Legislazione
560 milioni di euro per l'agrifood italiano
Il Ministero dello sviluppo economico ha aperto la procedura per le domande per attività di ricerca e sviluppo in settori chiave. 287,6 milioni andranno alle regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, 100 milioni per le regioni in transizione: Abruzzo, Molise e Sardegna e 175,1 milioni alle restanti regioni
22 giugno 2018 | R. T.
Il Ministero ha avviato un nuovo intervento per promuovere l'innovazione e accrescere la competitività delle imprese italiane.
La misura prevede l'agevolazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale (R&S) nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a: Fabbrica intelligente; Agrifood; Scienze della vita.
Sono disponibili oltre 560 milioni di euro. La destinazione territoriale delle risorse prevede 287,6 milioni per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), 100 milioni per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e 175,1 milioni alle restanti regioni.
Di diretto interesse agrario vi sono quindi le risorse destinate a Agrifood e Scienze della vita.
Nell'agrifood sono finanziabili i progetti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilità e la qualità dei cibi, relativo ai comparti produttivi riconducibili all’agricoltura e alle attività connesse, alle foreste e all’industria del legno, all’industria della trasformazione alimentare e delle bevande, all’industria meccano-alimentare, del packaging e dei materiali per il confezionamento;
Nel settore Scienze della vita sono finanziabili i progetti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che comprende tutte le discipline rivolte allo studio della materia e delle specie viventi, dai livelli elementari agli organismi superiori, all’uomo, agli animali, alle piante.
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell’ambito delle traiettorie tecnologiche relative ai settori applicativi.
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i Centri di ricerca.
I benficiari possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro.
In tale ultimo caso possono beneficiare delle agevolazioni anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti il settore applicativo “Agrifood”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.
I progetti congiunti di cui al comma 2 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e
sviluppo;
c) l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
Per le procedure negoziali le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, nel caso sia previsto dall’Accordo per l’innovazione, del finanziamento agevolato, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto 24 maggio 2017.
Per le procedure a sportello le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto 1 giugno 2016.
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