Legislazione

Quasi senza più ostacoli la nascita del consulente fitosanitario

Il Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei Fitofarmaci ha trovato subito l'ostilità degli ordini professionali che hanno promosso iniziative giudiziarie. Respinto il ricorso dei dottori agronomi e forestali, resta in piedi solo quello degli agrotecnici

26 marzo 2018 | C. S.

Con la sentenza n. 1577 del 12 marzo 2018 il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto il ricorso promosso dall’Ordine Nazionale degli Agronomi e Forestali (insieme a 18 Federazioni regionali e 2 Ordini locali) contro il Decreto del Ministero dell’Agricoltura del 22 gennaio 2014 che ha dato concreta attuazione al PAN-Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei Fitofarmaci.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada il ricorso degli Agronomi è infondato sotto tutti i profili in particolare non vi è violazione dell’art. 117 della Costituzione (relativo alla competenze concorrenti Stato-Regioni), mentre le norme relative al PAN sono coerenti con la Direttiva fitosanitaria 2009/128/CE, perlomeno nella parte in cui viene assicurato che tutti coloro che operano nel mercato dei fitofarmaci possiedano un’adeguata conoscenza di base.
Fanno dunque confusione gli Agronomi quando sostengono che il “consulente fitosanitario” (previsto dal PAN) introduce nel nostro ordinamento una nuova figura professionale disancorata dagli Albi professionali in quanto si tratta, al contrario, di una fattispecie del tutto estranea dagli Ordini professionali.

Questa ultima parte della decisione lascia perplessi ma forse, sotto questo profilo, l’errore degli Agronomi è stato quello di non essersi limitati a censurare l’ingiustizia di sottoporre un libero professionista, iscritto in un Albo a seguito di un esame di Stato abilitante, ad un ulteriore “esamino” regionale ma piuttosto quello di avere sostanzialmente rivendicato una assoluta competenza fitoiatrica (peraltro invece comune anche alle altre professioni del settore).

Resta ora in piedi, come ultima ancora di salvezza per i liberi professionisti, il ricorso promosso dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, sul cui esito tuttavia molto peserà (in negativo) la sentenza del Consiglio di Stato n. 1577/2018 degli Agronomi; del resto anche gli Agrotecnici avevano visto il loro primo ricorso respinto dal TAR Lazio (così come è stato in seguito respinto quello promosso dai Periti agrari).

Al riguardo va purtroppo evidenziata l’assoluta assenza di dialogo e collaborazione fra i tre Albi del settore agrario, anche di fronte ad un problema così importante come questo; è un fatto che ognuno degli Albi professionali interessati al problema abbia presentato autonomi ricorsi e svolto autonome iniziative, dove certamente azioni così frammentate non giovano al buon esito finale.

Nemmeno la lezione di avere visto i tre ricorsi tutti inesorabilmente bocciati, l’uno dopo l’altro, al TAR Lazio sembra avere insegnato qualcosa; infatti solo due settimane prima della sentenza del Consiglio di Stato n. 1577/2018 sia gli Agronomi e Forestali che i Periti agrari avevano rifiutato la proposta del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di elaborare congiuntamente un documento sul PAN, che tenesse conto delle richieste di tutti, da inviare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, su invito di quest’ultimo nell’ambito del normale percorso di revisione periodica del PAN stesso. Ancora una volta si è pertanto persa la possibilità di un’azione comune nell’interesse di tutti i liberi professionisti.

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