Legislazione
Fatturazione elettronica in agricoltura: un obbligo, ma non per tutti
Dal 1 gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche tra privati è obbligatoria la fattura elettronica, emessa utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato XML. Esentati i piccoli agricoltori sotto i 7 mila euro di fatturato, chi opterà per il regime forfettario e anche per i soci delle cooperative
14 dicembre 2018 | R. T.
La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione.
Non si tratta, quindi, di una mera scansione della fattura cartacea ma di un documento in formato XML, autenticato e inviato attraverso il Sistema di Interscambio (SID) già utilizzato per le fatture verso la pubblica amministrazione.
La fattura elettronica viene compilata tramite un software di fatturazione elettronica. Viene firmata digitalmente (tramite firma elettronica qualificata) dal soggetto che emette la fattura o dal suo intermediario in modo da garantire origine e contenuto. Chi emette la fattura dovrà poi inviarla al destinatario tramite il Sistema di Interscambio che, per legge, è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione e verso i privati. Dopo i controlli tecnici automatici, il Sistema di Interscambio provvede a recapitare il documento alla Pubblica Amministrazione o al soggetto privato a cui è indirizzato.
Questo significa che per compilare e spedire la fattura elettronica serve un software, un servizio via internet (in cloud) oppure è possibile avvalersi del sistema gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
La fattura elettronica, dal 1° gennaio 2019, sarà obbligatoria anche per i produttori agricoli e gli imprenditori delle aziende agricole.
Vi sono però delle esenzioni.
Sono esentate le società che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991 e che hanno percepito nell’anno precedente proventi commerciali che non siano superiori al limite di 65.000 euro.
Sono anche stati confermati gli esoneri già previsti dalla vigente normativa per i soggetti passivi d’imposta che applicano:il regime di vantaggio, ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge n.98/2011, il regime forfetario ai sensi dell’articolo 1, commi 54-89 della Legge n.190/2014) e i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6 del DPR 633/72, come indicati nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n.89757/2018.
I contribuenti minimi e i forfetari, che tuttavia sono tenuti a conservare in modalità elettronica le fatture ricevute. Tali soggetti possono recuperare copia dei documenti in un’apposita sezione del sito dell’Istituto e possono indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il sistema di interscambio (Sdi) recapita le fatture.
Sono escluse anche le operazioni relative a cessione di beni e prestazioni di servizi che sono effettuate o ricevute da soggetti non residenti o non stabiliti in Italia. Quindi il il rappresentante fiscale in Italia di una società estera non è tenuto ad emettere la fattura elettronica.
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le fatture elettroniche emesse dalle cooperative agricole per conto dei soci, come avviene in caso di conferimenti, possono essere destinate sia alla coop emittente sia al socio cedente. In particolare, nel caso dei conferimenti a cooperative agricole, siano esse in regime speciale che in regime ordinario, si applicano le disposizioni dell’art. 34, c. 7, del Dpr 633/1972, in cui è previsto che gli obblighi di fatturazione possono essere adempiuti dalle cooperative per conto dei produttori agricoli cedenti, consegnando un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti.
L'Agenzia delle Entrate inoltre ricorda che l'articolo 34, comma 6, del Testo Unico IVA (DpR 633/72) prevede, in caso di superamento del limite dei 7.000 euro di volume d’affari annuo, la cessazione del regime speciale ma dal periodo d’imposta successivo. Ciò è valido a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34, altrimenti occorre annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro. L'Agenzia delle Entrate ha ribadito come in nessun caso, tuttavia, muta in corso d’anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tab. A, parte I, del d.P.R. n. 633 del 1972, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l’aliquota IVA propria del bene. Peraltro, atteso che le “autofatture” emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal Sistema di Interscambio, ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.
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