Legislazione 29/09/2017

Le reti d'impresa per l'agricoltura italiana, un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela scappare

Le reti d'impresa per l'agricoltura italiana, un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela scappare

La legge istitutiva è abbastanza recente, la 33/2009, ma poi molti sono gli interventi normativi e le circolari che favoriscono questo genere di aggregazione. Dalle due forme di rete all'assunzione condivisa. Un viaggio ragionato nelle reti d'impresa e nelle opportunità che si aprono per pensare strategicamente al domani, senza perdere la propria identità


Collaborazione, aggregazione, cooperazione; oggi sono principi indispensabili per gli imprenditori che hanno come obiettivo l’affrontare con successo le sfide del mercato, per continuare a crescere anche in momenti economici sfavorevoli. Queste nuove necessità hanno di fatto portato nel corso degli anni ad un’evoluzione del sistema imprenditoriale, soprattutto in ambito agricolo, attraverso la formazione di un nuovo strumento di aggregazione: la Rete di Impresa.
La Rete è uno strumento di aggregazione che risponde all’esigenza di favorire processi di cooperazione tra imprese, la maggior parte delle quali di dimensioni troppo piccole per competere in maniera adeguata sui mercati nazionali e internazionali.

Il legislatore, con decreto legge n. 5/2009 convertito dalla legge 33/2009, disciplina in merito le Reti di impresa, introducendo l’innovativo istituto del contratto di rete e per la prima volta, regolamenta le reti di impresa attraverso una normativa di riferimento con leggi e decreti. Il contratto di rete racchiude tutte le caratteristiche delle reti di impresa e viene definito dalla normativa come un accordo tra uno o più imprenditori, con lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato. Questo rende necessario la realizzazione di un programma comune di rete, strumento attraverso il quale le imprese indicano per iscritto gli obiettivi da raggiungere, le modalità attraverso le quali raggiungere tali obiettivi e le regole che devono essere rispettate da tutti i retisti.

Elementi del contratto

Elementi obbligatori:
- Denominazione delle imprese aderenti: dati identificativi delle imprese aderenti;
- Obiettivi di innovazione e competività: definizione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e delle modalità concordate per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
- Durata del contratto;
- Modalità di adesione di altri imprenditori
- Procedure decisionali delle imprese partecipanti: le decisioni su qualsiasi aspetto della rete possono essere prese a maggioranza o all’unanimità.

Contenuti facoltativi:
- L’organo comune - è il soggetto incaricato di dare esecuzione al programma di rete e ha mandato per la gestione generale della rete. Normalmente è formato da più soggetti. Nel caso si decida di non istituirlo, - l’esecuzione del programma di rete sarà gestita direttamente dai retisti.
- Fondo patrimoniale comune - costituito dai contributi delle imprese partecipanti e dai beni acquistati con questi contributi e deve essere legato alla realizzazione del programma di rete. Se non previsto, gli investimenti sono fatti dalle imprese retiste.

Le forme delle reti d'impresa

Esiste la possibilità da parte dei retisti di scegliere tra due diverse forme giuridiche di reti di imprese.
Se è prevista la costituzione di fondo patrimoniale ed organo comune, la Rete può avere soggettività giuridica e prende il nome di Rete soggetto. Dal punto di vista del Diritto Civile, si tratta di un soggetto distinto dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto, autonomo da un punto di vista giuridico, al quale, dal punto di vista fiscale, viene attribuito un numero di partita Iva proprio. In questo caso la presenza sia del fondo patrimoniale che dell’organo comune, è obbligatoria.

L’altra forma è la Rete contratto, caratterizzata dall’assenza di soggettività giuridica autonoma da parte della rete, nella quale i retisti mantengono la propria autonomia. In questo caso la presenza dell’organo comune e del fondo patrimoniale rimane facoltativa e a scelta dei retisti. La Rete contratto, è la forma più diffusa in agricoltura, infatti gli imprenditori preferiscono mantenere una propria soggettività giuridica.

Dalle assunzioni congiunte alla prevalenza agricola della produzione

L’evoluzione della normativa nel corso degli anni ha portato l’inserimento di strumenti importanti soprattutto in agricoltura. Uno di questi strumenti è l’assunzione congiunta introdotta con il Decreto Legge 76/2013, convertito in legge 99/2013. Grazie a questo importante strumento gli imprenditori agricoli hanno la possibilità di porre temporaneamente uno o più dipendenti a disposizione di un’altra impresa facente parte della rete, dividendosi i costi di assunzione, per portare avanti un determinato lavoro o attività. Tuttavia è necessario precisare che l’assunzione congiunta può essere effettuata da imprese legate da un contratto di rete quando almeno il 40% di esse sono rappresentate da imprese agricole.
I vantaggi non sono solo per le imprese, ma anche per il personale. Infatti grazie all’assunzione congiunta, il lavoratore non riceve più tante buste paga quanto sono le imprese in cui presta servizio, ma riceve un’unica busta paga. Chiaramente deve essere indicato un responsabile delle comunicazioni di assunzione per l’intera rete di impresa, che prende il nome di Referente Unico.

Un altro strumento fondamentale del contratto di rete in agricoltura è la prevalenza dei prodotti agricoli. Il concetto di “prevalenza” viene introdotto per la prima volta dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n°44e del 2002: “Nell’ambito delle attività esercitate dall’imprenditore imprenditore agricolo, i prodotti destinati alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione devono provenire prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo.”

Questo ha importanti ripercussioni sulla fiscalità; infatti se le materie prime che trasforma l’impresa provengono per il 51% del proprio fondo l’impresa paga le imposte come reddito dominicale agrario, quindi una fiscalità agricola e vantaggiosa. Se non si rispetta il limite della prevalenza, e quindi il 51% dei prodotti provengono da terzi, allora l’impresa va incontro a oneri fiscali maggiori pari a quelle delle attività industriali.

Con il Decreto Legge n. 91/2014, comma 3, art. 1-bis e grazie ai successivi interventi dell’Agenzia delle Entrate, è possibile affermare che quando due o più imprese decidono di collaborare tra di loro nell’ambito di un contratto di rete, la provenienza e la proprietà dei prodotti viene decisa in fase di stipula del contratto, con percentuali e quote stabilite dallo stesso. Questo significa che se per contratto è previsto che il 50% del prodotto dell’impresa A passi all’impresa B, l’impresa B può dichiarare tale prodotto ad origine propria.
La prevalenza rappresenta uno dei vantaggi più importanti della costituzione di una Rete, dando la possibilità alle imprese retiste di mantenere una fiscalità agricola e quindi vantaggiosa, con conseguente riduzione dei costi.

Le prospettive

Alla luce dell’analisi giuridica della normativa del contratto di rete e dell’indagine sperimentale dei casi di studio basati su alcune realtà imprenditoriali del panorama italiano, le prospettive per il contratto di rete in agricoltura sono assolutamente rosee e promettenti.
Infatti, come è possibile notare dai dati del Registro delle Imprese, nell’ultimo anno ad aumentare il numero delle reti sono state soprattutto le imprese agricole, che negli ultimi due anni risultano essere aumentate del 40%. Gli unici limiti riscontrati fanno riferimento essenzialmente a un normativa ancora giovane che necessita naturalmente di essere chiarita e completata, ma che ha già fornito importanti strumenti per aumentare la capacità competitività e l’innovazione delle imprese retiste, come l’assunzione congiunta dei lavoratori e i vantaggi relativi alla prevalenza dei prodotti agricoli.
Tuttavia gli strumenti da soli non garantiscono il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal contratto di rete, ma è necessario l’instaurarsi di rapporti di reciproca fiducia e lealtà tra le imprese aderenti al contratto, favorendo non solo formazione di una rete di imprese ma anche di una rete di “teste” che abbiano il coraggio di costruire insieme il presente ma guardando sempre al futuro.

Purtroppo ad oggi chi decide di creare Reti di impresa spesso lo fa solo per beneficiare delle agevolazioni nell'assunzione di dipendenti o per benefici fiscali; ancora pochi quelli che hanno colto lo straordinario valore progettuale che il contratto di rete mette a disposizione delle piccole aziende, nelle relazioni e nell'ingresso nei mercati.

di Edoardo Pescari

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