agricole che respingeva l'istanza per il riconoscimento della Dop Taggiasca.

Nel provvedimento il Tribunale amministrativo regionale, ha rilevato che il Ministero ha bocciato la proposta di Dop per tre distinte e fondate ragioni, ciascuna delle quali è ostativa al riconoscimento della denominazione d'origine:
1) il contrasto, ai sensi dell’art. 6 comma 2 Reg. UE n. 2012/1152, della denominazione oggetto della richiesta di riconoscimento con la presenza del nome Taggiasca nel Registro Nazionale delle Varietà da Frutto;
2) la relazione storica trasmessa non documenta l’uso consolidato del nome Taggiasca per identificare i prodotti trasformati dalle olive;
3) la relazione tecnica prodotta non è sufficiente a dimostrare che i prodotti per cui è stata chiesta la registrazione presentino almeno una caratteristica qualitativa che li differenzi dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori della zona di produzione.

Il Tar Lazio bacchetta anche la Regione Liguria per l'accoglimento dell'istanza su basi giuridiche assai incerte.

Al di là delle questioni di diritto, tutte molto dettagliatamente espresse dal Tribunale, i giudici si sono espressi in maniera inequivocabile sul punto centrale della questione Dop Taggiasca: l'omonimia con il nome di una varietà.

Prima di tutto il Tribunale riconosce che il Ministero delle politiche agricole non ha mai dato esito formale alla procedura concernente il cambio di nome della varietà, da Taggiasca in Gentile, presentato dal Comitato Dop Taggiasca: “attualmente, in relazione alla richiesta di modifica del Registro delle Varietà, sussiste una situazione di silenzio-inadempimento che, però, non è oggetto di formale contestazione nel presente giudizio.”

Se, in punta di diritto, il Ministero non ha dato esito formale alla richiesta di cambio del nome, dalla sentenza si evince che, in ambito “endoprocedimentale”, ovvero nell'alveo del procedimento per l'ottenimento della Dop, il Dipartimento per le politiche competitive del Mippaft ha interpellato l’Ufficio DISR V – Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali, competente per la materia e ha “verificato la non praticabilità dell’ipotesi di variazione nel Registro nazionale, data la tradizionalità del nome e dell’utilizzo della denominazione Taggiasca come varietà vegetale”.

Un dato di fatto di cui il Comitato Dop Taggiasca era a conoscenza fin dal febbraio 2018.

Il Tar Lazio, inoltre, chiude le porte a qualsiasi ulteriore scappatoia giuridica.

Il Comitato Dop Taggiasca, infatti, ha chiesto al Tar Lazio di esprimersi in merito all'iscrizione della Taggiasca nel Registro delle Piante da Frutto, a dir del Comitato Dop Taggiasca illegittima. A tal proposito i giudici sottolineano che “il motivo è inammissibile in quanto, come si desume dalle parti del gravame in precedenza richiamate, è rivolto avverso il provvedimento con cui il nome Taggiasca è stato inserito nel Registro delle Varietà istituito con decreto ministeriale n. 7521 del 04/03/16 attuativo del d. lgs. n. 124/10. Il provvedimento in esame (d.m. 04/10/16: allegato n. 15 alla documentazione depositata dalla difesa erariale il 26/06/18; si veda, per altro, quanto dedotto nella relazione ministeriale difensiva circa il fatto che la suddetta varietà risultava già censita nell’”Elenco delle varietà di olive ufficialmente iscritte nello schedario oleicolo italiano” allegato al decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573 e nella pubblicazione FAO del 1998 in “Olive OLIVE GERMOPLASM - Cultivars and World-wide Collections”), però, non è stato impugnato nel presente giudizio ed in ogni caso la sua impugnazione sarebbe palesemente tardiva anche perché l’atto è stato conosciuto da parte ricorrente almeno dal 2017 tanto che la stessa con istanza del 18/05/17 ha chiesto la modifica del predetto Registro.

Rigettata anche l'ipotesi che nel regolamento europeo esista una scappatoia che permetta l'iscrizione di una Dop anche qualora omonima del nome di una varietà.
A questo proposito il Tar spiega che “dalla disciplina in esame emerge che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l’art. 6 comma 3 del Regolamento non costituisce idoneo parametro di
legittimità della fattispecie in quanto la norma non ha ad oggetto le ipotesi di contrasto tra DOP e varietà vegetale (a cui si riferisce, invece, il comma 2) ma il diverso caso di richiesta di DOP per una denominazione già oggetto di una precedente DOP ritualmente inserita nel registro di cui all’art. 11 del Regolamento.

Il Tar Lazio ha quindi bocciato su tutta la linea le posizioni espresse dal Comitato Taggiasca Dop che, ovviamente, potrà ricorrere al Consiglio di Stato, qualora ne rilevi le ragioni.
Restano, al momento, i pesanti rilievi del Tar Lazio che esclude che una Dop Taggiasca possa nascere senza sostituzione del nome della varietà. E' questo, in fondo, il vero nodo cruciale di tutta la questione Taggiasca.

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