Legislazione 21/07/2017

Nuovi voucher in agricoltura, l'Inps ridefinisce le retribuzioni orarie

Nuovi voucher in agricoltura, l'Inps ridefinisce le retribuzioni orarie

Dal 10 luglio si può utilizzare il nuovo contratto PrestO ma attenzione alle paghe orarie, ridefinite dall'Inps con messaggio del 12 luglio. Ogni azienda può erogare compensi fino a un massimo di 5000 euro annui complessivi e 2500 euro per ogni lavoratore


Il nuovo voucher si chiama PrestO, con la o maiuscola, acronimo di "Prestazione Occasionale".
E' attivo dal 10 luglio scorso ma fino al 31 dicembre si potranno ancora utilizzare i vecchi voucher lavoro acquistati in precedenza.

Il nuovo voucher potrà essere utilizzato in agricoltura, anche per lavori non stagionali. Ogni azienda può erogare compensi, per i contratti di prestazione occasionale, fino a un massimo di 5000 euro annui complessivi e di 2500 euro annui per singolo prestatore. Ogni prestatore può ricevere complessivamente non più di 5000 euro annui attraverso PrestO.

I lavoratori impiegabili nel settore agricolo sono esclusivamente:
- pensionati sia di vecchiaia che di invalidità
- studenti fino a 25 anni iscritti a istituti o università
- disoccupati e percettori di integrazioni al reddito che non siano stati iscritti l'anno precedente all'elenco dei lavoratori agricoli e/o che non abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente con la stessa azienda negli ultimi sei mesi

La misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014).

Occorre però non fare riferimento alla circolare Inps del 5 luglio ma al messaggio del 12 luglio.
Pertanto le retribuzioni orarie minime sono le seguenti:

Area 1 : € 9,65

Area 2: € 8,80

Area 3: € 6,56

A questi importi vanno aggiunti, calcolandoli sul totale della prestazione: 33% per contributi previdenziali IVS alla Gestione separata INPS, 3,5% per assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, 1% per oneri di gestione INPS Prestazioni occasionali.

Le aziende, per acquistare i voucher, dovranno registrarsi alla piattaforma INPS.
Per la registrazione allo specifico servizio è necessario essere già muniti di PIN INPS o codice identificativo SPID.
L’utilizzatore dovrà avere alimentato il proprio portafoglio elettronico presso l'INPS, in media 7 giorni prima dell'effettuazione della prima prestazione.
Tali versamenti potranno avvenire
- sistema Pago PA di AGID Portale dei pagamenti INPS
- utilizzando il modello di versamento F24
- presso banche e uffici postali con la causale di contributo "CLOC"

Almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa sarà necessario trasmettere sul sito dell’Inps o tramite Contact Center le seguenti informazioni del lavoratore:
- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Nel caso di mancato svolgimento della prestazione lavorative il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps la revoca all’utilizzo dei nuovi voucher PrestO entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).

In caso di superamento del tetto di reddito pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore in un anno, il rapporto si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Se si violano gli obblighi di comunicazione, scatta la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui si accerta la violazione.

di R. T.