Legislazione

L'agricoltura biologica è attività di interesse nazionale

Il settore dell'agricoltura organica avrà una propria legge quadro che la considera "attività di interesse nazionale con funzione sociale, in quanto attività economica basata, tra l'altro, sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali e sulla riduzione delle emissioni inquinanti". Il provvedimento al Senato

03 maggio 2017 | T N

E' stato approvato dall'aula di Montecitorio, per passare al Senato, il Testo Unico sull'agricoltura biologica. Il testo ha avuto 269 sì, nessun contrario e 57 astenuti.

Il testo unificato, come modificato durante l'esame in sede referente dalla Commissione Agricoltura, si compone di 16 articoli e reca norme relative alla produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, con esclusione di quella relativa al settore dei controlli.
Come è noto la produzione agricola biologica è regolata dalla normativa comunitaria e più specificamente dal regolamento (CE) n. 834/07 e dal suo regolamento di applicazione (CE) 889/08. La normativa nazionale, intervenuta con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, definisce gli ambiti operativi nazionali.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità.

Quanto al primo viene meglio specificato che il campo di intervento interessa :

il sistema delle autorità nazionali e locali;

i distretti biologici;

l'organizzazione della produzione e del mercato;

gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione.

Quanto alla finalità l'agricoltura con metodo biologico viene definità attività di interesse nazionale con funzione sociale in quanto basata sulla qualità dei prodotti, su un metodo che garantisce la sicurezza alimentare, il benessere animale e la tutela dell'ambiente e della biodiversità. Il metodo dell'agricoltura biodinamica è equiparato a quello dell'agricoltura biologica se conforme al reg. 834 del 2007.

L'articolo 2 specifica, poi, che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiamato a svolgere attività di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della normativa europea in ambito nazionale.

L'articolo 3 individua come autorità locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con metodo biologico.

L'articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica al quale viene affidato il compito di definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica nonché di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica. Il Tavolo propone, altresì, interventi per l'attività di promozione dei prodotti biologici e organizza almeno un incontro annuale per confrontare le esperienze dei distretti biologici.

L'articolo 5 prevede che il Dicastero agricolo adotti il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica che sostituisce, rivedendone le finalità, il Fondo per l'agricoltura biologica e di qualità già previsto a legislazione vigente. Il Fondo è destinato al finanziamento del Piano d'azione, con una riserva del 30 per cento alla ricerca. Il Fondo è alimentato dal contributo annuale dovuto per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari; tale contributo è già previsto a legislazione vigente ed è destinato al finanziamento del Fondo. Innovativa risulta, invece, l'introduzione di sanzione in caso di mancato pagamento del contributo.

L'articolo 7 prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere costituiti contratti di rete.

L'articolo 8 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore.

L'articolo 9 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore mentre gli articoli 10, 11, 12 e 14 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato.

L'articolo 14 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione nei luoghi dove tale varietà si sono sviluppate hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi biologiche non iscritte ad alcune registro evolute ed adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi.

“Il sì alla proposta di legge sull’agricoltura biologica è passo in avanti per un settore in grande espansione - spiegano Massimo Fiorio e Alessandra Terrosi, relatori bipartisan del provvedimento - E’ un comparto per il quale registriamo performance commerciali importanti sia nel mercato interno che internazionale. La legge punta a consolidare le aziende del biologico e il sistema produttivo dotando il sistema di strumenti innovativi e di risorse".

 

 

 

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