Legislazione 16/04/2018

Autorizzazione sui nuovi impianti viticoli: il decreto senza intesa

Il Ministero delle politiche agricole ha deciso di procedere, nonostante la posizione contraria della Conferenza Stato-Regioni. Stop ai diritti di reimpianto a vita e nuovi criteri di priorità per l'assegnazione da parte degli uffici regionali


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce i nuovi criteri di assegnazione dei diritti di reimpianto dei vigneti.

Il particolare il decreto 13 febbraio 2018 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2018, è una modifica del decreto n. 12272 del 15 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Il decreto non ha ottenuto il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni che aveva condizionato l'intesa a una serie di modifiche a il Consiglio dei Ministri aveva dato facoltà all'allora Ministro Martina di adottarlo.

Il nuovo decreto garantisce alle singole Regioni, ove richiesto, una percentuale di incremento pari all'1% della superficie vitata a livello regionale, ma si prevede una soglia massima di 50 ettari per le richieste di autorizzazioni per i nuovi impianti. Entro 10 giorni dalla ricezione di tutte le domande, le Regioni potranno inoltre decidere se applicare un rilascio minimo di superficie a tutti i richiedenti per una quota variabile da 0,1 a 0,5 ettari.

Priorità anche ai richiedenti le nuove autorizzazioni per superfici situate all'interno della zona infetta da Xylella fastidiosa, ad eccezione dei 20 chilometri contigui alla zona cuscinetto.

Le Regioni potranno dare priorità all'assegnazione dei nuovi vigneti ad altri criteri. Ad esempio superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5; superfici in forte pendenza, superiore al 15 %; superfici ubicate in zone di montagna (altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare), altipiani esclusi; superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km quadrati caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.

Infine stop ai diritti di reimpianto a vita.

Infatti il nuovo decreto sancisce che "Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni (di cui all’art. 2, comma 3) conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, anche nell’ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell’ambito delle singole Regioni, l’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell’entrata in vigore del presente decreto e per i quali è stata già effettuata l’estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d’intenzione di estirpo"

di T N