Legislazione

RITORNA L’OBBLIGO DI UTILIZZO DI SOLI PRODOTTI COMMERCIALI REGISTRATI PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA

Alla fine della legislatura, in presenza di un avvio di procedura d’infrazione da parte dell’Unione europea, il Parlamento ha riportato la situazione al 2001, cancellando due commi dell’art 38 del Dpr 290/01 e ritornando in vigore una nota del Mipaf del 1998

11 marzo 2006 | R. T.

Alla fine della legislatura, in presenza di un avvio di procedura d’infrazione da parte dell’Unione europea, il Parlamento ha riportato la situazione al 2001, cancellando due commi dell’art 38 del Dpr 290/01 e ritornando in vigore una nota del Mipaf del 1998

L’art. 38 del Dpr 290/01 prevedeva la possibilità di impiegare senza registrazione, quando non venduti con denominazione di fantasia, i prodotti presenti nell’allegato II B del Reg. 2092/91 (e successive modifiche) e nell’allegato 2 dello stesso DPR 290/91.
Tale normativa era in contrasto con le norme comunitarie e al governo era stata conferita delega per dirimere la questione prima dell’eventuale apertura di una procedura di infrazione, già minacciata, da parte della Ue.
Alla scadenza della legislatura, senza che il Mipaf sia realmente intervenuto, il Parlamento ha provveduto, sotto la pressione comunitaria ad abrogare i primi due commi dell’art. 38 del Dpr 290/01.
In questo modo si tornerà alla situazione precedente al 2001, ovvero all’obbligo di utilizzo di prodotti commerciali registrati e alla vigenza della nota del Mipaf del maggio 1998 che escludeva dalla definizione di fitofarmaci alcune sostanze incluse nell’allegato II B del Reg. CEE n. 2092/91.

In particolare, stando alla lettura della nota (prot. N. 9890634 del 6 maggio 1998), risultano soggetti a registrazione ai sensi dell’art 2 del decreto legislativo 194/95:
- azadiractina estratta dall’albero di Neem
- gelatina
- lecitina
- oli vegetali (ad es olio di menta, olio di pino, olio di cumino)
- quassia estratta da Quassia amara
- microrganismi (granulosis virus, funghi)
- permanganato di potassio
- sabbia di quarzo

I prodotti:
- propoli
- terra diatomacea
- polvere di pietra
- silicato di sodio
- bicarbonato di sodio
possono essere utilizzati in agricoltura biologica purchè non vengano impiegati come prodotti fitosanitari. Tali prodotti pertanto possono essere utilizzati in qualità di fitostimolanti, protettivi, potenziatori delle difese naturali della pianta.

Per quanto attiene i sali di rame (sia solfato di rame sia poltiglia bordolese) il loro utilizzo è consentito in quanto già autorizzati nell’agricoltura convenzionale.

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