Legislazione
Al via l'indicazione facoltativa: "prodotto di montagna"
26 giugno 2017 | C. S.
La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto per l'utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.
“Questo decreto – dichiara il Ministro Martina – è un ulteriore passo avanti nel fondamentale percorso di valorizzazione dei prodotti e dell’attività dei nostri imprenditori. In particolare diamo rilievo alle produzioni montane per il loro valore non solo economico, ma sociale e di tenuta del territorio. Come Ministero abbiamo puntato con forza in questa direzione, mettendo in campo strumenti inediti per salvaguardare le produzioni certificate, combattere la contraffazione e aumentare le informazioni disponibili in etichetta. Premiare con la trasparenza chi produce qualità è il primo passo per tutelare le scelte dei consumatori e per sostenere l’attività economica virtuosa che l’Italia esprime. Su questa strada siamo decisi a continuare con determinazione”.
“Con questo provvedimento – dichiara il Vice Ministro Andrea Olivero, con delega all’agricoltura di montagna – intendiamo completare il quadro normativo nazionale sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Si concretizza quindi uno strumento efficace per gli operatori delle zone montane, che potranno accrescere la redditività facendo leva sulla riconoscibilità dei prodotti, e allo stesso tempo garantiamo maggiore tutela ai consumatori, che chiedono sempre più trasparenza e informazione”.
“Tale intervento rappresenta una ulteriore leva di marketing – dichiara il Sottosegretario Giuseppe Castiglione – oltre che un dovuto riconoscimento agli agricoltori di montagna, che assolvono al fondamentale compito di mantenere l'attività primaria in aree difficili e di tramandare la tradizione agroalimentare locale”.
COSA PREVEDE IL DECRETO
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
L’indicazione facoltativa di qualità “prodotti di montagna” può essere applicata ai prodotti:
- ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati
- derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone
- derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
La proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare il 75% nel caso dei suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da allevamento. Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.
PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E DELL’APICOLTURA
L’indicazione può essere applicata ai prodotti dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.
INGREDIENTI UTILIZZATI
I prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.
IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE
In merito alle operazioni di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse e a quelle di spremitura dell’olio di oliva, gli impianti di trasformazione devono essere situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
Per il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3 gennaio 2013, viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
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